Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28604 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28604 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 19763-2012 proposto da:
LITTERO MARIO, LITTERO LUIGI, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 70, presso lo studio

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dell’avvocato CASALE VINCENZA, rappresentati e difesi
dall’avvocato SBROCCA ANGELO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA in persona dell’amministratore
delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 98,
presso lo studio dell’avvocato CALIO’ ANTONIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PIETRUNTI MARIO, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –

gq-?St-

Data pubblicazione: 20/12/2013

nonché contro

IALONARDI PAOLO, SAPPRACONE EMILIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2012 del TRIBUNALE di LARINO –

28/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Simonetta Paradisi (per delega avv.
Angelo Sbrocca) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Caliò (per delega avv.
Mario Pietrunti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che sì riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 19763 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

Sezione Distaccata di TERMOLI del 23.2.2012, depositata il

E’ stata depositata la seguente relazione1. — Littero Luigi e Littero Mario hanno
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Larino del 28-2-12
che, a modifica della decisione del Giudice di pace, ha ritenuto la pari responsabilità al
50%. in un incidente stradale fra Littero Luigi e Littero e Mario lalonardi Paolo e
Sappracone Emilia

difese.
2. — 11 ricorso contiene due motivi ed è soggetto alla disciplina dettata dall’art.360
bis, inserito dall’art.47,comma 1 lett.a della legge 18-6-2009 ,n.69. Può essere
trattato in camera di consiglio,in applicazione degli artt.376,380 bis , 375 c.p.c. e
rigettato per manifesta infondatezza.
3.11 giudice di merito ha ritenuto che entrambi i conducenti delle autovetture coinvolte
fossero responsabili al 50% nel verificarsi dell’incidente :
Litterio Mario per non aver rispettato un segnale di stop all’incrocio e Sappracone Emilia
aveva effettuato a sua volta una manovra azzardata ed inaspettata.
4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.2054 c.c. e vizio di
motivazione per erronea valutazione dei mezzi di prova in ordine alla esclusiva
responsabilità della Sappracone .
5.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art.2054 c.c. e vizio di motivazione
in ordine alla omessa graduazione della colpa presunta del danneggiato.
6.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica
e sono infondati.
Il ricorrente sostanzialmente richiede a questa Corte di legittimità una inammissibile
valutazione di merito per giungere ad una ricostruzione del fatto diversa da quella fatta
propria dal giudice di appello con motivazione logica ,non contraddittoria e conforme
alla legge.
7.Si ricorda che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata
venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso
convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso
1

Resisste laVittoria Assicurazioni s.p.a mentre gli altri intimati non hanno presentato

che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai
sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. In caso
contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova

cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, n. 3881.
8.11 giudice di merito ha accertato il concorso di colpa di entrambi i conducenti nel
verificarsi dell’incidente ed ha ritenuto di attribuire , con motivazione logica e non
contraddittoria, a ciascuno il 50% di colpa.
Soltanto impropriamente la Corte di merito ha affermato non superata la presunzione
di pari responsabilità di cui all’art.2054 c.c,ma nella sostanza la condanna è avvenuta
sulla base delle accertata misura concorrente al 50% delle due condotte colpose nel
verificarsi dell’evento.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle
parti. Non sono state depositate memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione Il ricorso deve essere
rigettato Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per spese oltre accessori come per
legge.

pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di

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