Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28606 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28606 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 8376-2008 proposto da:
DELLA RAGIONE ALFREDO DLLLRD38R31H501M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE TITO LIVIO 59, presso lo
studio

dell’avvocato

CAMBI

COSTANTINO,

che

lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2082.

contro

MUZIO GIUSEPPE MZUGPP62A15H501F;
– intimato –

avverso la sentenza n. 4876/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 12/03/2007, R.G.N. 19874/2001 e

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Data pubblicazione: 20/12/2013

77258/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato COSTANTINO CAMBI;

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alfredo Della Ragione propose opposizione ai sensi dell’art. 615
c.p.c. avverso l’atto di intervento effettuato da Giuseppe Muzio
nell’esecuzione forzata immobiliare n. 85342 promossa nei
confronti del ricorrente, chiedendo che fosse dichiarata

sarebbe spettata a tal Roberto Vinotti, nonché la nullità
dell’iscrizione ipotecaria volontaria e l’inesistenza del
rapporto sottostante fra il Della Ragione ed il Muzio.
Il procedimento ( R.G. 7258/03) fu riunito ad altro (R.G.
19874/01) pendente fra lo stesso Della Ragione e Maria
Bucciarelli e Roberto e Mario Vinotti.
Il tribunale di Roma, con sentenza del 12.3.2007,
riferimento

al

procedimento

di

R.G.

7258/03,

con
dichiarò

inammissibili le domande proposte.
Alfredo Della Ragione ha proposto ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi illustrati da memoria.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
introdotto dall’art. 6 del

Secondo l’art. 366-bis c.p.c.

decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di
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l’inesistenza del credito vantato dal Muzio, la cui titolarità

inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei
casi previsti dall’ art. 360, n. l), 2), 3) e 4, l’illustrazione
di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360,
primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve

relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n.
16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
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contenere la chiara indicazione del fatto controverso in

violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere

della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi
desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del
suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai
fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -,
una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a
seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1,
2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo
previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
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generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo

Nel primo caso ciascuna censura

– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione
del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su

Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo
iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una
illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass.
25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia

violazione e falsa

applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all’art.
360, I ° comma, n ° 3 e dell’art. 111 della Costituzione.
Il motivo è inammissibile.
Il quesito posto è del seguente tenore: ” Dica la Corte adita se
l’opposizione proposta avanti al G.E., con il R.G. n ° 77258/2003
sia da qualificarsi all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e/o agli
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, in questa seconda ipotesi,
se il rilascio della copia dell’intervento costituisca
conoscenza di mero fatto e non conoscenza legale dell’atto, che
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questioni di diritto di particolare importanza.

deve avvenire attraverso la notifica dell’atto di intervento o
la partecipazione effettiva all’udienza successiva al suo
deposito”.
Il quesito pecca di genericità e si risolve in una enunciazione
di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità
di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione
allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U.
ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive
conformi).
Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal
contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e
neppure può essere integrato il primo con il secondo.
Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma
dell’art. 366

bis

c.p.c., applicabile

ratione temporis

nella

specie ( Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).
L’esame degli ulteriori motivi resta assorbito presupponendo gli
stessi l’accoglimento del primo motivo relativo alla
qualificazione dell’opposizione proposta, non quale opposizione
agli atti esecutivi, con la dichiarata sua inammissibilità per
tardività, ma quale opposizione all’esecuzione.
Conclusivamente, è dichiarato inammissibile il primo motivo, e
sono dichiarati assorbiti gli altri.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva.
7

riferimento alle caratteristiche del caso concreto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, assorbiti gli
altri. Nulla spese.
Così deciso il 12 novembre

2013 in Roma, nella camera di

consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

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