Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28610 del 06/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 06/11/2019), n.28610
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 20547-2019 proposto da:
SNAM RETE GAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABIO TODARELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
– intimato –
contro
AGRICOLA VALSERENA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI
20, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO CORAZZA;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 17796/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 03/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
SCALDAFERRI ANDREA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte
rilevato che SNAM RETE GAS SPA ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 17795/19 di questa Corte, depositata in data 3 luglio 2019, con la quale, cassata la sentenza della Corte d’appello di declaratoria di improponibilità della opposizione alla stima della indennità di espropriazione, la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione;
che gli intimati, Ministero dello Sviluppo Economico e Agricola Valserena s.r.l., non hanno svolto difese avverso l’istanza di correzione;
considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la correzione dell’errore materiale nella motivazione (punto 6) e nel dispositivo della ordinanza n. 17795/2019, là dove questa Corte ha indicato nella Corte d’appello di Venezia il giudice di rinvio nonostante la sentenza cassata sia stata emessa dalla Corte d’appello di Bologna;
ritenuto che il ricorso è fondato;
considerato che, secondo l’orientamento più volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis: Sez.3 n. 2510/01; Sez. L n. 628/98), la designazione, da parte della Corte di Cassazione, del Giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, deve ritenersi, pur se sopravvengono norme modificative della competenza, inderogabile ed incontestabile, anche da parte della stessa Suprema Corte, salva per l’appunto la necessità di correggere eventuali errori materiali sul tipo di giudice designato e sul luogo;
che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente dall’esame della ordinanza 17795/2019, ed in particolare dal contrasto tra i punti 1-5 della motivazione – in cui questa Corte fa più volte riferimento al fatto che la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte di Bologna, e non espone alcuna ragione eventualmente idonea a giustificare una diversa designazione del Giudice del rinvio – ed il punto 6 della motivazione stessa, ove, al pari del dispositivo, figura invece la designazione della Corte di Venezia;
ritiene pertanto che, in accoglimento delle richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione della motivazione (punto 6) e del dispositivo dell’ordinanza con la sostituzione della Corte d’appello di Bologna alla Corte d’appello di Venezia, fermo il resto;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nella motivazione e nel dispositivo della ordinanza n. 17795/2019 di questa Corte nel senso che là dove si legge: “Corte d’appello di Venezia”, si legga “Corte d’appello di Bologna”, fermo il resto.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019