Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28603 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 08/11/2018), n.28603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29236/2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA

VALADIER n. 36, presso lo studio dell’avvocato SIMONA GHIONNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE SALVATORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO F.P. MICHETTI di FRANCAVILLA AL MARE,

in persona del Dirigente scolastico pro tempore, domiciliato ope

legis in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso gli uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 59/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/01/2014, R.G.N. 1467/12

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. CELENTANO Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Salvatore Gabriele.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.E., appartenente all’area del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonchè l’Istituto Comprensivo F.P. Michetti di Francavilla al Mare chiedendo il riconoscimento a fini economici dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124.

2. Il Tribunale di Chieti aveva accolto la domanda, ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, che aveva posto a fondamento della decisione la norma, definita dal legislatore di interpretazione autentica, dettata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, della quale la Corte Costituzionale aveva escluso l’incostituzionalità.

3. Con sentenza n. 25387 del 30 novembre 2011 questa Corte, ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C – 108/10, e, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza gravata, rinviando alla stessa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame, finalizzato a “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento”.

La sentenza rescindente, in consonanza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe dovuto essere effettuato ed ha precisato che: a) quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario; b) quanto alle modalità, Si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” e la comparazione deve essere “globale” e, quindi, non limitata allo specifico istituto; c) quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento”.

4. Il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata che ha ritenuto infondata l’originaria domanda proposta dalla ricorrente ed ha conseguentemente accolto il gravame del Ministero, riformando la pronuncia di prime cure.

La Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza rescindente non aveva accertato in via definitiva il diritto della C. al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio, ma aveva solo affermato, richiamando la statuizione della Corte di Giustizia, che la mancata valorizzazione della pregressa anzianità sarebbe stata illegittima qualora avesse comportato un peggioramento retributivo sostanziale.

Il giudice del rinvio ha escluso detto peggioramento, evidenziando che nè con l’originario atto introduttivo nè in sede di riassunzione la ricorrente aveva dedotto e provato di avere subito un decremento retributivo. Quanto al calcolo del cosiddetto “maturato economico”, la Corte territoriale ha sottolineato che le indennità previste dagli artt. 18 e 36 del CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto degli enti locali non potevano essere valutate perchè l’appellata non ne aveva dimostrato il carattere fisso e continuativo, essendosi limitata ad allegare di avere percepito a detti titoli nell’anno 1999 la somma di Euro 5.998,83.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.E. sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo Michetti di Francavilla al Mare con tempestivo controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, art. 2112 c.c. e della direttiva 77/187 CEE. La ricorrente sostiene che ha errato la Corte territoriale nel ritenere applicabili alla fattispecie l’art. 2112 c.c. e la direttiva 77/187/CE perchè, avendo in motivazione rilevato che andava disapplicata la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, doveva decidere la controversia solo sulla base della disposizione speciale dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 8. Richiama i principi di diritto già affermati da questa Corte con le sentenze nn. 4722 del 4/3/2005 e nn. 1865218657 del 23/9/2005 ed insiste nel sostenere che al personale amministrativo, tecnico e ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato dovevano essere applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto con l’ente locale, a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso).

2. Il ricorso è infondato, per le ragioni già evidenziate da questa Corte con l’ordinanza n. 7237/2018, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa.

La sentenza rescindente ha accolto l’impugnazione della C. perchè “la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea” ed ha demandato al giudice del rinvio di “decidere la controversia nel merito verificando la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento”.

La Corte territoriale nella definizione della controversia ha tenuto conto dei principi affermati e dei criteri indicati nella sentenza rescindente ed ha compiuto l’accertamento demandato, rilevando innanzitutto che l’attuale ricorrente non aveva mai dedotto di avere subito, per effetto del trasferimento nei ruoli del Ministero, un decremento della retribuzione, avendo solo allegato di avere diritto ad un inquadramento stipendiale più elevato rispetto a quello riconosciuto al momento del passaggio. Il giudice del rinvio, rilevato che difettava la prova del peggioramento retributivo sostanziale subito dalla lavoratrice all’atto del trasferimento, ha ritenuto, in piena conformità con i principi ed i criteri contenuti nella sentenza rescindente, che il mancato riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio ai fini dell’applicazione degli istituti previsti dal CCNL per il comparto della scuola non integra di per sè “il peggioramento retributivo vietato dalla Direttiva 77/187 CEE, che in tanto può sussistere in quanto si dimostri che la retribuzione goduta presso l’ente di provenienza debba considerarsi superiore a quella riconosciuta presso l’Ente di destinazione”.

2.1. La ricorrente non censura questa ratio decidendi della pronuncia e, nell’insistere sull’esclusiva rilevanza ai fini della decisione della L. n. 124 del 1999, art. 8, finisce sostanzialmente per sollecitare una revisione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente.

Quest’ultima, pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia e della Corte E.D.U. (la sentenza è stata pubblicata il 30 novembre 2011, successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro Italia del 7 giugno 2011), ha ribadito l’efficacia retroattiva della L. n. 266 del 2005, art. 1; ha richiamato i quattro interventi del Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica; ha ritenuto che il complesso normativo fosse, appunto, costituito dalla L. n. 124 del 1999 e L. n. 266 del 2005 e che, sulla base del diritto Eurounitario, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse trovare accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanziale.

2.2. A norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015).

Dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perchè l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass. n. 13873/2012; Cass. n. 17442/2006).

Tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perchè il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio, subordinando l’accoglimento dell’originaria domanda all’esito dell’accertamento di fatto, effettuato dalla Corte territoriale in termini negativi per l’originaria ricorrente.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per competenze professionale, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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