Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28607 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 08/11/2018), n.28607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11848/2013 proposto da:

V.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MACIOCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PAGLIARO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6819/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/01/2013 R.G.N. 8956/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza n. 6819/2012 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da V.A. avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia da parte dell’Inail in conseguenza di un infortunio sul lavoro con condanna alla corresponsione del dovuto, oltre accessori;

a fondamento della decisione la Corte sosteneva che andasse condivisa la valutazione di prime cure laddove aveva rilevato come il V.: a) non avesse provato il possesso da parte sua dei requisiti soggettivi necessari per l’accesso alla prestazione richiesta, con particolare riferimento alla natura artigianale dell’attività svolta D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 4; b) non avesse nè dedotto nè allegato la titolarità di una posizione assicurativa presso l’Inail e l’adempimento del relativo obbligo contributivo; c) non avesse articolato mezzi istruttori atti a comprovare la effettiva derivazione causale dell’infortunio descritto in ricorso dall’attività svolta dall’istante;

inoltre, secondo la stessa Corte d’Appello di Napoli, appariva pure tardiva, oltre che di problematica leggibilità, la documentazione prodotta soltanto nel giudizio di appello ostandovi il generale divieto di assunzione di nuove prove in appello;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.A. con due motivi nei quali deduce: 1) l’omesso esame, di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di tutta la documentazione versata in appello, con conseguente riverbero sull’omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 4 e non solo di quella indicata in sentenza (F 24, modelli di pagamento), oltre a quella già presente nel fascicolo di primo grado; 2) la violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 115 e 345 c.p.c., nonchè al medesimo D.P.R. n. 1124 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla succedanea documentazione versata in prima udienza e non citata in sentenza;

l’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile posto che, in violazione del principio di autosufficienza, non dimostra l’effettiva produzione della documentazione in oggetto e comunque non trascrive il contenuto dei documenti la cui valutazione sarebbe stata omessa dai giudici d’appello e che sarebbero stati invece prodotti a fondamento della domanda sia in prima grado che in secondo grado, tanto in sede di costituzione che in prima udienza;

d’altra parte, va considerato che la sentenza si fonda su quattro autonome rationes decidendi che non risultano tutte specificamente censurate in ricorso (mancanza dei requisiti soggettivi D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 4; mancata prova di una posizione assicurativa presso l’Inail e dell’adempimento del relativo obbligo contributivo; mancata prova della derivazione causale dell’infortunio descritto in ricorso dall’attività svolta dall’istante; tardività ed illeggibilità della documentazione prodotta in appello);

in forza delle ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in dispositivo;

esistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1700, di cui Euro 1500 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA