Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28602 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28602 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 2420-2012 proposto da:
CANGIANO ERMELINDA CNGRLN64L68F839H, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. CAPUANO GIANCARLO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta e
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POLI 29, presso l’Ufficio rappresentanza della Regione
Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato GRANDE
CORRADO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2013

avverso la sentenza n. 8142/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 6.12.2010, depositata 1’11/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 9 gennaio 2012, Ermelinda Cangiano
chiede, con un unico motivo, relativo alla violazione o falsa
applicazione dell’art. 8, terzo comma del D. Lgs. n. 468/97, la
cassazione della sentenza depositata l’11 gennaio 2011, con la quale la
Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di
rigetto delle domande da lei svolte, quale soggetto impiegato dalla
Regione Campania in lavori socialmente utili nel periodo dal novembre
2001 all’agosto 2003 per n. 25 ore settimanali. In particolare, la
ricorrente aveva lamentato in giudizio che, mentre per le prime 20 ore
di lavoro le era stato correttamente corrisposto l’assegno di cui al D.
Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3°, per le ulteriori cinque ore
settimanali la Regione aveva pagato un importo forfettario inferiore al
dovuto, inferiore cioè a quello previsto dal medesimo art. 8, comma 2,
corrispondente alla paga oraria relativa al livello retributivo iniziale,
calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per
i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto
utilizzatore.
In particolare, il ricorso investe l’affermazione della sentenza
impugnata, secondo la quale l’art. 8 citato sarebbe stato implicitamente
abrogato, per incompatibilità sopravvenuta con le disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 81 del 2000, il cui art. 10, terzo comma recita: “Restano
confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili
Ric. 2012 n. 02420 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

FRESA.

di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modifiche e al
decreto interministeriale 21 maggio 1998, in quanto compatibili con le
disposizioni del presente decreto legislativo”.
Resiste alle domande la Regione Campania con controricorso.
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito

Il ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte ha infatti affrontato l’argomento oggetto del presente
giudizio in una controversia analoga (Cass. 3 maggio 2012 n. 6670)
affermando, sulla base dell’accurata analisi dei testi normativi citati,
che, in tema di lavori socialmente utili, la disposizione di cui all’art. 8
del d.lgs. n. 468 del 1997, secondo la quale il soggetto utilizzatore deve
remunerare le ore lavorate eccedenti il limite di legge mediante importo
integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello
retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed
assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe,
non è stata abrogata, né espressamente, né per incompatibilità, dal
d.lgs. n. 81 del 2000, il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l’assegno
mensile per la quantità oraria legale. Ne consegue che le ore eccedenti
a quelle remunerate debbono essere compensate dall’utilizzatore, senza
che la necessità, ex art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2000, di una delibera da
parte di quest’ultimo in ordine al trattamento economico per le ore
aggiuntive possa considerarsi incompatibile con la predeterminazione
effettuata in base alla legge anteriore, atteso che, da un lato, sarebbe
incongruo lasciare all’arbitrio dell’utilizzatore la determinazione del
compenso a suo carico, e, dall’altro, il lavoratore dovrebbe dichiararsi
disponibile a continuare nelle attività socialmente utili prima di
conoscere la misura dell’importo integrativo per le ore eccedenti il
limite legale.
Ric. 2012 n. 02420 sez. ML – ud. 17-10-2013
-3-

di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

Il Collegio ritiene di dare continuità a tale indirizzo interpretativo,
pienamente condiviso.
Ne consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va
cassata, con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello
di Napoli in diversa composizione, che procederà al conteggio delle

è rimessa anche la decisione sulle spese del presente processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013
Il Presidente

spettanze attenendosi al principio sopra indicato. Al giudice del rinvio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA