Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28614 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4803-2018 proposto da:

A.G., A.M., A.E.,

C.E., quali eredi di A.A. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO GIANSANTE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORGIO BISERNI;

– ricorrenti –

contro

A.M., C.E., A.G.,

A.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 16,

quali eredi di A.A., presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO GIANSANTE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORGIO BISERNI;

– controricorrenti –

e contro

ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI SPA ORA GENERALI ITALIA SPA, FALLIMENTO

(OMISSIS) SRL, C.F.;

– intimati –

nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei procuratori speciali,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

C.F., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL C.E.,

A.M., A.G., A.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4268/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 27.6.2017 n. 4268, in totale riforma della decisione di prime cure, ha accolto l’appello proposto da A.E., G., M. e da C.E., tutti n.q. di eredi di A.A. e, dopo aver riconosciuto, con sentenza non definitiva emessa alla udienza 1.6.2016 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la concorrente responsabilità, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro stradale in esito al quale A.A. aveva subito lesioni personali gravissime, liquidava il danno biologico, secondo la Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, sia per inabilità temporanea assoluta (gg. 527; Euro 51.000,00), che per invalidità permanente in relazione alla vita effettiva del danneggiato, deceduto nelle more del processo il 6.2.2017 (grado invalidità 95%; vita effettiva 11 anni; Euro 342.000,00 per sorte capitale in considerazione del pari concorso nella causazione del sinistro), oltre il danno da ritardo e gli interessi corrispettivi dalla sentenza.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata dagli eredi di A.A. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Ha resistito Generali Italia s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Non hanno svolto difese gli intimati C.F. e Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ai quali il ricorso principale è stato notificato in data 29.1.2018 ed in data 2.2.2018.

Gli eredi A. hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale proposto contro il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., proprietaria del veicolo condotto dalla C. ed assicurato per la RCA con Alleanza TORO Assicurazioni s.p.a. (società successivamente incorporata in INA Assitalia s.p.a., che ha modificato la denominazione sociale in Generali Italia s.p.a.) deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione del divieto di azioni individuali esecutive e di condanna da parte dei creditori stabilito dalla L. Fall., artt. 51 e 52, dovendo -pertanto- essere proposta la domanda di condanna della danneggiata mediante insinuazione del credito al passivo della procedura concorsuale, venendo a scindersi in conseguenza l’originario litisconsorzio necessario atipico del proprietario-assicurato con la società assicurativa della RCA, nei confronti della quale, e del conducente del veicolo, la domanda di condanna non trova ostacolo (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 17035 del 05/08/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 26/06/2012).

Con il primo motivo del ricorso principale è dedotto il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte d’appello ammesso la produzione di documenti sanitari formati successivamente alla data 23.2.2008 assunta dal CTU come limite temporale del periodo di inabilità assoluta.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale accolto integralmente la domanda di liquidazione del danno da inabilità temporanea assoluta che, alla stregua dei documenti formati successivamente alla data del 23.2.2008, avrebbe dovuto essere determinato anche per l’ulteriore periodo fino dalla data del decesso del danneggiato.

Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per carenza assoluta di motivazione sulla limitazione alla data del 23.2.2008 del periodo di inabilità temporanea.

Con il quarto motivo, viene svolta la medesima critica formulata come errore di fatto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere considerato la Corte distrettuale il “fatto storico” della esistenza della documentazione sanitaria formata successivamente alla data del 23.2.2008, che avrebbe consentito di calcolare nella inabilità temporanea assoluta anche i periodi di ricovero ospedaliero del danneggiato per ulteriori 1500 giorni fino al decesso.

Il secondo motivo, con il quale si deduce una omessa pronuncia, è inammissibile per il fatto stesso che la Corte d’appello ha pronunciato espressamente sulla domanda di liquidazione del danno anche per quanto concerne la voce di danno biologico da inabilità temporanea (cfr. in motivazione: “la invalidità temporanea assoluta è stata determinata dal ctu sulla base della degenza ospedaliera protrattasi ininterrottamente dal 13.9.2006 al 23.2.2008 in giorni 527. In considerazione della entità dei postumi permanenti il ctu non ha ritenuto di dover quantificare una invalidità temporanea parziale…”): ne segue che la censura è priva di oggetto venendo a denunciare una condotta omissiva oggettivamente smentita dalla statuizione della sentenza impugnata. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda od eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre, infatti, quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017). Al contrario, nella specie, la Corte territoriale ha pronunciato su tutta la domanda risarcitoria, definendo anche la posta risarcitoria liquidata per il danno da inabilità temporanea assoluta.

Anche il terzo motivo è inammissibile.

La motivazione della sentenza deve, infatti, ritenersi assolutamente carente, quando nel corpo del provvedimento manca del tutto l’elemento grafico distintivo rispetto alle altre parti grafiche (intestazione; dispositivo) della sentenza, mentre è “solo apparente” -e la sentenza risulta affetta da “error in procedendo”-, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; id. Sez. L -, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; id. Sez. L -, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018).

Nessuno dei casi predetti ricorre nella specie.

La sentenza di appello ha motivato “per relationem” alle risultanze delle indagini medico-legali demandate all’ausiliario, specificando che il periodo di riferimento preso in considerazione dal CTU era contraddistinto dall’iniziale ricovero ospedaliero protrattosi ininterrottamente fino alla data del 23.2.2008, risultando dunque assolto il requisito minimo costituzionale prescritto dall’art. 111 Cost., comma 6 per la validità del provvedimento giurisdizionale.

Vengono, quindi, in esame il primo ed il quarto motivo, tra loro strettamente connessi.

Premesso che, a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 345 c.p.c., comma 3, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18 i “nuovi” documenti non possono essere prodotti in grado di appello, “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, osserva il Collegio che una violazione di tale norma si configura, pertanto, soltanto:

a) nel caso in cui, “non” ritenendo “indispensabili” le prove documentali nuove, il Giudice di appello sia incorso in omesso esame di un fatto (rappresentato dal documento) che rivesta carattere decisivo, ovvero;

b) nel caso in cui sia stata erroneamente disconosciuta la “causa di non imputabilità” del ritardo nella produzione dei documenti in primo grado.

Nella prima ipotesi la censura va circoscritta nel ristretto ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nel secondo caso trattasi di vizio processuale censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dovendo tenersi conto, comunque, del requisito di “indispensabilità” del documento, risultando altrimenti inammissibile la censura per difetto di interesse: la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela infatti l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4340 del 23/02/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 26831 del 18/12/2014).

Tanto premesso, dalla esposizione del fatto emerge che la esigenza della nuova produzione documentale era stata evidenziata dagli attuali ricorrenti con due istanze, in data 28.7.2016 ed in data 19.9.2016, formulate nel corso delle indagini peritali, in quanto si assumeva che la documentazione già acquisita in primo grado non consentisse di valutare correttamente lo stato di salute del danneggiato. La Corte d’appello con ordinanza 16.12.2016 emetteva un provvedimento soprassessorio, rilevando, in via generale, che la produzione dei documenti formati in epoca successiva alla sentenza di primo grado non dovesse incontrare la preclusione dell’art. 345 c.p.c., purchè in una successiva udienza si fosse realizzato il contraddittorio sulle nuove prove, udienza che non è stata mai fissata.

Nella sentenza impugnata non si fa menzione dei predetti documenti, nè nello svolgimento del processo, nè nella parte motiva, dovendo quindi ritenersi implicitamente non ammessa la produzione dei documenti in grado di appello: per quelli formatisi in data successiva alla sentenza di primo grado, il rigetto della istanza di ammissione, deve intendersi riferito alla carenza del requisito di indispensabilità; per quelli formatisi, invece, precedentemente alla sentenza di prime cure, il rigetto implicito viene a negare la sussistenza stessa di una causa non imputabile alla parte, ostativa alla tempestiva produzione in primo grado.

Ne segue che i ricorrenti, per superare il vaglio di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione, avrebbero dovuto indicare puntualmente i documenti di cui avevano chiesto l’ammissione, ex art. 345 c.p.c., comma 3, senza limitarsi a trascrivere soltanto un mero elenco (riprodotto a pag. 5 ricorso principale), ed avrebbero dovuto anzi -in ottemperanza ai requisiti della chiara e comprensibile esposizione del fatto e della specificazione del contenuto rilevante di detti documenti, prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6- individuare chiaramente quelli formati successivamente alla sentenza di prime cure (o meglio successivamente alla preclusione della fase istruttoria in primo grado), fornendo un’adeguata descrizione del loro contenuto rilevante (attestante la “indispensabilità”) rispetto alla pretesa concernente la liquidazione del maggiore danno biologico da inabilità temporanea assoluta. Ed infatti deve ribadirsi il principio secondo cui in tema di produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il ricorrente per cassazione che censuri la decisione del giudice di secondo grado che abbia ritenuto non indispensabile la nuova prova prodotta deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, indicando quali documenti siano stati presentati e dichiarati inammissibili, nonchè il relativo contenuto (cfr. Corte cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 17399 del 13/07/2017).

Inoltre, il ricorso in cassazione volto a censurare la mancata ammissione delle prove documentali, implicava -ai fini del requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4- la puntuale indicazione della rituale reiterazione della istanza istruttoria alla udienza di precisazione delle conclusioni avanti il Giudice di appello: la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha infatti l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poichè, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione; tale principio deve essere esteso anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall’asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (cfr. Corte cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019). E tale onere non è stato assolto dai ricorrenti che neppure hanno riferito di avere contestato alla udienza successiva al deposito della c.t.u. in data 2.5.2017 (vedi ricorso pag. 6) la incompletezza od erroneità delle risultanze peritali per omessa considerazione della nuova documentazione in questione.

