Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28610 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. II, 15/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7213/17) proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine in calce al ricorso, dall’Avv.

Pierluigi Moro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Luigi Manzi, in Roma, v. F. Confalonieri 5;

– ricorrente –

contro

S.R., (C.F.: (OMISSIS)), e S.S., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. Enrico Barbato, e domiciliati

“ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in

Roma, piazza Cavour;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3024/2016,

depositata il 30 dicembre 2016 (e notificata il 23 gennaio 2017);

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 ottobre dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio di cassazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, con ricorso del 14 marzo 2017, ritualmente notificato, la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3024/2016, sulla base di un unico motivo, con il quale era stata denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1472,2643,2644,2652 c.c. e segg. e art. 2823 c.c., in relazione all’efficacia prenotativa della trascrizione di un contratto di permuta di cosa futura;

– constatato che gli intimati resistevano con controricorso;

– dato atto che, in data 17 febbraio 2020, il difensore costituito per la ricorrente Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. ha depositato dichiarazione – del 13 dicembre 2019 – di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione (notificato telematicamente in pari data ai controricorrenti a mezzo pec) ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritta dallo stesso difensore in virtù di procura speciale conferitagli dal legale rappresentante della medesima società con il mandato in calce al ricorso, instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio;

– rilevato che l’atto di rinuncia risulta essere stato ritualmente accettato dai controricorrenti con dichiarazione del 18 dicembre 2019, sottoscritta dal loro difensore, quale procuratore speciale in virtù del mandato rilasciato a margine del controricorso;

– considerato che, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, dover provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dello stesso art. 391 c.p.c., comma 4;

– ritenuto che da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA