Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28614 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 08/11/2018), n.28614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14290/2017 proposto da:

IMMOBILIARE EVELFRANC SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso

lo studio dell’avvocato MARCELLO BONOTTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANPIERO MASCAGNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 686/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;

che la s.r.l. Immobiliare Evelfranc propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Mantova. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento IRES per l’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo – illustrato da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c. – col quale la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 86 e 87, ex art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il cespite immobiliare, appartenente alla società, non avrebbe potuto considerarsi bene strumentale, perchè in stato fatiscente e dunque non più cedibile;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il motivo è infondato;

che, secondo i principi elaborati da questa Suprema Corte, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ai fini della deducibilità delle quote d’ammortamento del costo dei beni materiali, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, occorre non solo l’effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l’effettiva utilizzazione di essi – in funzione direttamente strumentale nell’esercizio dell’impresa (Sez. 5, n. 13807 del 18/06/2014; Sez. 5, n. 3858 del 18/02/2009);

che, d’altronde, incombe sul contribuente che intenda far valere la natura strumentale dell’immobile l’onere di fornire la prova della sua destinazione esclusiva all’utilizzazione nell’attività propria dell’impresa (Sez. 5, n. 25609 del 01/12/2006);

che la CTR ha testualmente affermato: “Il bene in questione non poteva essere considerato bene strumentale, in quanto non più utilizzabile secondo lo scopo sociale di locazione di immobili industriali. Detta distrazione sopravvenuta dallo scopo sociale risulta dallo stesso atto di compravendita in cui si da risalto esclusivamente all’edificabilità dell’area inserita in un Piano Integrato di Intervento e si da atto che gli immobili sopra insistenti sono fatiscenti e in corso di demolizione”;

che, in tal modo, la sentenza impugnata ha valutato (escludendola) l’effettiva utilizzazione del cespite nell’esercizio dell’impresa, mostrando di uniformarsi ai predetti principi e svolgendo un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA