Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28606 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. II, 15/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17702/2018 proposto da:

IMMOBILIARE BENEDETTA SAS DI G.G. & C.,

elettivamente domiciliato in Roma, V. Carlo Mirabello,25 Scala B

Int. 8, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Mortelliti,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Luigi Brenna;

– ricorrente –

contro

C.A.E., V.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5112/2017 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 05/12/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Mortelliti per la ricorrente che ha concluso come in

atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da Immobiliare Benedetta sas, debitore ingiunto del pagamento di Euro 5501,16 a titolo di rimborso per spese ordinarie e straordinarie quale fondo servito, in forza di decreto ingiuntivo emesso su domanda di C.A.E. e V.R. quali proprietari del fondo servente, sulla base di un accordo scritto intervenuto fra le parti in occasione della cessione immobiliare.

2. L’ingiunta si era opposta eccependo l’infondatezza della domanda per genericità e contraddittorietà della documentazione prodotta dal momento che, pur riconoscendo di essersi impegnata a contribuire al pagamento dei consumi del civico (OMISSIS), le fatture prodotte dai creditori procedenti erano relative al consumi dello stabile con il civico (OMISSIS), dove era situata l’attività commerciale, pub, degli stessi creditori procedenti e come era desumibile dall’elevato importo di detti consume; deducevano pertanto l’incompatibilità di tale richiesta con la destinazione a box del civico (OMISSIS) fondo dominante. Aggiungeva, inoltre, l’opponente che il consumo del civico (OMISSIS) era contabilizzato da un contatore sito al civico (OMISSIS) di cui aveva sempre pagato le bollette anche per i consumi degli opposti formulando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il relativo pagamento di circa Euro 2000,00.

3. Costituitisi gli opposti nel giudizio di opposizione, deducevano che il civico n. (OMISSIS) era utilizzato solo per la domiciliazione delle fatture non essendovi abitazioni ai civici (OMISSIS) e che la loro attività di pub era dotata di altro contatore; contestavano in quanto infondata la domanda riconvenzionale.

4. All’esito del giudizio, l’opposizione era stata respinta.

5. Proposto gravame da parte dell’opponente soccombente si contestava con il primo motivo, la violazione dell’art. 2697, per avere il tribunale esonerato il creditore dalla prova del suo credito e con il secondo la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il tribunale considerato che sin dall’inizio l’opponente aveva eccepito che le fatture prodotte a dimostrazione del credito erano intestate a soggetto diverso dagli opposti.

6. La Corte d’appello ha respinto il gravame rilevando come nel corso del giudizio, a causa della non chiara situazione in fatto era stato eseguito un sopralluogo nel contraddittorio delle parti che aveva permesso di riscontrare la presenza di due contatori, uno che serviva il pub ed uno che contabilizzava il consumo degli immobili siti al civico (OMISSIS) e comune alle parti in causa e che nella successiva udienza i procuratori delle parti davano atto dello stesso e della effettiva debenza delle somme ingiunte.

7. La corte Milanese ha così ritenuta raggiunta la prova del credito dal complessivo esame delle fatture prodotte nel ricorso monitorio e dei documenti prodotti letti alla luce delle risultanze del sopralluogo e dell’ammissione formulata dal procuratore dell’opponente nell’udienza successiva al sopralluogo stesso.

8. La cassazione della sentenza della corte d’appello è chiesta sulla base di due motivi.

9. Nessuna attività è stata svolta dagli intimati.

10. Il giudizio è chiamato alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria della Sesta sezione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

11. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., perchè la corte territoriale avrebbe, ritenendo provata la domanda degli appellati sulla base della generica contestazione sui consumi svolta con la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, invertito l’onere probatorio riguardante la pretesa creditoria monitoriamente azionata.

11.1. La censura è infondata.

11.2. Come pure osservato dal P.M., la sentenza impugnata non ha violato l’art. 2697 c.c., così come esso opera nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto sulla scorta di fatture (nel caso in esame fatture Enel).

11.3. E’ noto, infatti, che la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (cfr. Cass. 17371/2003; id. 5071/2009; id. 5915/2011).

11.4. Ciò posto, la corte territoriale ha ritenuto fondato il credito, all’esito della valutazione delle fatture, peraltro provenienti da un terzo soggetto (Enel), delle risultanze del sopralluogo effettuato nel corso del giudizio di primo grado e dell’ammissione formulate dal procuratore dell’opponente a verbale del 7 gennaio 2016 (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

11.5. In altri termini, la considerazione del carattere generico della contestazione non esaurisce la motivazione del rigetto costituendone una premessa e non la dimostrazione del rovesciamento dell’onere probatorio.

12. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per omesso esame della circostanza riguardante l’avvenuto pagamento delle spese da parte degli appellati, originari creditori procedenti.

13. Ad avviso di parte ricorrente la corte territoriale non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti.

14. La censura appare inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, per la parte in cui colpisce la motivazione per omesso esame, esclusa nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che, come in questo caso, ha confermato la decisione di prime cure.

15. La doglianza è altresì infondata ove si riferisce alla violazione dell’art. 115 c.p.c., giacchè la corte territoriale ha posto a fondamento della decisione le risultanze probatorie legittimamente raccolte nel contraddittorio delle partii una volta ravvisata la necessità di chiarire la concreta situazione di fatto attraverso il sopralluogo ed il resoconto a verbale, risultanze non disconosciuti dalla ricorrente.

16. Atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso è respinto.

17. Nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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