Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28616 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 750/2020 proposto da:

M.Q., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, presso la

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1071/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/05/2019 R.G.N. 150/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 21 maggio 2019, ha confermato l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande avanzate da M.Q., cittadino (OMISSIS) proveniente dal distretto del (OMISSIS) ed espatriato, sentendosi in pericolo di vita, per essere stato oggetto di tentativi di estorsione e minacce senza ricevere alcuna protezione dalle autorità locali.

2. La Corte territoriale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero per la protezione sussidiaria o quella umanitaria, tutte già negategli dalla Commissione territoriale in sede amministrativa.

2.1. In particolare il giudice di appello non ha ravvisato la necessità di procedere all’audizione del ricorrente, già sentito dalla Commissione territoriale e nel corso del giudizio di primo grado.

2.2. Ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello stato di rifugiato ritenendo inattendibili le allegazioni del ricorrente, prive di riferimenti circostanziati e non supportate da documenti sicchè non era possibile verificarle.

2.3. Inoltre il giudice di secondo grado ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), trattandosi di fatti circoscritti alla sfera del diritto penale ordinario. Si era trattato di una tentata estorsione e di un agguato di cui non erano risultati chiariti i motivi e non era risultata provata l’esistenza di persecuzioni di carattere religioso o sociale nè una situazione generale di elevato rischio per la vita e l’incolumità del ricorrente. La Corte ha osservato che episodi terroristici, pur allarmanti, si erano verificati in un contesto territoriale assai esteso e con elevato numero di abitanti e non avevano comunque interessato l’area geografica di provenienza del ricorrente (il (OMISSIS)).

2.4. Con riguardo alla protezione umanitaria, richiesta in via subordinata, la Corte ha poi chiarito che alla fattispecie non trova applicazione, ratione temporis, il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 113, che introduce rilevanti restrizioni alla concessione del permesso di soggiorno. Quindi ha accertato che non ricorrevano “i gravi motivi di carattere umanitario” che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 5 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, autorizzano la concessione della tutela richiesta.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.Q. che articola tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’omessa valutazione dei documenti prodotti e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riguardo ai profili di credibilità.

4.1. Sostiene il ricorrente che la documentazione depositata in giudizio, ed in particolare la denuncia presentata il 14 maggio 2014 e la lettera dell’avvocato pachistano del distretto del (OMISSIS) del 4.10.2015, confermerebbero la veridicità dei fatti riferiti dal ricorrente alla Commissione territoriale che lo avevano determinato ad abbandonare il paese e la persistenza del pericolo. Osserva che a fronte di eventuali incertezze ed imprecisioni era onere della Corte e prima ancora del Tribunale officiosamente approfondire e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Precisa che la circostanza che dopo cinque mesi si era determinato a partire confermava la persistenza del pericolo e l’assenza di tutela da parte delle autorità pachistane (confermata anche dal tenore della lettera inviata dal legale pachistano ed allegata al fascicolo processuale).

5. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 14, comma 1, lett. b).

5.1. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che gli autori dell’aggressione si erano qualificati sciti e che le ragioni andavano perciò ricercate in motivi di carattere religioso e dovevano essere valutati nel contesto socio politico pakistano caratterizzato da continue lotte tra minoranze religiose e politiche (confermata in causa dalla lettera del legale pakistano che riferisce di un pericolo per la vita al rientro in patria e dalla mancanza di adeguata tutela da parte dell’autorità pubblica confermate dai rapporti internazionali sul paese).

6. Le censure che possono essere esaminate congiuntamente sono infondate.

6.1. Pur prospettate come violazioni di legge e procedimentali, esse si sostanziano nella pretesa di veder rivisitata la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito, attività preclusa al giudice di legittimità essendo riservata esclusivamente alla fase del merito.

6.2. La prima censura, che denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in realtà si sostanzia nella ritenuta omessa valutazione di documentazione prodotta in giudizio di cui la Corte non avrebbe tenuto conto. Ma una tale censura è sussumibile piuttosto nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza del 2019) limita la censurabilità della motivazione al caso dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come nel caso in esame, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. sez. U. 07/04/2014 n. 8053). La Corte non è incorsa poi nella denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che, in tema di protezione internazionale, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Ne consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 6897/2020). Ed il giudice, nel caso in esame, ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha escluso che il racconto dell’odierno ricorrente non era nè verificabile nè altrimenti attestato in maniera credibile sicchè ogni ulteriore esame è precluso a questa Corte. Nè costituisce un vizio censurabile in sede di legittimità l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una o più argomentazioni difensive. Il giudice di merito, infatti, non ha l’obbligo di prendere in esame e confutare tutte le argomentazioni difensive svolte dalle parti, ma è sufficiente che esprima (come nella specie) “in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo” (tra le tante, Cass. n. 12123/2013).

7. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale è denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e successive modifiche e dell’art. 3 della CEDU, non può essere accolto.

7.1. La Corte territoriale si è attenuta ai principi affermati da questa Corte, in base ai quali ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessaria una valutazione comparativa tra la situazione, soggettiva e oggettiva del richiedente, riferita al Paese di origine, e l’integrazione dal medesimo raggiunta nel Paese di accoglienza ed ha tenuto conto espressamente della sua. Poichè la comparazione investe una situazione (quella in cui il cittadino straniero verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio) che deve essere segnata dal rischio della lesione di diritti fondamentali, il richiedente è tenuto ad allegare quantomeno i fatti che sottendono tale rischio. In sostanza è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass. 10/09/2020 n. 18805 e 02/07/2020n. 13573). Nel caso in esame, ai fini del riconoscimento della protezione, è stata operata una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza e si è accertato che la lacunosità, le incongruenze e l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’interessato in uno con la mancanza di elementi e di altre fonti attendibili di riscontro non consente di ritenere che il rientro in Pakistan del ricorrente comprometta suoi diritti fondamentali e inviolabili o la possibilità di soddisfare bisogni ed esigenze ineludibili quali quelli connessi al proprio sostentamento ed al raggiungimento di livelli minimi per un’esistenza dignitosa.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese in considerazione della tardiva e solo formale costituzione del Ministero dell’Interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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