Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28606 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26531-2018 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presse la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SIMONA GIANNANGELI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1347/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 1347/2018, emessa dalla Corte d’appello dell’Aquila, depositata il 5 luglio 2018, con la quale è stata confermata l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto di denegare al ricorrente sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sebbene sussistessero i presupposti di legge per la concessione di tali misure, e senza, peraltro, effettuare alcun approfondimento istruttorio d’ufficio. Ritenuto che:

la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè i ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n, 19197);

pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere dei giudice di accertare anche d’ufficio la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della protezione richiesta (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass. 31/01/2019, n. 3016).

Rilevato che;

nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato che il richiedente, nella narrazione dei fatti che lo hanno indotto ad abbandonare il proprio Paese, si è limitato ad allegare una vicenda di minacce di morte e tentativi di uccisione provenienti da una famiglia di vicini, segnatamente per questioni relative al possesso di un terreno, ossia una vicenda strettamente privata, dalla quale esulano certamente i presupposti per il riconoscimento sia dello status di rifugiato, che la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

se è bensì vero, infatti, che i diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, è pur sempre necessario, tuttavia, che nel Paese d’origine non vi sia – sulla base delle attendibili allegazioni dell’istante – un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n. 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604); nel caso di specie, la Corte d’appello ha, per contro, accertato che il richiedente non ha in alcun modo allegato e dimostrato la sussistenza de presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. e), (persecuzione o danno grave provenienti da soggetti non statuali, laddove l’autorità statale non possa fornire protezione) essendosi limitato ad affermare, del tutto genericamente e senza fornire alcun plausibile riscontro, che la polizia locale non era intervenuta nella lite, “in quanto il sindaco era persona vicina alla famiglia rivale”.

Ritenuto che:

anche per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), l’attenuazione del principio dispositivo derivante dato-cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguardi il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda; di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), debba essere allegata quantomeno esistenza di un conflitto armato o di una violenza indiscriminata così come descritti dalla norma (Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Rilevato che:

nel caso di specie, l’istante si è limitato – come dianzi detto – ad allegare un pericolo derivante da una situazione strettamente privata, e che – ad ogni buon conto – il giudice di appello ha accertato, con riferimento a fonti internazionali citate nella motivazione della sentenza, che la zona del Mali di provenienza dell’immigrato è immune da situazioni di violenza indiscriminata, e che la censura si traduce in una sostanziale, quanto inammissibile, rivisitazione del merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

Considerato che:

del pari, per quanto attiene alla protezione umanitaria, laddove applicabile ai caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che nella narrazione dei fatti operata dallo straniero “non sono rinvenibili situazioni di particolare vulnerabilità”, essendo, per contro riscontrabile una carenza di “elementi individuali circostanziali”, la cui presenza è necessaria per la concessione del tipo di protezione in parola, e la doglianza si traduce in un tentativo di sovvertire tale vantazione, con l’allegazione di circostanze di merito inammissibili in questa sede;

per quanto concerne, l’invocato diritto di asilo, questa Corte ha più volte affermato che tale diritto è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste in relazione alle diverse forme di protezione internazionale, previste dalla normativa in vigore, sicchè non v’è più margine alcuno di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (Cass. 16362/2016; Cass. 11110/2019).

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte; ii ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato;

essendo stata la parte ammessa ai gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. l3, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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