Non può, peraltro, non evidenziarsi che, anche qualora si intendessero assolti i requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso, mediante la semplice indicazione -nella parte espositiva del ricorso- di un mero elenco di documenti, in ogni caso le censure prospettate difettano del tutto di una specifica critica diretta ad investire la implicita statuizione di “non indispensabilità” dei documenti.

Gli argomenti in diritto svolti nei motivi in esame denotano l’evidente errore in cui i ricorrenti incorrono nell’affermare la “indispensabilità” dei documenti in questione, venendosi ad ipotizzare, anche in caso di semplici ricoveri di pochi giorni, un prolungamento della inabilità temporanea del danneggiato fino all’exitus, tesi difensiva che contrasta all’evidenza con la nozione di malattia propria della medicina legale, dovendo distinguersi nettamente, nell’ambito del cd. danno biologico (per tale intendendosi, secondo la definizione legislativa che ha recepito la pluriennale elaborazione giurisprudenziale, “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”: D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 138, comma 2, lett. a)):

i postumi invalidanti che -proprio in considerazione del loro collocarsi cronologicamente in un tempo successivo rispetto ad un pregresso diverso stato patologico- si qualificano per la loro natura permanente, in quanto “inemendabili” la inabilità temporanea (assoluta e parziale -quest’ultima definita in termini percentuali-) che consiste nel periodo di incapacità ad attendere a “qualsiasi” attività -inabilità totale- o soltanto ad “alcune” attività inabilità parziale- della vita quotidiana, patito dal soggetto danneggiato prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito a seguito di un incidente, un sinistro stradale o di una malattia, e dunque coincide con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente, ripristinando la condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero per pervenire alla definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti la salute del paziente (qualora al termine delle terapie esitino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili)

La nozione medico-legale di “malattia” è stata recepita anche da questa Corte laddove si è precisato che l’invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all’esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua cessazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015), e che, in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente, quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacchè altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3414 del 07/03/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 11704 del 30/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014).

Se dunque è possibile legittimamente procedere a liquidare entrambe le voci di danno temporaneo e permanente in quanto il danno biologico può avere ad oggetto tanto l’invalidità temporanea (allorchè la malattia risulti ancora in atto), quanto l’inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), non appare dubitabile che tale liquidazione debba rispondere al criterio diacronico e non a quello sincronico, iniziando l’uno soltanto al termine dell’altro, diversamente venendo a duplicarsi il risarcimento di un medesimo danno, criterio questo che risponde al principio per cui, nella liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perchè solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 3121 del 07/02/2017).

Viene, pertanto, ad emersione l’errore in diritto in cui cadono i ricorrenti laddove da alcuni documenti – in parte, peraltro, addirittura anteriori alla stessa notifica in data 3.2.2010 dell’atto di citazione in primo grado, e che avrebbero quindi potuto essere depositati ritualmente nel corso del giudizio di primo grado, insussistendo la allegazione di cause ostative non imputabili: documenti contraddistinti nell’elenco, a pag. 5 ricorso, con i numeri da 2 a 7 -, attestanti ripetuti ricoveri per pochi giorni o per periodi più lunghi (Ospedale Centro Paraplegici di Ostia), vorrebbero integrare la liquidazione del danno da inabilità temporanea assoluta cumulando i frazionati ed intermittenti periodi di ricovero a quelli (gg. 527) riferiti allo stato di “malattia in atto”, non più esistente dalla data del 23.2.2008, indicata dal CTU quale termine finale del periodo di inabilità temporanea stante la definitiva consolidazione dei postumi.

Alcun elemento è speso dai ricorrenti per contestare tale affermazione del CTU, ripresa dai Giudici di appello, difettando qualsiasi critica rivolta alla relazione medico-legale di ufficio e diretta a dimostrare che, a quella data, l’evoluzione della patologia era ancora in atto e la inabilità temporanea non era cessata.

Pertanto, in difetto del requisito di “indispensabilità” della prova documentale, consegue la infondatezza di entrambi i motivi primo e quarto.

