Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28611 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. II, 15/12/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23316/2016 R.G. proposto da:

M.V., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

alla piazza della Libertà, n. 20, presso lo studio dell’avvocato

Francesco Anelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., c.f. (OMISSIS), A.S., c.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti,

n. 11, presso lo studio dell’avvocato Anna Rossi, che li rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria ex

art. 380 bis 1 c.p.c. e di costituzione di nuovo difensore ex art.

83 c.p.c., comma 3 (nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009,

applicabile ratione temporis) in data 16.9.2020.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3686/2016 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto del 21.1.2011 A.F. e A.S. citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Tivoli M.V..

Esponevano che avevano in sede possessoria ottenuto in danno del convenuto provvedimento di rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS) (in catasto al fol. (OMISSIS), part. (OMISSIS)).

Esponevano che l’immobile era ad essi pervenuto per successione legittima dal comune genitore, A.A., che lo aveva, a sua volta, acquistato con atto per notar D.V. del 22.10.1945.

Chiedevano accertare e dichiarare di proprietà di essi attori l’immobile suindicato e condannare il convenuto a risarcire i danni tutti arrecati.

2. Si costituiva M.V..

Instava per il rigetto delle avverse domande.

3. Assunta l’articolata prova testimoniale, espletata la c.t.u., con sentenza n. 361/2013 l’adito tribunale rigettava le domande tutte degli attori.

4. A.F. e A.S. proponevano appello.

5. Resisteva M.V..

6. Con sentenza n. 3686/2016 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della gravata sentenza, accoglieva le domande esperite in prime cure dagli appellanti e, per l’effetto, dichiarava che l’immobile in (OMISSIS) (in catasto al fol. 9, part. (OMISSIS)), è di comproprietà di A.F., A.S. e A.G., quali eredi di A.A.; condannava l’appellato al risarcimento dei danni, liquidati nella misura di Euro 36.800,00, oltre interessi; condannava l’appellato alle spese del doppio grado e di c.t.u..

Evidenziava la corte che alla luce delle univoche descrizioni contenute negli atti pubblici di vendita – segnatamente nel rogito per notar D.V. del 22.10.1945, con cui A.A., dante causa degli appellanti, aveva acquistato da F.S. “vano addetto a stalla (…) in catasto col numero di mappale (OMISSIS)”, e nel rogito per notar T. del 17.11.1945, con cui V.D. aveva acquistato da F.M. il “vano attiguo”, in catasto distinto con il mappale (OMISSIS) – non erano condivisibili i dubbi espressi dal consulente d’ufficio ed ancorati a talune incongruenze catastali.

Evidenziava – in ordine al secondo motivo di appello, concernente il rigetto della domanda risarcitoria – che era fuor di contestazione che l’appellato avesse occupato abusivamente l’immobile degli appellanti per ventisette mesi; che, in considerazione dello stato di vetustà del cespite, della sua destinazione e del valore indicativo attribuito a cespiti similari dall’Agenzia del Territorio, il valore locativo mensile, ai fini della quantificazione del danno, ben poteva computarsi in Euro 200,00.

Evidenziava – del pari in ordine al secondo motivo di appello – che alla stregua della deposizione del teste O. si giustificava il risarcimento dell’ulteriore danno correlato al mancato perfezionamento della vendita del cespite controverso e corrispondente al doppio importo, debitamente attualizzato, della caparra che gli appellanti avevano ricevuto dal promissario acquirente, ovvero dal medesimo O..

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.V.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

A.F. e A.S. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

8. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, altresì di nomina di nuovo difensore.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 948 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa valutazione di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la carente, contraddittoria ed illogica motivazione in sede di ricostruzione della fattispecie concreta.

Deduce che la corte di merito ha in toto disatteso le risultanze della c.t.u..

Deduce segnatamente che il consulente d’ufficio, in maniera chiara ed univoca, ha puntualizzato che l’immobile sito in (OMISSIS), è da ricondurre al mappale (OMISSIS), ex mappale (OMISSIS), e non già al mappale (OMISSIS), scaturito dal mappale (OMISSIS), menzionato, quest’ultimo, nei rogiti D.V. e T..

Deduce che la corte distrettuale ha erroneamente valutato i titoli d’acquisto.

Deduce segnatamente che F.S. e M. non hanno mai avuto proprietà immobiliari su (OMISSIS); che il vano adibito a stalla che A.A. ebbe ad acquistare con il rogito D.V. del 22.10.1945, faceva parte di un piccolo fabbricato; viceversa l’immobile per cui è controversia, fa parte di (OMISSIS), ovvero dell’edificio più grande di (OMISSIS).

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 2704 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la carente, contraddittoria ed illogica motivazione in sede di ricostruzione della fattispecie concreta.

Deduce che la corte territoriale non ha tenuto conto, in sede di riconoscimento del presunto danno correlato alla mancata conclusione del contratto definitivo di vendita del cespite de quo agitur, che la scrittura recante il testo del preliminare non è registrata nè ha in calce sottoscrizioni autenticate.

11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione, falsa ed errata applicazione delle quotazioni OMI della Agenzia delle Entrate; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la carente, contraddittoria ed illogica motivazione in sede di ricostruzione della fattispecie concreta.

Deduce che la Corte di Roma ha errato a quantificare il danno correlato all’occupazione dell’immobile.

Deduce che la corte romana ha considerato l’immobile de quo in guisa di abitazione civile, viceversa si tratta di un locale deposito; che il valore locativo mensile al più sarebbe stato pari ad Euro 50,00.

12. La sostanziale identità delle argomentazioni e dei rilievi che la delibazione dei motivi di ricorso postula e sollecita, ne giustifica appieno la disamina contestuale.

I motivi tutti di impugnazione comunque sono privi di fondamento e vanno respinti.

13. Si premette che i motivi di ricorso si qualificano essenzialmente – se non esclusivamente – in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso in rapporto all’invocato accertamento della proprietà del cespite in (OMISSIS), ed in rapporto all’invocato ristoro del prefigurato danno. Ed è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Su tale scorta le censure che gli esperiti mezzi veicolano rilevano, oltre che nel solco della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti, se del caso, di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

14. In tal guisa si osserva quanto segue.

14.1. Da un canto, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – si scorge in relazione alle motivazioni cui il secondo giudice ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la Corte d’Appello di Roma, così come si è premesso, ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

14.2. D’altro canto, la corte distrettuale ha sicuramente disaminato i fatti storici caratterizzanti la res litigiosa, ovvero il riscontro della proprietà in capo agli iniziali attori del cespite de quo agitur nonchè i profili in fatto fondanti l’an ed il quantum dell’invocato risarcimento.

15. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte territoriale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico formale.

16. In particolare si rimarca ulteriormente quanto segue.

17. Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito – è il caso delle conclusioni tratte dalla Corte di Roma nel caso di specie – sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. sez. lav. 7.8.2014, n. 17757, secondo cui nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto).

18. Il ricorrente in fondo censura l’asserita distorta erronea valutazione delle risultanze di causa, segnatamente dei titoli d’acquisto, del preliminare siglatociagli iniziali attori con O., siccome nè registrato nè autenticato nelle sottoscrizioni, dell’accatastamento – come “C2” – e dello stato di conservazione dell’immobile de quo.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c.,. n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

19. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

20. Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite – è il caso del preliminare siglato dagli iniziali attori con O., preliminare in relazione al quale M.V. è senza dubbio terzo – costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata (cfr. Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6650; Cass. sez. lav. 30.11.2010, n. 24208; Cass. 31.10.2014, n. 23155; Cass. 27.11.1998, n. 12066).

21. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, M.V., a rimborsare a A.F. e a A.S. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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