Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28613 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 08/11/2018), n.28613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3750/2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3831/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.M. ha impugnato innanzi alla CTP di Milano diverse cartelle di pagamento deducendone l’illegittimità, non avendo mai ricevuto le notifiche di tali atti conosciuti soltanto attraverso una visura effettuata presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

La CTP rigettava il ricorso con sentenza riformata dalla CTR Lombardia.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di appello annullava gli atti impugnati, ritenendo che l’agente della riscossione, nonostante la richiesta di produzione degli originali degli atti concernenti la rituale notifica delle cartelle, con contestazione ex art. 2719 c.c., non avesse prodotto nè le cartelle nè gli originali. Il concessionario aveva infatti l’obbligo di conservare la matrice o la copia della cartella, sicchè senza la produzione di tali atti, non era possibile mettere in correlazione la cartella con l’eventuale documentazione relativa alla notifica. Aggiungeva, peraltro, che per cinque delle cartelle impugnate non era stato prodotto alcun atto di notifica, anche solo in fotocopia, ma unicamente estratti di ruolo informali, mentre per altre tre cartelle le fotocopie prodotte non consentivano di comprendere la procedura di notifica seguita.

Equitalia servizi di riscossione spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi

La parte intimata si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5, art. 214 c.p.c. , art. 215 c.p.c., comma 2 e art. 2719 c.c.. La CTR avrebbe escluso ogni valenza probatoria alla copie fotostatiche delle relate di notifica dell’atto prodromico prodotta fin dal primo grado, malgrado un disconoscimento generico e preventivo operato dal contribuente. Evidenziava ancora la ricorrente il vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui la CTR aveva affermato la scarsa leggibilità delle fotocopie dei documenti prodotti.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. La CTR avrebbe errato nel ritenere che ai fini della prova delle notifiche delle cartelle fosse necessario il deposito delle cartelle stesse.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronunzia. Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo propedeutico ad una cartella esposta sia in primo che in secondo grado.

I primi due motivi, concernenti unicamente la cartella n. (OMISSIS), come precisato dalla ricorrente in memoria, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.

Giova ricordare che il D.Lgs. n. 546 cit., art. 22, commi 4 e 5, ammette espressamente la possibilità di produrre documenti in fotocopia e salvo l’ordine di esibizione degli originali nei soli casi di contestazione circa la conformità agli stessi – cfr. Cass. n. 12582/2016.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha escluso la possibilità di dimostrare la notifica dell’atto prodromico con la copia della relata di notifica relativa alla cartella sopra menzionata, ritenendo che soltanto la produzione dell’originale potesse giovare alla società concessionaria. Con ciò peraltro non considerando gli ulteriori principi, espressi parimenti da questa Corte, a tenore dei quali: a) la regola posta dall’art. 2719 c.c., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte (Cass. n. 21003/2017); b) la contestazione della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c., non può essere generica, non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 10326/2014, Cass. n. 2419/06, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10); c) non può reputarsi ammissibile un disconoscimento preventivo – addirittura con il ricorso in primo grado – ai sensi dell’art. 2719 c.c. (o dell’art. 2712), il quale, come detto, deve essere specifico, ossia riferito ad una copia di esso concretamente individuata, e successivo, effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale (Cass. n. 11576/2006).

Ancora pacifica e ferma risulta la giurisprudenza in ordine alla non necessità di allegare la copia della cartella ai fini della dimostrazione della sua notifica, laddove siano prodotti gli estratti di ruolo – cfr. ex plurimis, Cass. 23039/2016, Cass. n. 23902/2017.

A tali principi non è affatto uniformato il giudice di merito.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti fondato, avendo la CTR omesso di esaminare la questione relativa alla legittimazione passiva dell’Agente della riscossione esposta ritualmente nel giudizio di merito con riguardo alla legittimità dell’avviso di accertamento autoesecutivo al quale si riferiva l’estratto di ruolo impugnato dal contribuente. Questione che il giudice di appello ha totalmente tralasciato di esaminare.

Sulla base di tali considerazioni vanno tutti i motivi di ricorso e la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i tre motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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