Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28612 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28612 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 7793-2008 proposto da:
FERRARI S.P.A. 00281310060, in persona del presidente
e legale rappresentante pro tempore Sig. GIORGIO
DEIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato COGLIATI
DEZZA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende giusta
L 2013

delega in atti;
– ricorrente –

2109
contro

SIACI INTERCONTINENTALE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE

T: IVA

545-420 59934?

ET L’INDUSTRIE, in persona del legale rappresentante

1

Data pubblicazione: 20/12/2013

JACQUES LIEBMANN, GROUPAMA TRANSPORT (quale successore
della GROUPE CHEGARAY PARIS ASSURANCES MARITIMES ET
TRASPORTS), in persona del legale rappresentante
BERNARD PETIT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLE QUARTTRO FONTANE, 161, presso lo studio

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANTONGIOVANNI ELISA, ANGLANI ANGELO giusta delega in
atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 715/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 08/06/2007 R.G.N. 188/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;
udito l’Avvocato RITA GRAZIA DELLA LENA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO, che li

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Groupe Chegaray Paris, Assurances Maritimes
et Transport, nonché la SIACI (Societé intercontinentale
d’assurance pour le commerce e l’industrie), nella qualità di
cessionari del credito, convenivano in giudizio, davanti al
la s.p.a.

Ferrari,

chiedendo il

risarcimento dei danni pari al valore della merce
consistente in gioielli – da loro consegnata alla convenuta e
poi oggetto di rapina dopo che la medesima era stata affidata
a tale Domenico Morbelli, autista e guardia giurata, per il
trasporto in Svizzera.
Costituitasi la società convenuta il Tribunale, dopo aver
acquisito gli atti del procedimento penale ed aver assunto
testimonianze, rigettava la domanda.
2. Avverso tale pronuncia proponevano appello entrambe le
società attrici e la Corte d’appello di Genova, con sentenza
dell’8 giugno 2007, in riforma di quella di primo grado,
condannava la società Ferrari al pagamento della somma di euro
73.019,44, oltre interessi, in favore della Groupe Chegaray
Paris e della somma di euro 63.778,52, oltre interessi, in
favore della società SIACI, nonché al pagamento delle spese di
entrambi i gradi di giudizio.
Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora di
interesse in questa sede, che non poteva condividersi la
valutazione compiuta dal giudice di primo grado circa il
carattere fortuito della rapina, ai fini dell’art. 1693 del

3

Tribunale di Genova,

codice civile, e ciò per le ragioni delle quali in seguito si
dirà.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova
propone ricorso la Ferrari s.p.a., con atto affidato a due
motivi.

Groupama Transport, quest’ultima nella qualità di successore
della Groupe Chegaray Paris, Assurances Maritimes et
Transport. In seguito, la SIACI ha conferito mandato ad un
diverso difensore.
La società ricorrente e la società SIACI hanno presentato
memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
,

dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,
motivazione omessa o insufficiente su un profilo decisivo
della controversia.
Secondo la società ricorrente, la Corte di merito sarebbe
incorsa in diversi errori di valutazione del fatto.
In particolare, la motivazione sarebbe insufficiente e
contraddittoria sui seguenti punti: l) credibilità della
versione dei fatti fornita dall’autista Morbelli, che la
sentenza sembra non condividere; 2) presunta agevolazione del
fatto delittuoso, che sarebbe derivata dalle modalità del
trasporto, senza che la pronuncia abbia tenuto conto della
sicura presenza di un complice; 3) mancata vigilanza armata
4

Resistono con un unico controricorso la SIACI e la

della merce, circostanza inesatta perché il Morbelli era
armato, ma non ha potuto far nulla contro tre rapinatori; 4)
presunta conoscenza, da parte della società ricorrente, delle
condotte illecite tenute dal consegnatario delle vetture,
circostanza non rispondente al vero.

dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ. e dell’art. 115
del codice di procedura civile.
Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe in
contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di
responsabilità del vettore ex recepto.
A norma dell’art. 1693 cod. civ., la presunzione di
responsabilità a carico del vettore può essere vinta solo
attraverso la dimostrazione che il danno è derivato da un
evento, positivamente identificato, del tutto estraneo al
vettore stesso, come la giurisprudenza ha ribadito anche in
relazione all’ipotesi della rapina. Tale principio è stato
applicato dalla giurisprudenza di legittimità in modo
differente a seconda delle diverse fattispecie.
In particolare, la società ricorrente osserva che la
rapina in questione è stata compiuta da una banda di
criminali, con precisione da veri “professionisti”, mentre il
trasporto era stato organizzato con tutte le cautele, in modo
tale da escludere le soste ed il rischio conseguente di
assalti; i conducenti erano due e il Morbelli si era messo in
5

2. Col secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi

viaggio dopo aver dormito; le vetture erano dotate dei
migliori sistemi di allarme all’epoca esistenti, e l’autista
era una guardia giurata dotata di armi; le modalità della
rapina, infine, erano tali da impedire ogni possibilità di
difesa e di reazione, sicché nessun addebito di negligenza

3.

I

due

motivi,

che

possono

essere

esaminati

congiuntamente, sono privi di fondamento.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni
affermato che l’art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore
una presunzione di responsabilità

ex recepto,

che può essere

vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno
da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo
al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso

}‘)1 ”
fortuito e della forza maggiore (v., tra le altre, le sentenze
14 luglio 2003, n. 10980, 14 novembre 2006, n. 24209, 21
aprile 2010, n. 9439, 17 giugno 2013, n. 15107, e 15 novembre
2013, n. 25756). La valutazione dell’evento in termini di
evitabilità e di caso fortuito è compito che spetta al giudice
di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove
congruamente motivata.
Seguendo tali criteri, è stato affrontato lo specifico
problema del furto e della rapina e dei limiti entro i quali
tali eventi possono scagionare il vettore da ogni
responsabilità. Si è detto, ad esempio, che il mero fatto che
il vettore sia stato aggredito con violenza alla persona non è
6

poteva essere mosso al vettore.

evento di per sé scriminante, dovendosi accertare la sua
diligenza nel prevedere la possibilità di una rapina e nel
predisporre i mezzi per evitarla (sentenza 8 agosto 2007, n.
17398, a proposito di una rapina avvenuta in ora notturna ed
in area di sosta isolata); allo stesso modo, è stato escluso

consumato su di un automezzo lasciato incustodito all’interno
di un’area portuale (sentenza n. 15107 del 2013 cit.), nonché
in relazione alla rapina in danno di un container parcheggiato
in ora notturna in zona incustodita (sentenza 27 marzo 2009,
n. 7533).
Questa giurisprudenza merita integrale conferma nella sede
odierna, tenendo presente che il trasporto dei gioielli
costituisce un’attività che impone di per sé particolari forme
di cautela, perché chi lq, svolge

non può non mettere nel

necessario conto l’eventualità di una rapina.

Sicché il

vettore è tenuto, al fine di ottenere l’esonero dalla
responsabilità, a dimostrare l’effettiva natura di caso
fortuito in riferimento ad un evento che – di per sé – non ha
tale connotato.
3.2. La Corte genovese ha fornito una motivazione
. pienamente adeguata in ordine alle ragioni per le quali ha
escluso che potesse, nella specie, ricorrere l’ipotesi del
caso fortuito. Essa ha rilevato che, anche volendo attenersi
alla versione dei fatti fornita dall’autista Morbelli, questi
aveva parcheggiato la vettura, contenente i gioielli già

l’esonero di responsabilità del vettore in relazione al furto

caricati, all’interno di un cortile chiuso e dotato di
cancello, adiacente alla propria abitazione, e tanto già la
sera prima della partenza. Alle ore 3 del mattino successivo,
egli era andato in cortile per partire ed era stato affrontato
da tre rapinatori armati i quali lo avevano costretto a salire

disinserito i sistemi di allarme, e lo avevano poi condotto
verso la periferia di Alessandria dove si erano impossessati
dei gioielli, allontanandosi a bordo di un’altra vettura.
La Corte ha osservato che il comportamento tenuto dal
vettore nell’organizzazione del trasporto non era stato
conforme al grado di diligenza e prudenza imposto dal
rilevante valore della merce. Nel caso in esame, infatti, il
Morbelli non aveva vigilato il carico durante la notte,
compito che si sarebbe potuto svolgere facilmente con
l’ausilio di una guardia giurata armata. Oltre a ciò, il
comportamento della società Ferrari si era segnalato per la
«deplorevole inerzia», poiché essa si era servita per
l’abituale affidamento delle proprie vetture ad un’autorimessa
il cui gestore era stato indagato per ricettazione, nonché
trovato in possesso dei duplicati delle chiavi delle vetture;
e, pur avendo subito, pochi giorni prima del fatto, il furto
di una vettura gemella a quella poi oggetto della rapina in
esame, la società non si era preoccupata neppure di sostituire
le relative chiavi.

8

a bordo della sua auto con la propria madre, dopo aver

9-1(/

3.3. La sentenza, quindi, ha posto in luce una serie di
negligenze imputabili alla società oggi ricorrente, tramite
l’operato dell’autista Morbelli che è stato materialmente
vittima della rapina: l) aver caricato i gioielli la sera
prima della partenza, lasciandoli dentro una vettura, sia pure

facilmente scavalcabile, in una zona isolata; 2) aver dormito
(il Morbelli) fino alle ore 3 del mattino senza lasciare
nessuno a guardia del mezzo, dovendosi intendere il richiamo
contenuto nella sentenza alla necessità che

un’altra persona

armata, come una guardia giurata, vigilasse la vettura mentre
il Morbelli riposava; 3) non aver percepito, da tutta una
serie di elementi indicati alla p. 15 della sentenza, che le
vetture di dotazione aziendale non erano affidate in buone
mani, tanto più che un furto su di una vettura gemella era
avvenuto circa due settimane prima, sicché il momento era,
evidentemente, critico ed esigeva una cautela ben maggiore.
4. Si tratta, com’è agevole intuire, di considerazioni del
tutto logiche e ben motivate, senza contraddizioni e senza
lacune. A fronte di simile motivazione, le censure contenute
nei due motivi di ricorso si risolvono – soprattutto quella di
vizio di motivazione – in una sostanziale richiesta di nuovo
esame del merito.
Non è esatto, ad esempio, dire che la sentenza impugnata
non abbia dato credito alla versione dei fatti fornita
dall’autista Morbelli (v. pag. 6 del ricorso); la sentenza,
9

blindata, all’interno di un cortile protetto da un muro

invece, ha osservato che, anche ipotizzando che essa fosse del
tutto veritiera, ciò non consentiva di escludere la
responsabilità del vettore. La circostanza, evidenziata nel
ricorso, secondo cui la rapina fu resa più semplice dalla
presenza di un complice non toglie solidità alla motivazione

evidenziato che il vettore doveva essere in uno stato di
massima allerta, per il fatto che la persona alla quale
venivano consegnate le vetture era risultato indagato per
ricettazione; in altre parole, la presenza di un complice era
tutt’altro che imprevedibile. Quanto, poi, alla circostanza
per la quale il viaggio era stato organizzato in modo da
evitare le soste, si tratta di un dato non significativo,
perché la stessa ricorrente precisa che la destinazione finale
era la Svizzera, luogo evidentemente non tanto lontano
rispetto alla città di Alessandria, da dove il viaggio doveva
avere inizio.
La sentenza,

quindi,

resiste alle censure sia di

violazione di legge che di vizio di motivazione.
5. In conclusione, il ricorso è rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna della società
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri
introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140,
sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. A tal
fine, si precisa che la liquidazione tiene conto del fatto
10

della sentenza, nella quale la Corte genovese ha proprio

che, pur risultando i due controricorrenti assistiti da due
diversi difensori nel momento della decisione, il
controricorso era originariamente unico.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte

rigetta

il ricorso e

condanna

la società

cassazione, liquidate in complessivi euro 7.200, di cui euro
200 per spese, in favore della SIACI, e in complessivi euro
8.200, di cui euro 200 per spese, in favore della Groupama
transport s.a., oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 14 novembre 2013.

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

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