Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28614 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2078-2011 proposto da:

D.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in Roma, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato LOJODICE OSCAR, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Cron. 1928 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

21/05/2010, depositato il 03/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1.- Con i decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi al Tribunale di Bari – giudice del lavoro – il 12.3.1996 ed è stato definito in appello l’1.12.2008.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni cinque per due gradi, ha liquidato per il ritardo di circa 7 anni e mezzo, la somma di Euro 7.500,00, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del ridimensionamento della domanda e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Contro il detto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Amministrazione intimata resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente formula due motivi, lamentando:

1) l’erronea compensazione delle spese processuali.

2) l’erronea determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto.

3.- Il secondo motivo di ricorso – il cui esame deve precedere il primo, relativo soltanto alle spese – è inammissibile per carenza di interesse perchè questa Corte, in sede di decisione ex art. 384 c.p.c., liquiderebbe la somma di Euro 7.000,00, ossia una somma inferiore a quella già liquidata dalla Corte di appello, la quale, peraltro, correttamente computando il termine dall’inizio del giudizio di appello e applicando correttamente gli standards Europei quanto alla durata ragionevole di due gradi di giudizio, ha esattamente ritenuto violato il termine ragionevole per la durata di circa 7 anni e mezzo.

4.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come questa Corte ha già in precedenza statuito i giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono in tema di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e segg. c.p.c., con la conseguente applicabilità del principio della soccombenza e della compensabilità delle spese in presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione in base alla quale il decreto impugnato ha compensato le spese non è ne logicamente ne1 giuridicamente accettabile. Essa, infatti, si fonda sul rilievo che il diritto azionato avrebbe potuto essere azionato solo in via giudiziale e che la parte convenuta non si era opposta alla domanda. Ma in realtà nulla impediva all’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’obbligo d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo su di essa gravante cosicchè, non avendolo essa fatto ed essendo lo Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata del processo, la mancata opposizione alla domanda non costituisce di per sè valida ragione di compensazione delle spese, così come non lo costituisce la contumacia.

Se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può giustificare detta regolazione non è neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Sez. 1, Ordinanza n. 5598 del 2010).

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione di 1/2 delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per due terzi delle spese di questa fase.

Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione di 1/2 delle spese del giudizio di merito, che per l’intero liquida in Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari.

oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonchè di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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