Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2861 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2861 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 626-2017 proposto da:
BADJE YAYA, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato IVANA CALCOPIETRO;

– ricorrente contro
MINISTERO

DELL’INTERNO,

COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimati avverso la sentenza n. 1054/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 22/06/2016;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1054 del
2016 (pubblicata il 22 giugno 2016), in reiezione dell’appello
proposto dal sig.
Vaya Badje, cittadino del Gambia,
proveniente dalla Libia, dopo il passaggio in zona desertica, ha
confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che
aveva respinto la domanda di protezione internazionale e
quelle subordinate, pure proposte.
Secondo la Corte territoriale, la narrazione dei fatti svolta dal
richiedente asilo era assai semplice e riguardava la ricerca di
una prospettiva di miglioramento della propria vita. Né la
regione di provenienza era caratterizzata da una situazione di
violenza indiscriminata né egli apparteneva ad una particolare
categoria soggettiva svantaggiata.
Il ricorrente assume (con quattro mezzi, articolati) la carenza
motivazionale, la mancata attivazione dei poteri istruttori
ufficiosi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, specie in
riferimento alla attuale condizione del Gambia ed al suo
governo illiberale e violento, il mancato esame delle denunce
svolte con riferimento all’attraversamento dell’area desertica
ed alle violenze subite in Libia.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alla parte costituita nel presente
procedimento, a cui state mosse osservazioni critiche da parte
del ricorrente, il quale si duole soprattutto dell’affermazione contenuta nella medesima proposta – riguardante l’irrilevanza
della narrazione riguardante il suo soggiorno ed il suo transito
in Libia.
Orbene, il richiamo fatto all’art. 8 (Criteri applicabili all’esame
delle domande), co. 3, del D. Lgs. n. 25 del 2008, secondo cui
«Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni
precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel
Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in
cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione
nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero
degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie
ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello
internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione
stessa. La Commissione nazionale assicura che tali
informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a
Ric. 2017 n. 00626 sez. M1 – ud. 12-01-2018
-2-

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Ric. 2017 n. 00626 sez. M1 – ud. 12-01-2018
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disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità
indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 38 e
siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a
pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.», non
appare dirimente.
Infatti, il ricorrente non spiega quale connessione vi sia tra il
suo transito per il territorio libico ed il contenuto della propria
domanda di protezione internazionale, con ciò rendendo quella
parte della sua vicenda effettivamente irrilevante.
Essa, infatti, va esaminata nel suo nucleo essenziale (ossia,
non quello meramente narrativo e di dettaglio) per
comprendere la vicenda umana in vista dell’esame della
richiesta di protezione internazionale, sicché la memoria
versata in atti fraintende proprio quel citato riferimento
normativo.
Quest’ultimo – nel suo contenuto precettivo – mira solo, «ove
occorra» ad una ricostruzione della vicenda individuale in vista
della valutazione complessiva della credibilità del dichiarante,
non certo ad ottenere, in ragione del fatto che in un Paese di
transito (nella specie: la Libia) si consuma un’ampia violazione
dei diritti umani, puramente e semplicemente l’accoglimento
della propria domanda di protezione internazionale, viceversa
da valutare considerando essenzialmente le connessioni tra la
vicenda individuale con la situazione del Paese di provenienza
accertata secondo le regole probatorie già enunciate da questa
Corte.
Il ricorso è, dunque, inammissibile: perché, come si è chiarito,
in disparte la così ridimensionata rilevanza della narrata
condizione del soggiorno di transito in Libia, l’impugnazione
censura, anche sotto le sembianze della violazione di legge, il
presunto mancato esercizio dei poteri ufficiosi e il difetto della
motivazione, che invece è presente sicché le doglianze
proposte integrano o una richiesta di riesame delle risultanze,
e un’istanza di rivalutazione degli elementi emersi nel corso
della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014), o una
richiesta di inammissibile esercizio – in questa sede – di
indagini, con riferimento ad elementi che non risultano svolti
od esaminati nella sentenza impugnata (la situazione attuale
del Gambia), senza neppure riportare il contenuto delle
allegazioni svolte a tale proposito nel corso del giudizio di
merito.
Non v’è materia per la regolazione delle spese, non avendo
l’intimata PA svolto attività difensiva in questa fase.
PQM
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile, il 12 gennaio 2018.

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