Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28611 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 08/11/2018), n.28611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17733/2017 proposto da:

MONFERR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GUIDO LUIGI BATTAGLIESE, ANTONIO

TOFFOLETTO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 24 marzo 2017, la Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Gorizia, rigettava entrambi i ricorsi proposti dalla Monferr S.r.l. il primo nei confronti sia dell’INPS che dell’INAIL inteso a richiedere l’accertamento negativo delle pretesa creditoria dei predetti Istituti per contributi e premi su emolumenti erogati ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta, il secondo nei confronti del solo INAIL, inteso ad impugnare il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo emesso dal predetto Istituto in ragione della diversa classificazione tariffaria del rischio assicurato per i dipendenti Monferr in servizio presso l’area aziendale di Fincantieri;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, la legittimità della variazione tariffaria disposta dall’INAIL e, in dissenso rispetto alla decisione di primo grado, sussistente la pretesa creditoria azionata dall’INPS per non aver la Società, considerata onerata della prova della sussistenza dei requisiti legittimanti lo sgravio contributivo richiesto, assolto al predetto onere; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, l’INPS e l’INAIL;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata; che la Società ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova confutando l’assunto da cui muove la Corte medesima circa la riconducibilità della questione oggetto del giudizio alla materia degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali;

che il motivo si rivela infondato dovendosi condividere il convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui nella specie, relativa all’omesso versamento di contributi e premi su emolumenti erogati a titolo di indennità di trasferta, si verte in materia di sgravi contributivi, conseguendone che a fronte della pretesa azionata dagli Istituti previdenziali, il cui fatto costitutivo, pacifico tra le parti, è dato dalla sussistenza del rapporto di lavoro (e non come si vorrebbe sostenere da parte del ricorrente il carattere fittizio delle trasferte cui sono imputati gli emolumenti sottratti agli oneri contributivi ed assicurativi), è onere della Società provare il fatto impeditivo della medesima, dato dalla sussistenza delle ragioni di esonero dal versamento;

che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato; La Corte peraltro non ha deciso sulla base del mancato assolvimento dell’onere della prova, ma ha valutato la prova.

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di entrambi gli Istituti contro ricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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