Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2861 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5358-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS); AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6413/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione propongono ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da esse proposto avverso una sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente M.R. avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per 27 cartelle di pagamento emesse per svariati tributi rimasti impagati; secondo la CTR, l’Agenzia delle entrate riscossione, che aveva disatteso uno specifico ordine di esibizione emesso dalla CTP, aveva omesso di depositare gli originali delle relate di notifica delle cartelle anzidette; le riproduzioni esibite erano parziali e gli attestati di conformità perplessi; non era stata quindi provata l’avvenuta notificazione di tali cartelle, le quali erano quindi inidonee a supportare la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano violazione art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, essendosi la sentenza impugnata limitata a rilevare che non vi era prova rassicurante delle notifiche delle cartelle di pagamento, su cui si fondava l’impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria, senza esplicitare il ragionamento logico giuridico, che aveva condotto alla sentenza ed avendo omesso di indicare i motivi per cui le cartelle anzidette erano state ritenute irritualmente notificate;

che, con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, stante il difetto di giurisdizione del giudice tributario, con riferimento alle 4 cartelle di pagamento con numeri finali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), concernenti omesso pagamento di contributi INPS ed alle 5 cartelle con numeri finali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), concernenti omesso pagamento sanzioni per violazioni codice della strada ex L. n. 698 del 1981; infatti le controversie per mancato pagamento dei contributi INPS e per mancato pagamento delle sanzioni per violazioni del codice della strada appartenevano alla giurisdizione del giudice ordinario;

che, con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano violazione delle norme in materia di notifica delle cartelle di pagamento sottese all’impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; hanno preliminarmente rilevato come le 4 cartelle di pagamento con numeri finali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano riferite a carichi affidati agli agenti della riscossione fra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 ed erano d’importo inferiore ad Euro 1000,00, si che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, convertito nella L. n. 136 del 2018, esse erano da ritenere automaticamente annullate; hanno poi fatto presente come le restanti 10 cartelle erano state ritualmente notificate, si che era errato il convincimento espresso dalla CTR circa la loro mancata notifica, non essendo stato valorizzato il corredo probatorio da esse approntato;

che il contribuente non si è costituito;

che il primo motivo di ricorso, con il quale le Agenzie delle entrate ricorrenti lamentano motivazione apparente della sentenza impugnata, è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10271 del 2016), la motivazione di una sentenza è censurabile in sede di legittimità siccome carente solo se sia a tal punto illogica ed incongrua da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per pervenire alla decisione finale e sia inficiata da così gravi anomalie e carenze da collocarla al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come il contenuto minimo, di cui deve essere fornito una sentenza;

che, nella specie, la CTR ha pur sempre indicato le ragioni, per le quali ha ritenuto non ritualmente notificate le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, avendo rilevato la parzialità e l’incongruenza della documentazione all’uopo prodotta dalle ricorrenti; il che appare sufficiente per dare conto del ragionamento valutativo effettuato dalla sentenza impugnata;

che è al contrario fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano l’omessa declaratoria di carenza giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle 4 cartelle di pagamento con numeri finali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), concernenti omesso pagamento di contributi INPS e con riferimento alle 5 cartelle con numeri finali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), concernenti omesso pagamento sanzioni per violazioni codice della strada; infatti le controversie per mancato pagamento dei contributi INPS, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c. e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 4 e 5, sono di competenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro (cfr. Cass. SS.UU. n. 19523 del 2018); le controversie per mancato pagamento delle sanzioni per contravvenzione al codice della strada appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 (cfr. Cass. n. 26835 del 2014);

che è altresì fondato il terzo motivo di ricorso;

che, invero, conformemente a quanto rappresentato dalle ricorrenti, le 4 cartelle di pagamento con numeri finali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulle quali era fondato la comunicazione d’ iscrizione ipotecaria impugnata, se riferite a carichi affidati all’agente della riscossione fra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 e se d’importo inferiore ad Euro 1.000,00, sono da ritenere automaticamente annullate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, convertito nella L. n. 136 del 2018; che il motivo di ricorso in esame è altresì fondato nella parte in cui le ricorrenti hanno escluso l’omessa notifica delle residue cartelle di pagamento, sulle quali era fondata la comunicazione d’iscrizione ipotecaria impugnata;

che, invero, dalla scarna motivazione emessa sul punto dalla sentenza impugnata, si desume che non è stata tanto esclusa l’avvenuta notifica di tali cartelle, quanto piuttosto è stata rilevata la parzialità delle copie delle relate di notifica prodotte e la perplessità circa le relative attestazioni di conformità;

che la questione sollevata concerne pertanto l’applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., richiamati, con riferimento al processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 14950 del 2018; Cass. n. 1974 del 2018), l’onere di disconoscere la conformità fra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta da una parte in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va pur sempre assolto mediante dichiarazioni chiare e specifiche, dalle quali possa desumersi in modo inequivoco le ragioni per le quali la copia prodotta non è genuina, non essendo all’uopo sufficienti contestazioni generiche od aspecifiche; la contestazione cioè, per essere efficace, deve indicare con chiarezza, oltre al documento che si intende contestare, altresì gli aspetti con riferimento ai quali si assume la sua non conformità all’originale; invero il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura, di cui all’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè mentre quest’ultima norma, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione effettuata ai sensi dell’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia fotostatica all’originale anche mediante altri elementi e mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro cui il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, non vincola tuttavia il giudice all’avvenuto disconoscimento della copia fotostatica medesima, potendo il giudice apprezzarne l’efficacia rappresentativa ricorrendo ad altri elementi di prova, anche presuntivi, onde accertare la rispondenza della copia all’originale, e ritenerla idonea a fungere da mezzo di prova ex art. 2719 c.c.;

che, nella specie, la sentenza impugnata ha indicato in modo estremamente generico le ragioni per cui ha ritenuto non valide le retate di notifica prodotte in copia dall’Agenzia riscossione, essendosi limitata a parlare di riproduzioni solo parziali e recanti attestazioni di conformità perplesse, senza indicare alcuna specifica carenza, idonea a far ritenere la copia prodotta non conforme all’originale in possesso dell’Agenzia riscossione;

che, pertanto, respinto il primo motivo di ricorso, vanno accolti i restanti due motivi, con riferimento ai quali la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accoglie i restanti due motivi, con riferimento ai quali cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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