Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2861 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Giorgio

Vasari n. 4, presso lo studio dell’avv. Boria Pietro, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, sez. 21^, n. 103, depositata il

20.10.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16.12.2009 dal consigliere relatore dott. Cappabianca Aurelio;

udito il P.M. di udienza, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso, cosi’ modificando le originarie conclusioni scritte;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 375

c.p.c., u.c., e all’art. 377 c.p.c., u.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, il contribuente – agente di commercio – presento’ istanza di rimborso dell’irap pagata per gli l’anno 2000, assumendo di svolgere la propria attivita’ l’ausilio di organizzazione e di lavoro altrui, e propose, quindi, ricorso sul il silenzio – rifiuto conseguentemente formatosi;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu riformata dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello rilevo’, in particolare, che, dalla documentazione acquisita emergeva che il contribuente svolgeva la propria attivita’ senza alcun elemento di organizzazione, risultando l’assenza di dipendenti o collaboratori con vincolo di lavoro coordinato e continuativo e l’utilizzo di beni strumentali si scarso valore;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione in quattro motivi;

che il contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che, con i primi due motivi di ricorso, l’Agenzia ha censurato la decisione impugnata – sotto il profilo della violazione di legge (l’art. 1742 c.c. e segg. nonche’ l’art. 2195 c.c.) e sotto quello del vizio di motivazione – per non aver tenuto nel dovuto conto il fatto che l’agente di commercio sarebbe in ogni caso imprenditore, sia a fini civilistici sia a fini fiscali, svolgendo a fini di lucro e abitualmente una delle attivita’ di cui all’art. 2195 c.c.;

– che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia ha censurato la decisione impugnata – sotto il profilo della violazione di legge (la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36) – per non aver considerato che l’irap e’ dovuta da chiunque eserciti un’arte o una professione, a prescindere dai mezzi impiegati, e, pertanto, anche se al fine dell’attivita’ medesima non si avvalga di un’organizzazione complessa;

– che, con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia ha censurato la decisione impugnata – sotto il profilo della violazione di legge (il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – lamentando l’errata qualificazione da parte del giudice a quo della nozione di “autonoma organizzazione”;

considerato:

– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente, affermato che in tema di irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse, b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; che le Sezioni Unite hanno, inoltre, puntualizzato che e’ onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (cfr. Cass. 12108/09);

– che, alla luce dell’esposto criterio, il ricorso per Cassazione dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato, giacche’ la decisione impugnata risulta perfettamente aderente al richiamato principio;

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. (nonostante la diversa originaria richiesta del P.G.: cfr. Cass. 26.105/05, 12384/05);

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso; compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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