Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28608 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 18/10/2021), n.28608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32574-2018 proposto da:

SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALERIA GALASSI;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ITALO MARIANO SIGNORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/06/2018 R.G.N. 621/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda di C.A. di condanna della datrice di lavoro Società di Trasporti Pubblici di Brindisi s.p.a. (S.T.P. Brindisi s.p.a.) a risarcire il danno sofferto in relazione alla mancata attribuzione del riposo minimo di 11 ore consecutive e di quello settimanale di 45 ore imposto dai Regolamenti CE 3820/85 e 561/06 nel periodo agosto 2003-agosto 2008, danno che aveva quantificato in Euro 9.266,26 comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria fino al 31.12.2013 condannando altresì la società al pagamento degli accessori maturati successivamente a tale data e fino al soddisfo.

2. Il giudice di appello ha ricordato che per l’art. 8, paragrafi 1 e 2 del Regolamento Cee il riposo giornaliero è finalizzato al recupero delle energie psico fisiche ed anche alla utilizzazione del tempo libero, con la conseguenza che una sosta inoperosa fuori dalla residenza di servizio tra una corsa e l’altra durante turni di guida superiori a 13 ore e 50 km non è equipollente al riposo intermedio. Ha rammentato che a norma del paragrafo 6 del citato art. 8, poi, i conducenti effettuano due periodi di riposo settimanale regolare di almeno 45 ore ovvero un periodo un periodo di riposo regolare ed un riposo settimanale ridotto, di 24 ore e che entro la fine della terza settimana successiva dovranno però godere di un periodo di riposo equivalente. Ha precisato che in base a quanto disposto dal paragrafo 7 qualsiasi riposo a compensazione di un riposo settimanale ridotto deve seguire ad un riposo di almeno nove ore.

3. Tanto premesso il giudice di appello ha rammentato che grava sulla società dimostrare fatti impeditivi e/o estintivi del diritto rivendicato dal lavoratore e che il danno, in termini di usura psico fisica conseguente al mancato godimento dei riposi, non può essere escluso per effetto di riposi concessi in un tempo successivo rispetto alla previsione legale o contrattuale, stante la maggiore penosità dell’attività resa.

4. Ha ritenuto che il recupero delle ore di mancato riposo non possa essere frazionato poiché il Regolamento prevede che sia goduto in maniera continuativa e che debba aggiungersi nella sua interezza al riposo giornaliero o settimanale ed ha ricordato che la compensazione deve essere comunicata al lavoratore.

5. Ha accertato che il lavoratore aveva dimostrato di essere stato adibito a prestare la sua attività secondo dei turni e che aveva documentato le presenze giornaliere e la lunghezza dei percorsi. Dal canto suo la società che ne era onerata non aveva dimostrato invece che i turni erano stati organizzati in maniera conforme al Regolamento ed anzi la consulenza disposta in primo grado aveva confortato la tesi dell’attore.

6. Ha poi ritenuto che la quantificazione del danno non patrimoniale reclamato non avrebbe potuto che essere equitativa; che una volta dimostrata la violazione il danno si presume fino a prova del contrario; che infine la quantificazione operata dal giudice di primo grado parametrata alla retribuzione prevista dalla contrattazione di settore era corretta.

7. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la S.T.P. Brindisi s.p.a. che articola tre motivi cui resiste con controricorso C.A.. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 18 marzo 2021 sottoscritto per accettazione dal controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

8. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 paragrafo 3 del Regolamento CEE n. 3280/85, dell’art. 8 par. 6 Regolamento CEE 561/06 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

9. Con il secondo motivo è censurata la sentenza per avere, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 1226 c.c., presunto il danno e, quindi, proceduto alla liquidazione in via equitativa dello stesso.

10. Con il terzo motivo di ricorso infine è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

11. Tanto premesso rileva il Collegio che successivamente alla notifica del ricorso per cassazione la società, preso atto degli orientamenti giurisprudenziali medio tempore consolidatisi, ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare pertanto al ricorso per cassazione.

11.1. Tale rinuncia, ritualmente depositata in giudizio risulta essere stata accettata dalla parte controricorrente che l’ha sottoscritta per adesione.

11.2. Ne segue che ai sensi dell’art. 391 c.p.c. il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza – anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1) – stante la sua trattazione in adunanza camerate (argomento ex Cass. S.U. n. 6407/2004) e, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio.

11.3. Non sussistono poi le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 31732/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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