Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28613 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28613 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 8717-2010 proposto da:
DE CRISTOFORO LUIGI DCRLGU52H17A485N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo
studio dell’avvocato ZUCCARO MASSIMILIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato TATONE FIORELLO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CAPOZUCCA TIZIANA CPZTZN59L63G482J, DE LELLIS MICHELE
DDLMHL52C29E691D, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 5 PAL. A INT 13, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 20/12/2013

dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentati e difesi
dall’avvocato CENTORAME CLAUDIA giusta delega in atti;
– controzicorrenti nonchè contro

IFAR S.R.L.;

avverso la sentenza n. 708/2009 del TRIBUNALE di
PESCARA, depositata il 02/07/2009 R.G.N. 2790/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

14/11/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato FIORELLO TATONE;
udito l’Avvocato MARIA GRAZIA BIANCO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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– Intimata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.-

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 2 luglio

2009, il Tribunale di Pescara ha rigettato l’opposizione
proposta da Luigi De Cristoforo, debitore esecutato nella
procedura esecutiva per rilascio intrapresa da Michele De

dell’ufficiale giudiziario del 15 febbraio 2008 ed il
successivo verbale di accesso del 31 marzo 2008.
Il Tribunale ha premesso che l’impugnativa avverso i detti
verbali è stata proposta dal De Cristoforo sul rilievo per il
quale la procedura esecutiva immobiliare, nell’ambito della
quale era stato emesso il decreto di trasferimento posto a
fondamento dell’esecuzione per rilascio, sarebbe stata sospesa
in data 13 febbraio 2008 e, pertanto, secondo l’opponente,
nessun atto esecutivo avrebbe potuto essere compiuto, nemmeno
in sede di rilascio, in ossequio al disposto dell’art. 626 cod.
proc. civ.
Il Tribunale ha ritenuto che il procedimento di rilascio ex
artt. 605 e seg. cod. proc. cív. era stato iniziato in forza di
decreto di trasferimento, titolo giudiziale avente forza
esecutiva ex art. 586, commi 2 ° e 3 ° , cod. proc. civ., emesso
dal giudice dell’esecuzione in data 11 ottobre 2007, che non
risultava sospeso né impugnato. Ha perciò concluso nel senso
che il provvedimento di sospensione indicato dall’opponente, e
riferito alla diversa procedura esecutiva immobiliare, non
avesse «alcun effetto sul decreto di trasferimento (diverso ed

3

Lellis e Tiziana Capozzucca, avverso il verbale di accesso

autonomo titolo esecutivo) posto a base dell’esecuzione per
rilascio»

e che quest’ultima esecuzione (la quale, come si

legge in sentenza,

«…nulla ha a che fare con l’esecuzione

immobiliare che segue il suo corso dinanzi ad altro giudice
dell’esecuzione>>)

non avrebbe potuto che essere sospesa dal

rigettato la relativa istanza. Ha aggiunto che, anche a voler
ritenere che si fosse in presenza di una causa estintiva del
processo esecutivo immobiliare, questa vicenda non avrebbe
potuto comportare

«il travolgimento»

del decreto di

trasferimento, avuto riguardo agli artt. 632, comma secondo,
cod. proc. cív. e 187 disp. att. cod. proc. civ.
Ha perciò rigettato l’opposizione, qualificata come proposta ai
sensi dell’art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., con
condanna dell’opponente al pagamento delle spese di giudizio.
2.-

Avverso la sentenza Luigi De Cristoforo propone ricorso

straordinario affidato ad un motivo, illustrato da memoria.
Michele De Lellis e Tiziana Capozucca

resistono con

controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi,

al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del
decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato
dall’art. 47, comma l, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n.
69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione
della sentenza impugnata

(2 luglio 2009).

4

giudice dell’esecuzione per rilascio, il quale aveva invece

I quesiti di diritto sono formulati in calce al ricorso in
numero di tre, in riferimento all’unico articolato motivo. Con
quest’ultimo si deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 282, 283, 623, 624, 626, 630, 632 e 738 cod. proc. civ.,
nonché 130 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.

giudice di merito avrebbe errato nel rigettare l’opposizione,
malgrado gli atti dell’ufficiale giudiziario fossero stati
posti in essere -a detta dello stesso ricorrente- durante la
«disposta sospensione del processo esecutivo>> e perché vi
sarebbe stata, da parte del giudice (sia dell’esecuzione che
della cognizione), una «arbitraria valutazione>> del
provvedimento di sospensione adottato dal Presidente della
Corte d’Appello con riferimento alla procedura esecutiva
immobiliare nell’ambito della quale il decreto di trasferimento
era stato emesso.
L’illustrazione del motivo si conclude con i seguenti quesiti
di diritto:
«1)

vero che in linea di principio giuridico la sospensione

della esecuzione, anche in costanza di sua pendenza dinanzi al
G.E., può essere disposta dalla legge o da altro Giudice ed in
particolare da quello adito in sede di impugnazione;
2) vero che, trattandosi di procedimento camerale a seguito di
appello proposto ex art. 130 dísp. att. cod. proc. cív.
(avverso sentenza di rigetto della istanza di estinzione del
processo esecutivo),appartiene alla Corte territoriale adita il

5

360 n. 3 cod. proc. civ., perché, secondo il ricorrente, il

pieno ed incondizionato potere di sospendere la procedura
esecutiva inficiata di estinzione, tanto per godere la medesima
delle stesse prerogative del G.E. e del Tribunale adito in sede
di reclamo sulla medesima questione;
3) vero che in costanza di intervenuta sospensione della

può porre in essere

atti

di esecuzione successivi al

provvedimento sospensivo e che ove essi comunque siano posti in
essere, anche da soggetti diversi, quale l’Ufficiale
Giudiziario, gli atti medesimi sono colpiti da nullità assoluta
da ritenersi estesa anche agli ulteriori

atti

di esecuzione

successivi, ove gli stessi connessi e/o dipendenti dai primi».
2.-

Il Collegio ritiene che i quesiti di diritto siano

formulati in modo tale da non precisare la questione di diritto
sottoposta all’esame della Corte, poiché espressi in termini
generici e senza alcun concreto riferimento a quanto affermato
nella sentenza impugnata, mancando la giustapposizione
ritenuta necessaria da diversi precedenti (tra cui Cass. n.
24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono- tra la
decidendí

ratio

della sentenza impugnata e le ragioni di critica

sollevate. Essi non consentono a questa Corte l’individuazione
degli errori di diritto che il ricorrente intende denunciare
con riferimento alla fattispecie concreta né l’enunciazione di
una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a
quello da decidere, poiché di tale caso e delle questioni che
esso pone non è fornita valida sintesi logico-giuridica (cfr.,

6

esecuzione da parte di organo diverso e superiore, il G.E. non

per la funzione riservata ai quesiti di diritto, tra le altre
Cass. S.U. n. 26020/08 e n. 28536/08).
In particolare,

il primo ed il terzo quesito,

sopra

testualmente riportati, si risolvono, rispettivamente, in una
sorta di parafrasi dell’art. 623 cod. proc. civ. (peraltro

norma, vale a dire il riferimento al giudice dell’impugnazione
del <

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