Debbono ritenersi meramente defatigatorie le eccezioni di inammissibilità del ricorso incidentale proposte dai ricorrenti nel controricorso al ricorso incidentale:

la mancanza di un apposito conferimento al difensore, nella procura speciale, del potere di proporre il ricorso incidentale, non integra vizio di nullità dell’atto processuale in quanto, come ribadito da questa Corte, la procura apposta nell’unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest’ultimo, per il quale non è richiesta formalmente una procura autonoma e distinta, e rispetta il requisito della specialità del mandato, attesa l’inerenza materiale del mandato stesso all’atto nel quale è incorporato (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 25137 del 13/12/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 8798 del 04/05/2016) la impugnazione incidentale è stata rivolta nei confronti di entrambe le sentenze non definitiva n. 3532/2016 e definitiva n. 4268/2017, come emerge chiaramente dalla esposizione del motivo laddove viene riferito che la sentenza definitiva ha reiterato la stessa motivazione contenuta nella sentenza non definitiva pronunciata sull'”an” della responsabilità civile (ricorso incidentale pag. 27-28), avverso la quale era stata fatta rituale riserva di impugnazione alla udienza 6.7.2016 il ricorso incidentale non è tardivo. Se infatti per il principio di concentrazione delle impugnazioni, applicabile anche con riguardo alle impugnazioni contro la sentenza non definitiva, la parte soccombente nella sentenza non definitiva ed in quella definitiva, ove quest’ultima venga impugnata per prima dalla controparte risultata parzialmente soccombente, è tenuta, nei limiti temporali indicati dall’art. 343 c.p.c., a proporre impugnazione incidentale contro la sentenza non definitiva nello stesso procedimento introdotto con la impugnazione principale avverso la sentenza definitiva (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 16022 del 14/11/2002; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 315 del 12/01/2012), l’unica deroga al sistema delineato si verifica quando la parte che ha fatto riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva, ed è rimasta soccombente nella sentenza definitiva assume la iniziativa di notificare quest’ultima sentenza alla controparte -rimasta anch’essa parzialmente soccombente- che propone per prima il ricorso per cassazione: in tal caso, infatti, la notifica della sentenza definitiva fa decorrere anche per il notificante il termine breve per la impugnazione della sentenza non definitiva, con la conseguenza che tale ricorso va considerato soggetto al regime giuridico di cui all’art. 334 c.p.c., comma 2, ove al momento della sua notificazione risulti già decorso il suddetto termine breve (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10432 del 06/05/2009): tuttavia tale situazione processuale non si è verificata nella fattispecie, non essendo stata notificata la sentenza definitiva ad iniziativa di alcuna delle parti, sicchè deve ritenersi tempestiva la impugnazione incidentale proposta ai sensi dell’art. 343 c.p.c., nel termine cd. lungo, anche contro la sentenza non definitiva.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale Generali Italia s.p.a. impugna la sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La società assicurativa impugna l’accertamento compiuto dalla sentenza di appello in ordine alla applicazione della presunzione legale di concorso causale nello scontro tra i due veicoli. Sostiene la ricorrente incidentale che, incontestata la dinamica del sinistro secondo cui il motoveicolo era scivolato sulla strada dopo aver urtato la bicicletta che aveva attraversato all’improvviso la carreggiata, andando successivamente a collidere con l’autovettura condotta dalla C., nel caso di plurimi scontri non sarebbe applicabile la presunzione legale di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

Il motivo è di oscura formulazione. Sembra volersi ipotizzare che, individuata una “causa prima” nella serie causale che ha portato alli “eventus damni”, gli altri fattori causali successivi della stessa serie debbono ritenersi eziologicamente irrilevanti. La tesi è palesemente errata in diritto (il richiamo al precedente di questa Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22813 del 29/09/20 è del tutto inconferente, non rinvenendosi nella lettura della sentenza alcuna statuizione volta ad escludere l’art. 2054 c.c., comma 1 “allorquando l’incidente stradale si verifiche in due fasi, con un primo impatto tra due veicoli e con una seconda collisione fra uno di essi con un terzo veicolo”: ric. incident. pag. 32) avuto riguardo alla “teoria della causalità adeguata” -richiamata dallo stesso ricorrente incidentale- secondo cui tutti i fattori che concorrono alla medesima serie hanno eguale efficienze causale nella produzione dell’evento, salvo che una o più delle cause sopravvenute sia tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (art. 41 c.p., comma 2: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008). Nella specie la Corte territoriale ha accertato che l’attraversamento improvviso del ciclista aveva innescato la serie causale, ma rimaneva incerto finanche se il motoveicolo condotto da A.A. viaggiasse sulla destra o al centro della carreggiata e che, essendo stata già rimossa l’autovettura al tempo dell’intervento dei verbalizzanti, risultava impossibile verificare in concreto le condotte di guida dei veicoli che si erano successivamente scontrati.

La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di responsabilità civile da sinistro stradale, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 09/03/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 26004 del 05/12/2011; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019), ed anche nella ipotesi in cui sia accertata l’esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ciò non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggiore rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell’evento (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2327 del 01/02/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 18479 del 21/09/2015).

Evidentemente inammissibile è poi la critica rivolta alla sentenza di appello in ordine ad una diversa percentualizzazione della colpa concorrente, impingendo nel merito della valutazione del Giudice di appello insindacabile in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere rigettati, dovendo dichiararsi integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale proposto nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.; rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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