Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28615 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 528/2020 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9,

presso lo studio degli avvocati MASSIMILIANO SCARINGELLA, e FABIO

LOSCERBO, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE DI BOLOGNA, presso PREFETTURA –

UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,

ope legis;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1877/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/06/2019 R.G.N. 2163/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 14 giugno 2019, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da K.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il decreto del Tribunale di Bologna, di reiezione del suo ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

2. essa escludeva, infatti, la proponibilità dell’impugnazione, per l’introduzione della causa in primo grado successivamente al 17 agosto 2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come mod. dal D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017;

3. con atto notificato il 13 dicembre 2019, il predetto ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), conv. con mod. in L. n. 46 del 2017, per la limitazione della irreclamabilità del decreto del Tribunale alle sole domande di protezione internazionale (riconoscimento di status di rifugiato o di protezione sussidiaria), secondo la letterale enunciazione del testo normativo; non anche in riferimento alla domanda di protezione umanitaria (la cui reiterazione è stata l’oggetto dell’appello deciso dalla ricorsa sentenza), siccome misura fondata su seri motivi umanitari, da intendere quale catalogo aperto, per la mancanza di tipizzazione delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, da riempire di contenuto con i diritti riguardanti la sfera personale, con particolare riconduzione della condizione di vulnerabilità alla nozione di persona svantaggiata, elaborata dal documento tecnico “Lavoro, fragilità e vulnerabilità”, preparatorio della denunciata L.R. Emilia Romagna 30 luglio 2014, n. 14 (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. la domanda dello straniero, relativa alla richiesta di protezione internazionale (nelle due forme del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) e umanitaria è stata correttamente introdotta davanti alla competente sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale (per la quale il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, stabilisce la non reclamabilità del decreto, in base ad un rito espressamente limitato alle controversie previste dall’art. 35 D.Lgs. cit.), diversamente da quella relativa alla richiesta della sola protezione umanitaria, per cui è invece competente il tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario a norma degli artt. 281 bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e segg. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello (Cass. 19 giugno 2019, n. 16458; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3668);

4. la Corte territoriale ha correttamente escluso la reclamabilità del decreto, in quanto conseguente all’adozione del rito previsto per le suindicate domande di protezione internazionale e umanitaria (in sede di impugnazione non coltivate le prime e invece mantenuta la sola terza), posto che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, ossia con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice (Cass. 26 luglio 2013, n. 18117; Cass. Cass. 23 agosto 2019, n. 21632), specificazione del principio di ultrattività del rito di primo grado anche nei gradi di giudizio successivi (Cass. 23 agosto 2019, n. 21632; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32263);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto alcuna difesa e con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA