Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28607 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31749-2018 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

P.S.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) SEZIONE

DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

14/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto n. 2019/2018, emesso dal Tribunale di Campobasso, depositato il 14 settembre 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i primi due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,14 e 27, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di denegare al medesimo sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sebbene sussistessero i presupposti di legge per la concessione di tali misure, e senza, peraltro, effettuare alcun approfondimento istruttorio d’ufficio.

Ritenuto che:

la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisca un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, x art. 3, comma 5, lett. e), (Cass. 05/02/2019, n. 3340), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante, circa il motivo che lo avrebbe indotto ad abbandonare il Paese di origine – ossia le “minacce subite da alcuni membri (non identificati, nè identificabili della sua comunità a causa di questioni terriere sorte successivamente alla morte del padre”-, non è credibile, non essendo stato l’istante “neppure in grado di descrivere in che cosa si sarebbero sostanziate le asserite minacce”, ed avendo fondato il timore per la sua incolumità, in caso di ritorno in patria, “esclusivamente su di una sua intima convinzione personale, non rinvenendosi elementi a supporto di tale infondato timore”; inoltre la narrazione, del tutto contraddittoria, si è rivelata – a giudizio del Tribunale – priva “di adeguati riferimenti temporali e manca una concatenazione logica e plausibile, degli accadimenti narrati”, nè l’istante ha fornito spiegazione alcuna circa la pretesa impossibilità di rivolgersi alle autorità di polizia; il racconto dei fatti è stato, pertanto, ritenuto dal Tribunale “vago, stereotipato e, soprattutto, del tutto contraddittorio ed inverosimile”, e la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile – e peraltro generica -, richiesta di riesame del merito della vicenda;

il suddetto rilievo, operato dal giudice di merito, esclude in radice la possibilità di concessione all’immigrato dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Ritenuto che:

per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguardi il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda;

di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), debba essere allegata quantomeno resistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma (Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Rilevato che;

nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che il richiedente, nella narrazione dei fatti che lo hanno indotto ad abbandonare il luogo di origine, ha allegato genericamente la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata del Paese, e tuttavia il giudice di merito ha accertato, con riferimento a fonti internazionali citate nella motivazione del decreto (UNHCR), che la zona della Nigeria di provenienza dell’immigrato è immune da situazione di violenza indiscriminata;

la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

Rilevato che:

del pari, per quanto attiene alla protezione umanitaria, laddove applicabile a caso concreto, il Tribunale ha accertato che nella narrazione dei fatti operata dallo straniero non sono rinvenibili situazioni di particolare vulnerabilità, e la doglianza si traduce in un tentativo di sovvertire – peraltro mediante allegazioni del tutto generiche ed astratte – tale valutazione, con l’allegazione di circostanze di merito inammissibili in questa sede.

Considerato che:

con il terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente revocato l’ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato. Ritenuto che:

la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata – come nella specie- con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 de 2002, art. 136, non comporto mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione del cit. D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113, (Cass., 06/12/2017, n. 29228; Cass., 08/02/2018, n. 3028; Cass., 11/11/2018, 32028).

Ritenuto che;

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA