Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28613 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. II, 15/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4195/2016 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO CARRARA

SUTOUR, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNELLA CANDREVA, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FABIO CHIUCCHIUINI, comparso con delega scritta

dell’Avvocato SILVIO CARRARA SUTOUR, difensore del ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MICHELE ARCANGELO MASSARI, comparso con delega

scritta dell’Avvocato BRUNELLA CANDREVA, difensore della

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. evocava in giudizio avanti il Tribunale di Crotone la madre C.S. ed il germano M.G. per procedere alla divisione dell’asse relitto morendo da M.S., rispettivamente padre e marito, previa inclusione di immobili non indicati nella dichiarazione di successione con loro regolarizzazione amministrativa e catastale.

Resistette M.G. non opponendosi alla chiesta divisione, ma indicando l’esistenza di altro bene immobile da includere nell’asse e chiedendo fosse riconosciuto il suo acquisto per usucapione del diritto di proprietà su bene ereditario rappresentato dall’alloggio, da lui abitato in via esclusiva da oltre vent’anni.

Resistette tardivamente anche la C., non opponendosi alla divisione ma contestando la domanda riconvenzionale esposta dal figlio, alla quale s’opponeva anche l’attrice originaria.

Ad esito dell’istruzione della causa il Tribunale calabrese pronunciò sentenza non definitiva con esclusivo riguardo alla domanda di M.G. tesa all’accertamento del suo acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull’alloggio abitato, accogliendola in quanto confortata dalle prove assunte in causa.

M.M., anche quale erede della madre nelle more deceduta, propose appello avverso detta sentenza del Tribunale e, resistendo M.G., la Corte d’Appello di Catanzaro accolse il gravame, rigettando la domanda fondata sull’acquisto mediante usucapione.

Osservava il Collegio calabrese come il bene oggetto di causa era in comunione tra le parti litiganti e prima ai coniugi M. – C. e come, stante gli stretti rapporti di parentela tra le parti, appariva che l’alloggio fosse stato concesso dai genitori in godimento al figlio in occasione del suo matrimonio, sicchè doveva da questi essere fornita adeguata prova delle reversio animi palesata nei riguardi dei titolari del bene.

M.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. M.M. resiste con controricorso.

Ambedue le parti in prossimità dell’udienza hanno depositato note difensive. All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – rigetto – e dei difensori delle parti, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da M.G. risulta privo di fondamento e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce la violazione degl’artt. 1140,1141 e 1158 c.c., nonchè indebita inversione dell’onere della prova con violazione del principio posto dall’art. 2697 c.c., poichè la Corte calabrese non ha tenuto conto che la legge pone presunzione di possesso in favore del soggetto che dimostra di esercitare il potere di fatto sulla cosa.

Difatti, sottolinea il ricorrente, è costante insegnamento di legittimità che sia onere del titolare del bene oggetto di acquisto mediante usucapione, una volta che l’attore in usucapione dimostra il suo possesso attuale, dar prova che il rapporto di quest’ultimo con la cosa ebbe ad iniziare siccome detenzione.

Quindi, avendo egli dato prova del possesso anche animo, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto necessaria pure la prova da parte sua dell’interversio animi, poichè il rapporto non era iniziato come detenzione.

L’argomento critico sviluppato nel motivo dianzi sunteggiato non coglie la testa del chiodo posto che la Corte calabrese, non già, s’è discostata dall’insegnamento richiamato – la comprovata relazione fattuale con la cosa fa presumere il possesso -, bensì il Collegio territoriale ha valutato gli elementi fattuali versati in atti e ritenuto che l’avvio della relazione del M. con l’alloggio abitato era da individuarsi nella concessione in godimento da parte dei suoi genitori – Cass. sez. 2 n. 11410/10 – titolari dell’alloggio.

Difatti, come ricorda anche il ricorrente, la Corte territoriale, sulla base di elemento presuntivo di rilevante valenza, ha osservato come M.G. andò ad abitare nell’alloggio – in signoria ai suoi genitori e sito al piano sovrastante a quello da loro occupato – in occasione del suo matrimonio, così concludendo che il godimento del bene ebbe inizio per atto dei titolari con conseguente necessità della prova dell’interversio

Dunque la critica portata sub specie violazione di legge in effetti veicola una contestazione circa la valutazione degli elementi fattuali in atti afferenti alla prova del possesso, che in effetti – come riconosce lo stesso ricorrente – deve esser fornita dal soggetto che rivendica l’acquisto mediante usucapione – Cass. sez. 2 n. 18215/13, Cass. sez. 2 n. 12984/02 -.

Con la seconda doglianza il M. deduce violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per travisamento della prova, stante la contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal Giudice, su fatto decisivo della controversia.

Osserva difatti il ricorrente come la Corte calabrese non abbia tenuto conto delle difese svolte in prime cure dalla madre, la quale ebbe a riconoscere il suo possesso, mai deducendo che l’avvio della sua relazione fattuale con l’alloggio in sua comproprietà si fondava su sua concessione, anzi, deducendo fatto interruttivo del possesso, in effetti privo di detta valenza.

Tuttavia l’argomento critico svolto dal ricorrente appare non tanto teso ad evidenziare – come richiesto dall’insegnamento di legittimità evocato – il mero contrasto tra l’utilizzo da parte del Giudice di una informazione probatoria contraddetta da specifico atto processuale, bensì a proporre una valutazione alternativa degli elementi probatori in atti.

Difatti parte ricorrente procede alla valutazione della condotta difensiva assunta dalla sola madre sulla scorta di alcune affermazioni presenti negli scritti difensivi di questa per trarre conclusioni a sè favorevoli in punto riconoscimento del suo possesso ed a confutazione della conclusione che l’alloggio gli fu dato in uso dai genitori nell’ambito del vincolo di solidarietà familiare.

La Corte distrettuale, invece, ha operato una olistica valutazione di tutti i dati significativi in atti – anche la posizione assunta dalla sorella quale erede del padre originario comproprietario e la circostanza che la morte del padre intervenne dopo 14 anni dall’inizio della relazione con la cosa da parte del M. – per accertare che il tessuto probatorio nel suo complesso non lumeggiava esistenza di prova adeguata a confermare la necessaria esclusione dei proprietari o comproprietari dal possesso del bene in tesi usucapito.

Dunque non concorre la necessaria situazione di informazione probatoria contraddetta da specifico atto acquisto alla causa, bensì tipica situazione di valutazione del materiale probatorio versato in atti con conseguente insussistenza del vizio dedotto.

Al rigetto dell’impugnazione consegue, ex art. 385 c.p.c., la condanna di M.G. alla rifusione verso la parte resistente delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Al rigetto dell’impugnazione consegue l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente e rifondere a M.M. le spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, ad esito della pubblica udienza, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA