Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28611 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 28611 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 7177-2008 proposto da:
CASEIFICIO STABIUMI GIACOMO S.P.A. in liquidazione
0 090903 0 r4-4
(gia’ CASEIFICIO STABIUMI GIACOMO DA CREMONA S.R.L.),
in persona dei liquidatori geom. ONORATO STABIUMI e
dott. SALVATORE GRANATELLO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio
dell’avvocato DI BATTISTA GIOVANNI, rappresentata e
difesa dall’avvocato REDAELLI GIOVANNI giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 20/12/2013

MAINETTI NELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
tjpJT 141 1.. 31 M 1 13 GAS} A

VIA LUIGI LUCIANI l, presso lo studio dell’avvocato
MANCA BITTI DANIELE, rappresentata e difesa dagli
avvocati PODAVITTE ANTONELLA, GRITTI LUIGI giusta
delega in atti;

nonchè contro

SOLARA S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 688/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 13/09/2007 R.G.N.
2011/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’,
ricorso.

2

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 13 settembre

2007, la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dalla società S.p.A. Caseificio Giacomo
Stabiumi avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data

Mainetti di riscatto del fondo agrario venduto alla s.r.l.
Caseificio Giacomo Stabiumi dalla società Immobiliare San
Giorgio.
La Corte d’Appello ha ritenuto il difetto di legittimazione ad
impugnare della società per azioni S.p.A. Caseificio Giacomo
Stabiumi, con sede in Azzano Mella, in quanto in primo grado era
stata presente la società s.r.l. Caseificio Giacomo Stabiumi con
sede in Cremona, nei cui confronti era stata pure pronunciata la
sentenza del Tribunale, ed in quanto in grado d’appello, pur a
fronte dell’eccezione dell’appellata Mainetti che ha contestato
la capacità processuale dell’appellante, quest’ultima nulla ha
dedotto né documentato.
2.

Avverso la sentenza la S.p.A. Caseificio Stabiumi Giacomo,

con sede in Azzano Mella (BS), in liquidazione, propone ricorso
affidato ad un motivo.
Nella Mainetti resiste con controricorso.
Non si difende l’altra intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi,

al regime dell’art. 366

bis

c.p.c. (inserito dall’art. 6 del

3

15/22 settembre 2005, che aveva accolto la domanda di Nella

decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato dall’art.
47, comma l, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n. 69),
applicabile in considerazione della data di pubblicazione della
sentenza impugnata

(13 settembre 2007).

Con l’unico motivo di ricorso si deduce erronea applicazione

quanto alla vicenda della trasformazione della s.r.l. in s.p.a.
ed alla correlata individuazione del soggetto legittimato ad
impugnare la sentenza di primo grado, perché, secondo la
ricorrente, il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto del
fatto che l’atto di appello operava un richiamo al «mandato in
calce alla copia notificata dell’atto di citazione>>

e che

questo mandato era stato rilasciato, anche al fine di proporre
l’appello, dalla s.r.l. Caseificio Stabiumi Giacomo da Cremona.
L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito
di diritto:
«dato il richiamo, operato nell’atto di appello, alla procura
conferita in I grado al proprio difensore dalla s.r.l.
Caseificio Stabiumi Giacomo può, detta “persona”, ritenersi non
appellante la sentenza del Tribunale di Brescia di cui alla
impugnativa in atti >>.
2.-

Il

Collegio

che,

ritiene

oltre

al

profilo

di

inammissibilità dato dal fatto che il quesito di diritto è
formulato in termini talmente generici da non consentire a
questa Corte l’individuazione degli errori di diritto che la
ricorrente intende denunciare con riferimento alla fattispecie

4

degli artt. 75 e 25 cod. proc. civ. e dell’art. 2498 cod. civ.

concreta né l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche
in casi ulteriori rispetto a quello da decidere (cfr., per la
funzione riservata ai quesiti di diritto, tra le altre Cass.
S.U. n. 26020/08 e n. 28536/08), esso sia comunque espressione
di un ulteriore vizio di inammissibilità del ricorso, sia con

riferimento al motivo d’impugnazione, ed alla relativa
illustrazione.
Ed invero sia il quesito di diritto che il motivo risultano
inconferenti rispetto alla

ratio decidendi

della sentenza

impugnata poiché non colgono affatto la ragione sulla base della
quale la Corte d’Appello ha ritenuto il difetto di
legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado da parte
della S.p.A. Caseificio Stabiumi Giacomo, con sede in Azzano
Nella (BS).
La Corte d’Appello ha fatto applicazione del principio per il
quale la società che proponga l’impugnazione della sentenza
emessa nei confronti di altra società, alla quale la prima si
affermi succeduta a seguito di apposita vicenda societaria
(fusione, trasformazione etc.), deve provare, mediante deposito
dell’atto pubblico previsto dalla legge, siffatta qualità se
questa sia contestata, mentre tale prova non è richiesta
soltanto se il fatto non sia contestato ovvero se l’altra parte
lo consideri espressamente come accertato. (cfr. Cass. n.
2655/01,

n.

396/03,

n.

11650/06,

n.

17681/07).

Ha perciò

ritenuto che, nel caso di specie, avendo l’appellata contestato

5

riferimento allo stesso quesito che, più in radice, con

che la società appellante fosse legittimata a proporre
l’impugnazione, la società S.p.A. Caseificio Stabiumi Giacomo
con sede in Azzano Mella (BS) avrebbe dovuto dimostrare la
propria legittimazione per effetto di eventuale trasformazione
della s.r.l. Caseificio Stabiumi Giacomo con sede in Cremona in

Il motivo di ricorso è invece formulato come se la decisione
avesse riguardato il difetto di procura

ad litem

in capo al

legale rappresentante della società appellante, onde sostenere
che la procura rilasciata in primo grado in favore del legale
rappresentante dell’una società ne escluda il difetto in capo al
legale rappresentante della società trasformata o succeduta alla
prima, poi appellante.
Della questione posta dalla

ratio decidendi

della decisione

impugnata, vale a dire dell’allegazione e della prova della
vicenda societaria in forza della quale la S.p.A. sarebbe stata
legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti della
s.r.1., non vi è traccia né nel quesito di diritto né
nell’illustrazione del motivo.
In proposito, va ribadito il principio per il quale la mancanza
di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso – che si
verifica allorché, da una parte, la risposta allo stesso pur
positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella
fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione,
sicché il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito
dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai

6

S.p.A. e cambio di sede ovvero per altra vicenda societaria.

fini della causa – è assimilabile all’ipotesi di mancanza del
quesito, a norma dell’art. 366

bis

cod. proc. civ., con

conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione del
principio in tema di motivi non attinenti al

decisum,

nel senso

che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure
prive di specifiche attinenze al

decisum

della sentenza

richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente
inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass.
S.U. n. 14385/07).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione
che liquida, in favore della resistente, nella somma di C
4.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.

impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA