Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28605 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28605 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 24128-2012 proposto da:
PEIRANO MARIA (PRNMRA33C68E860A) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio
dell’avvocato GENTILE DOMENICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CASTAGNETO PIETRO, giusta procura
speciale alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente contro
RAMERO MARCO in qualità di curatore della madre NERI MARIA
CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato GUANCIOLI
GIUSEPPE, rappregentati e difesi dall’avvocato FULVIO BRIANO,
giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 20/12/2013

avverso la sentenza n. 944/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 20.9.2011, depositata il 30/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2012 n. 24128 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

osserva
E’ stata depositata la seguente relazione1. – Peirano Maria propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 30-9–2011 con
tre motivi.
Resistono Neri Maria Carla e Ramero Marco.

come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di
consiglio.
3.11 ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366 n.3
c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno affermato che,
nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante
la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art.
366 c.p.c., n. 3, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di
inammissibilità.
E’ stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare
la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con
eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza
impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
4.Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l’assolvimento del
requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del
difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva
come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo.
5.11 principio è stato confermato con la pronuncia Sez. Un, n. 5698 del 11aprile 2012,
con cui si è ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui
all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale
contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo
affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della
sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

1

2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis

6. Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti di causa è articolata in circa 20 pagine
con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti
processuali, e manca del tutto il momento di sintesi idoneo

ad illustrare

la

ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda processuale nei punti
essenziali .
7.Anche la illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione

7. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle
parti. La ricorrente deposita memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione Il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per spese oltre
accessori come per legge.
Roma 9-10-2013
Il Presid..
knte

della comprensione dei motivi stessi

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