Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2861 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 12/09/2016, dep.03/02/2017),  n. 2861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 388-2010 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERIA’ 10, presso lo studio

dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI con studio in BISCEGLIE VIA

GIOVANNI BOVIO 30 (avviso postale ex art. 135) giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/2008 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di processo verbale di constatazione in data 14 luglio 2000 redatto dalla guardia di finanza a carico della contribuente s.r.l. (OMISSIS), con consegna di copia alla parte, l’agenzia delle entrate ha notificato alla società contribuente – nel frattempo sottoposta a fallimento – tre avvisi di accertamento con determinazione di maggiori i.r.pe.g. e i.lo.r., oltre sanzioni, per gli anni 1996 e 1997, nonchè i.v.a., oltre sanzioni, per l’anno 1997. Il concessionario per la riscossione ha notificato altresì cartella per il pagamento di i.v.a. per il 1996, conseguente ad altro avviso di rettifica notificato.

Avverso gli atti impositivi ha proposto quattro ricorsi la curatela e la commissione tributaria provinciale di Bari, riuniti gli stessi, li ha accolti, annullando l’accertamento in quanto motivato con rinvio acritico al processo verbale di constatazione.

La sentenza, appellata dall’agenzia, è stata riformata dalla commissione tributaria regionale della Puglia in Bari, che ha affermato: – che la cartella esattoriale per i.v.a. 1996 è legittima in quanto l’avviso di rettifica prodromico è stato ritualmente notificato; – che è valido l’avviso motivato “per relationem” ad altri atti e documenti, nel caso di specie a processo verbale di constatazione della guardia di finanza, essendo facoltà dell’amministrazione recepirlo.

Avverso questa sentenza la curatela contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i motivi di ricorso, la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. censura la sentenza oggetto di gravame deducendo nelle rubriche quanto segue:

– “violazione di legge per errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;”

– “violazione di legge per errata applicazione degli artt. 112, 342 e 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”;

– violazione della L. “27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli artt. 138 e 139 c.p.c. e dell’art. 43 della vigente legge fallimentare in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (motivo questo ricostruibile, nonostante la mancanza della p. 13 nel ricorso originale e nelle copie renda meno chiaro sia tale motivo che, soprattutto, il precedente, privo della parte che segue n. 5 righi iniziali);

– “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42, artt. 145, 138 e 139 c.p.c. e della vigente L. Fall., art. 43 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

– “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2. – L’agenzia delle entrate eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difformità dal paradigma fissato dagli artt. 366 e 366 bis cod. proc. civ.. In particolare, non vi sarebbe una chiara esposizione dei fatti, ma una riproduzione delle “carte” del giudizio, non sempre comprensibile, e i quesiti parrebbero generici e non riferiti direttamente alla sentenza impugnata.

3. – Rileva il collegio che effettivamente il ricorso risulta redatto mediante integrale o parziale riproduzione di una serie di documenti. Il ricorso introduttivo, riprodotto nelle pagine riflettenti i motivi in fatto e diritto (da 9 a 19), la sentenza di primo grado e l’atto di appello dell’agenzia, atti questi riprodotti integralmente, sono inseriti, nell’esposizione dei fatti. Ulteriori estratti del ricorso di primo grado sono riprodotti nei singoli motivi di ricorso. I documenti – nella parte dedicata all’esposizione dei fatti – sono peraltro legati tra loro da brevi narrazioni riassuntive dei momenti procedimentali.

4. – Con indirizzo ormai condiviso (v. da ultimo sez. 5, n. 18363 del 2015) si è affermato da parte di questa corte che la tecnica di redazione in parola si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione del requisito dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che tale esposizione sommaria impone, e comporta un mascheramento dei dati processuali effettivamente rilevanti. L’esposizione dei fatti rilevanti, del resto, non può essere desunta dall’esame dei motivi (v. sez. 6-3, n. 3385 del 2016), in quanto ciò affiderebbe alla corte di cassazione il non esigibile compito di scegliere quanto rilevi ai fini della decisione (v. sez. un. n. 5698 del 2012) e sintetizzare il fatto sostanziale e processuale funzionale alla valutazione del ricorso, ciò che costituisce attività rimessa alle libere scelte defensionali della parte (v. sez. 6-5, n. 10244 del 2013; v. anche in generale, per un caso smile, sez. 6-5, n. 26277 del 2013). Resta la possibilità di espungere dall’atto processuale il coacervo dei documenti riprodotti, valutando l’autosufficienza del ricorso nelle parti rimanenti.

5. – Nel fare applicazione di tali principi, si osserva che, espunta dall’esposizione dei fatti la riproduzione integrale o sostanzialmente integrale dei documenti, il ricorso appare intelligibile come segue e parzialmente fondato (in relazione all’ultimo motivo, in effetti conglobante più censure), salve le inammissibilità da doversi comunque rilevare.

6. – Il primo motivo (“violazione di legge per errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”) sembra contestare il fatto che, con l’atto di appello, l’amministrazione non abbia impugnato specificamente tutte le “rationes decidendi” della sentenza di primo grado. Come deduce l’agenzia, il motivo – nella parte in cui è intellegibile – è inammissibile, essendo carente dell’indicazione dei necessari elementi relativi alla parte impugnata della sentenza (nel cui testo, comunque, si ritiene l’appello. dell’agenzia ammissibile e si assume l’impugnazione avvenuta su tutte le questioni rilevanti); nè si spiega nel motivo perchè l’agenzia, che si era vista respingere le proprie tesi in primo grado per asserita impossibilità di richiamare nell’atto impositivo il p.v.c. della guardia di finanza, avrebbe dovuto contestare specificamente quanto “obiter”, e “ad abundantiam”, rilevato nella sentenza di prime cure (in merito alle valutazioni della g.d.f.) circa un mancato idoneo contrasto alla documentazione di parte in merito ai criteri di valutazione delle. materie prime e dei prodotti finiti, in luogo che meramente richiamare le tesi dell’amministrazione.

7. – Il secondo motivo, con cui si deduce come detto “violazione di legge per errata applicazione degli artt. 112, 342 e 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, è inammissibile, in quanto – per la mancanza di una pagina nell’originale e in tutte le copie del ricorso – è assente qualunque argomentazione (al di là di n. 5 righi iniziali) e, anche e soprattutto, il quesito di diritto previsto a pena – appunto -. di inammissibilità.

8. – Con il terzo motivo si lamenta – per quanto è dato comprendere – violazione della L. “27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli artt. 138 e 139 c.p.c. e dell’art. 43 della vigente legge fallimentare in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” in quanto gli avvisi sono stati notificati il 15.11.2001 alla società, dichiarata fallita il 7.11.2001 con sentenza notificata al curatore, però, solo il 16.11.2001. In tal senso, stante la posizione di terzietà della curatela, la notifica sarebbe nulla. Con il quarto motivo, poi, si lamenta “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42, artt. 145, 138 e 139 c.p.c. e dell’art. 43 della vigente legge fallimentare in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sostenendosi che essendo stato notificato il p.v.c. alla parte “in bonis”, sarebbe illegittimo l’avviso motivato in riferimento a detto p.v.c. non noto alla curatela. I motivi sono strettamente connessi, vanno valutati quindi congiuntamente ed entrambi reputati infondati, dovendosi far applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi di recente nel diverso senso – cui va data continuità – che la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare ed il subentro del curatore fallimentare nella sua posizione, sicchè gli atti del procedimento tributario notificati al contribuente sono opponibili alla curatela, prima che insorga la legittimazione di questa (cfr. sez. 5 nn. 2806 e 11784 del 2010, nonchè n. 24254 del 2015 con cui si sottolinea che l’obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell’impresa fallita lascia ritenere, con presunzione “iuris tantum”, che anche l’atto tributario, notificato al fallito quando era “in bonis”, sia pervenuto nella disponibilità del curatore e sia stato dallo stesso conosciuto).

9. – Con il quinto motivo, deducendosi come già anticipato “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, si propongono, in effetti, separate censure sul fronte della conformità al diritto della sentenza e dell’adeguatezza motivazionale, lamentando in particolare che erroneamente, dopo aver accolto il ricorso, la commissione di primo grado aveva ritenuto assorbiti due motivi di diritto e tutti i motivi di merito sollevati dalla medesima parte contribuente. Il motivo è, nelle sue formulazioni, inammissibile. Al riguardo, va anzitutto richiamato che la giurisprudenza di legittimità (v. ad es. n. 28663 del 2013), distinguendo tra la figura dell’assorbimento in senso proprio e quella in senso improprio, afferma che l’assorbimento non comporta di regola un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisionè assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento; peraltro, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, si è allora di fronte a un vizio di omessa pronuncia, deducibile non già, come nel caso di specie, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5 bensì n. 4. Pur trattandosi di vizio processuale, però, la giurisprudenza insegna (v. sez. 5 n. 9108 del 2012) che la parte, in tal caso, ha l’onere di procedere all’esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell’eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza (ciò che nel caso di specie, almeno nelle parti del ricorso estranee alla composizione mediante fotoriproduzione di interi documenti del processo, non si evince, mancando del tutto l’indicazione delle 10 eccezioni proposte nel merito (v. invece il motivo successivo) ed essendo indicate solo le norme invocate per quelle (2) in diritto), ma anche di formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ex art. 112 cod. proc. civ.. La totale mancanza, in particolare, delle indicazioni relative alle eccezioni asseritamente erroneamente assorbite preclude ogni esame, anche previa eventuale riqualificazione del motivo. Resta assorbito l’esame della questione di ammissibilità della congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3) e 5) in relazione all’adeguatezza del quesito di diritto, per il primo, e all’assenza del momento di sintesi o riepilogo, per il secondo, in forza della duplice previsione di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ..

10. – Con il sesto motivo – in effetti conglobante più censure – si deduce sotto diverso angolo visuale ancora “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Si deduce che l’espressione con cui la sentenza di prime cure, ritualmente trascritta, rigetta le argomentazioni della contribuente “volte a contestare i maggiori ricavi e affermare la deducibilità dei costi, correttàmente ripresi a tassazione per evidente difetto di documentazione, non sono ritenute dal collegio idonee a contrastare l’azione dell’ufficio finanziario”. Tale statuizione, a fronte dei motivi di merito da n. 1 a n. 10, adeguatamente fotoriprodotti (in quanto non trattasi di fotoriproduzione di intero atto, ma dei brani rilevanti) nel corpo del motivo, è indicata dalla parte ricorrente come concretante altrettante fattispecie di motivazione apparente.

11. – Il motivo, nelle diverse censure in cui si riflette, è fondato. E’ invero denunciabile in cassazione (v. ad es. sez. 5 n. 20648 del 2015) quale “error in procedendo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la sentenza motivata mediante mera adesione acritica alle tesi di una parte, senza indicazione delle stesse nè delle ragioni di condivisione, in quanto affetta da nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, siccome corredata da motivazione solo apparente. Effettivamente, poi, l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè. Nel caso di specie, essendo consentito a questa corte ricondurre all’art. 360, n. 4 la censura, jpur in presenza di riferimento al parametro del n. 3 (e al di là della sovrabbondante menzione del n. 5), per essere sussistenti nel motivo di ricorso inequivoci elementi di riferimento all’effettiva doglianza di nullità sottoposta a scrutinio (cfr. sez. 1 n. 24553 del 2013 e sez. un. n. 17931 del 2013) non necessitante di quesito di diritto (cfr. sez. 2 n. 19558 del 2009), la motivazione è effettivamente apparente, in quanto nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile una obiettiva deficienza di esame dei fatti controversi, quali indicati nei 10 motivi di merito (pp. da 24 a 34 del ricorso in cassazione) riflettentisi in altrettanti sostanziali censure di omessa pronuncia. La sentenza, nel disattendere le argomentazioni della contribuente “volte a contestare i maggiori ricavi e affermare la deducibilità dei costi”, si limita ad affermare essere stati essi “correttamente ripresi a tassazione per evidente difetto di documentazione”, senza dare alcuna spiegazione in ordine ai separati profili afferenti ciascuna delle voci, e conclude che le contestazioni “non sono ritenute dal collegio idonee a contrastare l’azione dell’ufficio finanziario”, cioè che rappresenta un’asserzione del tutto priva di base. Dallo stesso testo della sentenza, dunque, non risulta indicata, nemmeno sinteticamente, l’avvenuta valutazione delle fonti di prova sui fatti decisivi e controversi, diversi per ciascuno dei motivi di merito; o meglio essa risulta indicata, ma a livello di asserzione in luogo che di motivazione, ciò che concreta la categoria della motivazione appunto “apparente”. Deve darsi atto, peraltro, che la curatela ricorrente, deducendo la lacuna della motivazione dellà sentenza impugnata, ha soddisfatto l’onere di specificare che l’omessa valutazione dei predetti fatti, corrispondenti alle 10 voci cennate, assume carattere decisivo e tale da invalidare la decisione.

12. – La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti – trattandosi, per quanto detto, di una pluralità di censure – con rinvio, stante l’esigenza di svolgere accertamenti in fatto sulla base dell’esame della documentazione già acquisita, alla stessa commissione regionale, in diversa composizione, che fornirà congruà motivazione su ciascuno dei profili e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla commissione tributaria regionale della Puglia in Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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