Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2861 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 06/02/2020), n.2861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 404/-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTORINO

LAZZARINI 19, presso lo studio degli avvocati ANDREA SGUEGLIA, UGO

SGUEGLIA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4577/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2014 R.G.N. 6356/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto ricorso;

udito l’Avvocato ISABELLA CORSINI (Avvocatura dello Stato);

udito l’Avvocato ANDREA SGUEGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4577/14, rigettava l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di E.M., impiegata civile del medesimo Ministero con qualifica di “operatore di amministrazione”, avente ad oggetto l’accertamento del diritto a permanere presso l’Ufficio dell’Addetto per la difesa di Londra a tempo, dove la ricorrente prestava servizio dal 21 luglio 2007, e l’accertamento della illegittimità del provvedimento con cui era stato disposto il rientro in Italia a decorrere dal luglio 2010.

2. In sintesi, la Corte di appello ha così argomentato:

– la determinazione della durata massima di un periodo di servizio all’estero non costituisce un atto organizzativo di carattere generale ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, ma un atto che riguarda la gestione del rapporto di lavoro, non incidendo sulle modalità di costituzione e dotazione degli uffici dell’Amministrazione, ma sulla prestazione di servizio del singolo dipendente;

– l’originario provvedimento di destinazione a Londra non poteva costituire un distacco, mancando l’alterità tra soggetto distaccante e soggetto beneficiario (le Addettanze militari sono uffici esteri posti alle dipendenze dell’Amministrazione della Difesa), nè una trasferta, per il carattere oggettivamente non di breve durata nè temporaneo, del mutamento di sede;

– se l’atto che disponeva la destinazione all’estero era un trasferimento, deve giudicarsi specularmente l’atto che ne dispone il rientro in Italia;

– ne consegue che la decisione di rimuovere il lavoratore dalla sede estera, per destinarlo nuovamente in Italia, implica, ai sensi dell’art. 2103 c.c., che il datore di lavoro comprovi le concrete ragioni tecniche, organizzative e produttive che la giustifichino, in relazione al caso concreto

– quanto alla L. n. 838 del 1973, che ha istituito e disciplinato gli uffici degli addetti alla Difesa presso le rappresentanze diplomatiche all’estero quale distaccamento del Ministero e ha stabilito, all’art. 2, che dell’ufficio possa far parte personale inviato dall’Italia, deve ritenersi che, per quanto attiene alla disciplina del personale civile, tale legge non sia più in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 69, D.Lgs. n. 165 del 2001 e che, in ogni caso, neppure da tale legge emergono elementi per affermare la temporaneità dell’assegnazione alla sede estera, non potendo tale conclusione fondarsi unicamente sulla previsione di una indennità di richiamo dal servizio all’estero e di rimborsi per la cessazione del servizio all’estero, posto che l’eventualità del rientro in Italia non può certo implicare la sussistenza di un servizio a termine;

– un provvedimento autoritativo di richiamo in servizio non è compatibile con l’assetto del pubblico impiego successivo alla c.d. privatizzazione.

3. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso E.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1997, art. 6 e D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1 e 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

A norma della L. n. 25 del 1997, art. 6, il Segretario Generale della Difesa fa parte del Comitato dei Capi di Stato Maggiore della Difesa, il quale (art. 5) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero, tra i quali è compreso il Direttore Generale per il personale civile, ed è altresì responsabile della pianificazione generale e dell’organizzazione anche tecnico-amministrativa della Difesa. Le delibere di tale Comitato del 1999 e del 2002 che hanno fissato la regola della turnazione del personale in servizio all’estero sono atti di organizzazione che rientrano nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1. Si tratta di atti organizzativi dell’amministrazione e non di atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro. Con tali atti l’Amministrazione, nel fissare i termini degli incarichi all’estero, hanno regolamentato, sotto il profilo temporale, la copertura dei posti in organico di tali uffici e rappresentano quindi la diretta attuazione regolamentare della L. 27 dicembre 1973, n. 838, art. 2.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione art. 2103 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La Corte di appello non ha tenuto conto che la regola della turnazione quinquennale non può che essere considerata ragione di carattere organizzativo, applicata sin dal 1999 a tutto il personale civile, al pari di quello militare, inviato all’estero.

Ove si dovesse considerare trasferimento il rientro in Patria al termine del quinquennio, dovrebbe considerarsi trasferimento anche l’invio all’estero, ma allora le stesse ragioni poste a base dell’invio all’estero non potrebbero non valere anche a giustificare il rientro in Italia. D’altra parte, se tali ragioni vennero consapevolmente accettate all’inizio, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva con bando pubblicato con circolare ministeriale che prevedeva l’assegnazione alla sede estera per la durata di cinque anni, non è comprensibile perchè le stesse ragioni, poste a base di quel bando, non dovrebbero valere cinque anni dopo.

Si è in presenza di due momenti della stessa procedura, di una fattispecie a formazione progressiva, con bando dell’Amministrazione e istanza di partecipazione, il che esclude una determinazione unilaterale del datore di lavoro. L’opposta soluzione porterebbe a risultati paradossali, facendo ritenere “ingiustificata” l’assegnazione ad una sede di lavoro che la lavoratrice aveva consapevolmente prescelto sottoscrivendo una domanda di partecipazione a procedura selettiva in adesione ad un apposito bando di selezione, atteso che tanto il bando quanto la lettera di assegnazione nell’incarico chiaramente esprimevano che l’assegnazione sarebbe stata a tempo determinato per cinque anni. Per lo stesso motivo non poteva ingenerarsi una legittima aspettativa per una durata indeterminata dell’incarico.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 1 e 5, art. 5, comma 2, art. 2103 c.c., dei contratti e accordi collettivi di lavoro, della L. n. 838 del 1973 e delle Delib. Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 1999 e del 2002 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il trasferimento è un negozio unilaterale del datore di lavoro che dispone in modo definitivo il mutamento di sede di lavoro del dipendente. Diversamente, il reclutamento del personale civile (come di quello militare) da assegnare agli Uffici degli Addetti militari presso le Ambasciate avviene su base volontaria, ossia su espressa istanza degli interessati.

La L. n. 838 del 1973, pur non prevedendo in modo espresso la temporaneità, contempla l'”indennità di richiamo dal servizio all’estero” e l'”indennità e rimborsi per cessazione delle funzioni all’estero”, che postulano la temporaneità. Il fatto che prima delle delibere del Comitato non fossero state effettuate periodiche turnazioni dipendeva dalla pregressa difficoltà di reperire personale “idoneo” da inviare all’estero, idoneità commisurata alla conoscenza della lingua straniera, prerogativa che – all’epoca del varo della L. n. 838 del 1973 – era di un ristretto numero di dipendenti.

La temporaneità dell’assegnazione era ben nota ai dipendenti inviati all’estero negli anni successivi alle menzionate delibere.

Il provvedimento di turnazione, che interessa tutto il personale in servizio presso le Addettanze militari delle Ambasciate italiane all’estero, è un atto esecutivo di atti organizzativi D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, cui è sotteso il pubblico interesse, che è certamente tutelato in modo migliore attraverso la turnazione piuttosto che attraverso la permanenza sine die di un solo individuo in incarichi delicati ed economicamente privilegiati. Da ciò consegue che i provvedimenti di rimpatrio, di volta in volta adottati, pur inserendosi nella concreta gestione del rapporto di lavoro, non possono essere equiparati ad atti di trasferimento datoriale tradizionalmente intesi ai sensi dell’art. 2103 c.c..

Anche nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, alcuni atti della P.A. datrice di lavoro mantengono la natura di provvedimenti amministrativi, come peraltro previsto per i c.d. atti di macro-organizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1.

Il provvedimento di rientro in Italia è meramente esecutivo di un atto amministrativo presupposto, quali sono le delibere del Comitato di Stato Maggiore, che con motivazione adeguata hanno introdotto la turnazione.

Se un incarico è a tempo determinato e la temporaneità opera su un piano oggettivo, si è al di fuori del campo di applicazione dell’art. 2103 c.c., che impone al datore di lavoro di esternare le ragioni del trasferimento.

In ogni caso, anche ove si volesse fare applicazione dell’art. 2103 c.c. e si qualificasse il rientro in Italia come provvedimento di trasferimento, secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 43 del 2007 e n. 9290 del 2004), le motivazioni a sostegno dello stesso non devono essere contestuali allo stesso e ben possono essere dimostrate in giudizio dal datore.

A ciò aggiungasi la peculiarità della situazione in cui tali ragioni erano già note nel periodo coevo all’adozione delle delibere ed erano state portate a conoscenza degli interessati.

4. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente involgendo nelle varie proposizioni l’interpretazione degli istituti che regolano la fattispecie, è fondato e va accolto.

5. Preliminarmente, quanto al rilievo emerso in udienza, secondo cui questa Corte avrebbe già fornito un’interpretazione degli istituti di cui si discute, deve precisarsi che nel precedente citato (Cass. n. 744 del 2018), come può evincersi dalla motivazione che lo sorregge, i motivi del ricorso (incidentale) allora proposto dal Ministero della Difesa vennero dichiarati in parte inammissibili per difetto di riproduzione degli atti (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e per difetto di specificità al decisum (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), mentre l’unico passaggio che attiene al merito delle questioni afferma, in via generale, che la materia della mobilità del personale è riservata alla contrattazione collettiva, affermazione che certamente non può non condividersi, ma in sè non decisiva con riguardo alla soluzione interpretativa dell’intera vicenda di cui si discute, per quanto appresso si dirà.

6. Nel caso in esame, innanzitutto, va escluso che il ricorso proposto dall’Amministrazione violi i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1: il contenuto delle delibere non è controverso tra le parti, essendone contestata invece la legittimità e la qualificazione giuridica degli atti. Dette Delibere stabilirono, per quanto qui rileva, la regola dell’avvicendamento del personale civile dell’Amministrazione della Difesa presso gli Uffici degli Addetti per la Difesa, fissando dapprima (Delib. del 1999) in tre anni e poi in cinque (Delib. del 2002) la permanenza del personale al fine di stabilire una turnazione, al pari di quanto previsto per il personale militare. Di tali delibere è altresì indicata la sede della collocazione nei fascicoli prodotti. Il ricorso reca la completa esposizione della vicenda processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) e le argomentazioni sono afferenti al decisum (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

7. Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento.

8. Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 32, articolo abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 43 (abrogazione confermata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 72), disciplinava il trasferimento del dipendente pubblico, stabilendo che l’Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio. I trasferimenti dell’impiegato da una ad altra sede potevano essere disposti a domanda dell’interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

8.1. L’abrogazione della norma suddetta, senza prevedere una diversa e nuova disciplina ad opera del D.Lgs. n. 165 del 2001, comporta che trova applicazione, in virtù dell’art. 2, comma 2, dello stesso decreto la normativa prevista dall’analogo istituto del rapporto di lavoro privato, ossia l’art. 2103 c.c..

8.2. L’applicazione della disciplina che l’art. 2103 c.c., detta per il trasferimento dei dipendenti, anche appartenenti al pubblico impiego contrattualizzato, richiede tuttavia che l’istituto di cui si discute sia qualificabile, in senso giuridico, come trasferimento, il che postula il carattere unilaterale e definitivo dell’assegnazione della nuova sede di servizio.

8.3. Ritiene il Collegio che a tale istituto non sia riconducibile la fattispecie di cui si discute.

9. La L. n. 838 del 1973 (Ordinamento degli uffici degli addetti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio all’estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato) prevede all’art. 1, che alle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero “…possono essere destinati addetti della Difesa” e all’art. 2, comma 1, che “l’addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa…” e, all’art. 3, che “gli uffici degli addetti… costituiscono distaccamenti dell’ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa…”.

9.1. L’incarico del dipendente civile presso l’ufficio dell’addetto militare all’estero è definito in termini di “assunzione delle funzioni” e di “cessazione delle funzioni”. Si parla di “personale cessante” e di “personale subentrante” (art. 9, relativo al trattamento economico; v. pure art. 10 e art. 11). Anche nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento militare), che ha abrogato la L. n. 838 del 1973 (art. 2268, comma 1), nella sezione che regolamenta gli uffici delle forze armate in servizio all’estero, si continua a fare riferimento al “personale in servizio all’estero” (art. 39). La L. n. 838 del 1973, contempla inoltre l’erogazione delrindennità di richiamo dal servizio all’estero” e delrindennità e rimborsi per cessazione delle funzioni all’estero”, istituti dei quali pacificamente è stata fatta applicazione nel caso di specie.

9.2. Dunque, sebbene la L. n. 838 del 1973, non detti regole circa il periodo di permanenza all’estero, nè preveda espressamente la temporaneità dell’assegnazione, neppure definisce l’assegnazione come un trasferimento, tanto più ove si consideri che all’epoca vigeva il D.P.R. n. 3 del 1957, che regolava tale istituto (trasferimento d’ufficio o a domanda), per cui se il legislatore avesse inteso farvi riferimento, ben avrebbe potuto usare la terminologia corrispondente.

9.3. L’istituto dell’assegnazione all’Ufficio dell’Addetto militare presso le sedi diplomatiche dell’Italia all’estero (c.d. Addettanze) non può dirsi nè abrogato per incompatibilità, nè risulta in alcun modo regolato ad opera dei CCNL di comparto. D’altra parte, non è controverso in giudizio che di tale legge sia stata fatta applicazione nel senso che il trattamento economico e le indennità percepite dai dipendenti sono quelli previsti da tale legge, la quale – come già affermato da questa Corte in diversa fattispecie – costituisce un corpus unitario che regola l’ordinamento degli Uffici degli Addetti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio all’estero presso le Rappresentanze diplomatiche e del trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato. Dal complesso delle relative disposizioni si evince che si è in presenza di una normativa speciale, costituente un corpus, avente natura di fonte primaria, compiuto ed organico (v. in tal senso, Cass. n. 9385 del 2014).

9.4. Dunque, la L. n. 873 del 1973, reca una disciplina a sè di un istituto concernente l’assegnazione alle funzioni amministrative presso le c.d. Addettanze, in cui è insita nella sua struttura la temporaneità dell’assegnazione.

10. In tale contesto le delibere del Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 1999 e del 2002 che hanno definito, in via generale ed astratta, la durata dell’assegnazione, il criterio della turnazione e dell’avvicendamento, non hanno fatto altro che esplicitare una regola insista nel sistema delineato dalla legge.

10.1. La domanda proposta dai dipendenti civili del Ministero della Difesa è intesa al riconoscimento del preteso diritto a permanere nella sede di servizio, a fronte di note che in applicazione di tali delibere preannunciavano il richiamo in Italia. La disapplicazione richiesta di tali atti è prospettata come funzionale al riconoscimento del diritto a permanere stabilmente e permanentemente nella sede estera. In tale contesto, il fatto che la L. n. 25 del 1997, art. 6, comma 1, assegni al Comitato dei Capi di Stato Maggiore solo funzioni consultive e non deliberative, non esclude certamente che il Direttore Generale per il Personale civile del Ministero della Difesa, competente per l’assegnazione all’estero del personale, debba fare propria la regola della turnazione e dell’avvicendamento contemplata appunto da dette delibere, recepite per relationem, nell’atto di gestione del rapporto.

10.2. D’altra parte, non può non rilevarsi come l’atto generale che ha introdotto la regola della turnazione e dell’avvicendamento non sia stato posto in discussione dal dipendente quando tale regola gli ha consentito di partecipare alla selezione per l’assegnazione alla sede estera. Allo stesso modo non può assumersene l’illegittimità una volta che lo stesso atto e la stessa regola così introdotta siano posti a base del provvedimento di rientro. Si è in presenza di fasi di un unico procedimento e, una volta che il carattere generalizzato e permanente della regola così introdotta costituisca un dato di fatto acquisito al giudizio e conosciuto dal dipendente che ha partecipato alla selezione indetta dal bando, non vi sono ragioni (che infatti neppure il dipendente interessato evidenzia) che giustifichino l’affermazione della illegittimità solo di una delle due fasi speculari del medesimo procedimento.

11. La circostanza che le ragioni della turnazione e dell’avvicendamento, poste a base del complesso iter amministrativo di selezione e assegnazione temporanea del personale, siano enunciate sin dall’origine – evidentemente per il carattere permanente che assume nel contesto dell’ordinamento della Difesa l’esigenza dell’avvicendamento -, lungi dall’arrecare un vulnus ai diritti del dipendente, ha consentito piuttosto allo stesso di essere reso edotto anticipatamente delle ragioni che, al termine del periodo di incarico, ne avrebbero determinato la cessazione, consentendo allo stesso di organizzare le proprie esigenze di vita e familiari nella consapevolezza della temporaneità e ponendolo anche nella condizione di valutare la convenienza o meno di avanzare domanda di partecipazione alla selezione prevista dal bando, il quale – come è pacifico in giudizio – prevedeva anch’esso la temporaneità dell’incarico.

12. Ed invero le ragioni poste a base del provvedimento dell’Amministrazione, come è stato ampiamente illustrato in giudizio e neppure oggetto di specifiche censure, risiede nell’esigenza che il personale assegnato a prestare servizio all’estero eviti di radicarsi stabilmente a livello locale onde impedire l’instaurazione di legami interpersonali non compatibili con l’estrema delicatezza dei compiti (spesso di natura riservata) svolti dall’ufficio, esigenza che – all’evidenza – accomuna il personale civile a quello militare assegnato all’Ufficio.

12.1. L’esigenza di prestabilire, per tutto il personale, una regola di turnazione e di avvicendamento, in disparte ogni considerazione relativa alle aspettative che altro personale munito della medesima idoneità possa legittimamente nutrire per la copertura di tali incarichi (implicanti un trattamento economico privilegiato), è indicata dall’Amministrazione della Difesa come preordinata alla tutela della sicurezza nazionale e dunque degli interessi dello Stato italiano.

13. Nè l’applicazione di tale regola nel caso concreto ha violato le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., atteso che sin dall’origine il dipendente era stato reso edotto che ogni fase del procedimento complesso sarebbe stata assoggettata a tale ragione organizzativa, la quale, rispondendo ad un primario interesse pubblico ex art. 97 Cost., era destinata ad operare tanto nella fase dell’assegnazione all’estero, quanto nella fase del rientro in Italia del dipendente.

14. In conclusione, la tesi dei dipendenti opera una arbitraria scissione del procedimento complesso regolato autonomamente dalla fonte di legge, anzichè valutarlo nel suo complesso come procedimento di selezione per l’affidamento di un incarico temporaneo con scadenza predeterminata e rientro programmato, cui il dipendente ha liberamente aderito in base a proprie valutazioni di convenienza personale.

15. La fattispecie in esame potrebbe accostarsi a quella della missione, per la cui integrazione non costituisce connotazione essenziale la predeterminazione della durata – peraltro in questi casi sussistente -, in quanto ciò che differenzia la missione con incarico anche di lunga durata dal trasferimento è solo la circostanza che lo spostamento di sede o di residenza sia di durata meramente temporanea e, come già detto, la temporaneità dell’assegnazione è coessenziale all’istituto, alla ratio della L. n. 838 del 1973 e alla sua regolamentazione.

15.1. Nel caso di specie, giova rimarcare, manca anche il carattere unilaterale che deve connotare l’atto perchè possa costituire trasferimento. Le due fasi dell’unico procedimento nascono non solo con il consenso, ma con una espressa domanda del lavoratore di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico.

16. Va aggiunto che, per effetto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, la soppressione degli istituti aventi una propria regolamentazione nella disciplina legale anteriore deve essere filtrata attraverso l’intervento della contrattazione collettiva e, laddove questa non sia intervenuta, come è avvenuto con riguardo al particolare istituto di cui si discute, si deve ammettere che lo stesso continui ad essere regolato dalla legge istitutiva, pur risalente nel tempo.

17. Tanto è argomentabile anche alla luce del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento militare), non applicabile alla fattispecie ratione temporis, trattandosi di assegnazioni all’estero avvenute in base a bandi di selezione anteriori alla sua entrata in vigore, ma utilizzabile ai fini interpretativi. Questa fonte da un lato, ha abrogato la L. n. 838 del 1973 (art. 2268, comma 1, punto 688), dall’altro ha mantenuto, pur dopo la c.d. contrattualizzazione del personale civile, la specialità del sistema di assegnazione presso gli Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero (v. Sezione IV del Capo III che regola detti Uffici). Ha difatti previsto che “l’addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri” (art. 36, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 91 del 2016), ribadendo che il personale civile è “assegnato” (e non trasferito ex art. 2103 c.c.) all’ufficio. All’art. 38, comma 1, è previsto che “gli uffici degli addetti militari costituiscono distaccamenti dell’ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale”; all’art. 38, comma 2, che “la gestione del denaro comprende: a) spese per il personale…”. Quando il legislatore ha inteso distinguere il “personale civile del Ministero della difesa in servizio all’estero” da quello militare, ha dettato previsioni espresse in tal senso (l’art. 39, comma 1, prevede, per le ferie del personale civile, che esse “sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale”).

18. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata. Poichè l’applicazione dei principi esposti non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda..

19. La novità delle questioni oggetto del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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