Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28609 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28609 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 3616-2008 proposto da:
KUHNEL GERHARD, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato
PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIRHOFER NIKOLAUS giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2104

contro

GARTNER KARL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI
GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende giusta delega

1

Data pubblicazione: 20/12/2013

in atti;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 178/2007 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il
05/11/2007 R.G.N. 45/2007;

udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato PAOLO PACIFICI;
udito l’Avvocato GIAMPIERO PLACIDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l.

Il Tribunale di Bolzano,

Sezione distaccata di

Silandro, ingiungeva a Gerhard Kiihnel il pagamento di euro
6.504,52 in favore di Karl Gartner, a titolo di canone di
affitto di locali ad uso commerciale per i mesi di dicembre

Avverso tale decreto proponeva opposizione il Kiihnel,
dichiarando di aver dato disdetta del contratto, per la data
del 31 dicembre 2004, con lettera raccomandata del 26 giugno
2004, adducendo l’esistenza di gravi motivi economici e
mettendo il locale a disposizione del locatore.
Con separato atto il Kiihnel otteneva l’accoglimento della
propria richiesta di sequestro del bene immobile del quale il
Gartner, a suo dire, aveva rifiutato l’offerta reale,
chiedendo la riunione di tale procedimento al primo.
Il Tribunale, riuniti i procedimenti, con sentenza del l °
marzo 2007 revocava il decreto ingiuntivo, accertava che la
disdetta del Kiihnel era legittima e, compensando i reciproci
debiti e crediti, condannava il Gartner a pagare al Kiihnel la
somma di euro 853,66, contestualmente disponendo che il
sequestratario del bene lo consegnasse al locatore e che il
locatore pagasse le spese di giudizio.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Gartner e
la Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
con sentenza del 5 novembre 2007, in totale riforma di quella
di primo grado, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo,

3

2004, gennaio, febbraio e marzo 2005.

che confermava, e condannava il Kiihnel al pagamento delle
spese del doppio grado di giudizio.
Osservava la Corte territoriale che la disdetta di cui
all’art. 27, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
poteva essere intimata in presenza di gravi motivi; nella

richiamare l’esistenza di “motivi economici”, specificando
solo in sede di memoria istruttoria che la disdetta era stata
determinata da un grave peggioramento della sua attività di
oreficeria, dimostrata dalle perdite risultanti dal bilancio.
Secondo la Corte d’appello, il solo sviluppo negativo degli
affari, non provocato da circostanze esterne impreviste ed
imprevedibili, non poteva giustificare il recesso. Quanto,
poi, al presunto versamento di una cauzione – che il Kiihnel
aveva opposto in compensazione al credito del Gartner – la
Corte rilevava che il contratto non la prevedeva e che
l’esistenza del versamento doveva ritenersi contestata dal
locatore.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello propone
ricorso Gerhard Kiihnel, con atto affidato a due motivi.
Resiste Karl Gartner con controricorso.
Gerhard Kiihnel ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,

4

specie, al contrario, il conduttore si era limitato a

violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n.
392 del 1978.
Rileva il ricorrente che egli aveva tempestivamente dato
avviso al locatore, con la menzionata raccomandata del 26
giugno 2004, del proprio desiderio di anticipare la fine del

d’appello, interpretando erroneamente la giurisprudenza di
legittimità, ha ritenuto che l’aver provato l’andamento
economico negativo dell’attività svolta non poteva costituire
prova sufficiente, dovendosi invece dimostrare l’esistenza di
un fatto estraneo alla possibilità di controllo e di
previsione del conduttore. Risulta invece dalle prove raccolte
che il Kiihnel aveva in un primo tempo cercato di realizzare
investimenti per ridare respiro alla propria attività e che
solo dopo, a partire dagli anni 2002 e 2003, le perdite si
erano fatte più vistose, conducendo poi alla decisione di
chiudere la propria attività. Ne consegue che la dimostrata
esistenza di tentativi, poi rivelatisi infruttuosi, di
migliorare la situazione economica di un’azienda dovrebbe
essere considerato ragione sufficiente ad integrare i “gravi
motivi” di cui all’art. 27 della legge n. 392 del 1978.
Il motivo è supportato dal seguente quesito di diritto:
«Possono i tentativi, risultati poi vani,
situazione economica
posti

in essere

congiunturale

negativa

di migliorare la
di un’azienda

dal titolare della medesima, come

investimento (rinnovo dell’arredo)

5

un

o una vendita promozionale,

contratto per la scadenza del 31 dicembre successivo. La Corte

essere considerati motivo di non applicabilità della norma
contenuta nell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, nel senso
che tali tentativi escluderebbero il requisito della
estraneità dei “gravi motivi” di cui alla norma dalla sfera di
volontà del conduttore?».

Come risulta dalla trascrizione appena riportata, il
quesito di diritto formulato, col quale si prospettano censure
oscillanti tra la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, non risponde ai criteri di cui all’art. 366-bis
cod. proc. civ., applicabile nella fattispecie

ratione

temporis.
Mentre manca totalmente, in riferimento al vizio
motivazione, il momento di sintesi che dovrebbe circoscrivere
in modo chiaro quale sia il fatto controverso in relazione al
quale si lamenta detto vizio, la censura di violazione di
legge non coglie, in effetti, la

ratio decidendi

della

sentenza impugnata. Ed invero, anche volendo trascurare il
dato – pure evidenziato in sentenza – per cui il conduttore
aveva dichiarato, nella lettera del 26 giugno 2004, la propria
volontà di cessazione anticipata per gravi motivi economici,
ma senza alcuna ulteriore spiegazione, assume rilevanza
decisiva il fatto che il quesito sopra trascritto non tiene
conto che la Corte d’appello ha valutato e considerato le
circostanze ivi elencate, pervenendo alla conclusione per cui
le medesime non erano conseguenza di eventi esterni, bensì di
6

1.1. Il motivo è inammissibile.

decisioni assunte dal conduttore stesso; e tali circostanze,
comunque, erano già presenti in epoca precedente rispetto a
quella di rinnovazione tacita del contratto. In altre parole,
proprio quei tentativi di migliorare la situazione economica
dell’azienda, anche tramite ristrutturazioni, allo scopo di

economica – che, secondo il ricorrente, dovrebbero integrare i
gravi motivi giustificativi del recesso anticipato – sono
stati ritenuti il frutto di libera scelta e non conseguenza di
eventi imprevedibili; il che è tanto più significativo, da un
punto di vista della cronologia degli eventi, in quanto il
contratto si era tacitamente rinnovato alla data del 31
dicembre 2003, ossia appena sei mesi prima della comunicazione
del recesso anticipato.
Il quesito, dunque, non è ammissibile, in quanto gli
elementi posti alla valutazione di questa Corte non colgono il
punto della questione, essendo già stati valutati in modo
diverso dalla Corte territoriale.
2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta,

in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 167 cod.
proc. civ. e dell’art. 2697 del codice civile.
Osserva il ricorrente che fin dal primo grado egli aveva
opposto in compensazione a quanto da lui dovuto al locatore il
versamento di una cauzione all’atto della firma del contratto.
Tale circostanza non era stata espressamente contestata dal
7

consentire il superamento della sfavorevole congiuntura

Gartner, il quale solamente in appello aveva dichiarato che la
cauzione non era stata versata. La circostanza dovrebbe,
quindi, ritenersi dimostrata in base al principio di non
contestazione, in quanto solo una contestazione specifica
potrebbe ritenersi idonea a mettere in discussione quanto

2.1. Il motivo è inammissibile, siccome prospettato in
modo da non soddisfare i requisiti di cui all’art. 366, primo
comma, n. 6), cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie
ratione temporis.

Il ricorrente, infatti, si limita ad

osservare (pp. 13-14 del ricorso) che la controparte Avv.
Gartner non aveva svolto alcuna contestazione specifica per

affermato dal conduttore.

tutto il procedimento di primo grado, se non per una generica K9Yi
deduzione contenuta nella comparsa di risposta; e che solo in
appello aveva contestato, nell’atto introduttivo, che la
cauzione fosse stata versata.
Ora, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, va
detto che l’onere di specifica indicazione degli atti
processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda non
può considerarsi assolto in modo adeguato da una contestazione
così generica. Nel motivo, infatti, non si riporta né il
contenuto (sul punto) della comparsa di risposta avversaria non potendosi ritenere sufficiente, al riguardo, quanto
trascritto in sentenza (alla p. 13) – né si indica, ad
esempio, quale sia stata la precisazione delle conclusioni del
convenuto, sicché la Corte, per poter esaminare la censura,
8

dovrebbe necessariamente provvedere essa stessa alla ricerca
degli atti, per poter poi decidere se la contestazione sia
stata valida o meno.
Né va trascurato, sul punto, che la Corte territoriale ha
espresso, in ordine alla cauzione, una propria ricostruzione,
che non è contestabile in punto di fatto in questa sede (in

cauzione nel contratto ed al fatto che questo aspetto della
vicenda non era stato oggetto di particolare attenzione,
poiché le parti si erano soffermate in prevalenza sul profilo
della legittimità della disdetta).
3. Il ricorso, quindi, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto
ministeriale

20

luglio

2012,

retUPCMANtAssAMNE

14 t0RSi attesta la registrazione presso
disciplinare i compensi professionali,
l’Agenzia delle Entrate di Roma 2
versate
serie 4 aln
9.idaPER QUESTI MOTIVI
….
IL FUN’
ARi0
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e conda

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in complessivi euro 1.700, di cui euro
200 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 14 novembre 2013.

particolare, in ordine alla mancata previsione dell’obbligo di

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