Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28601 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28601 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 357-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO,
DE ROSE EMANUELE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CECCA ROSA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 6453/2010 •ella CORTE D’APPELLO di
4
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12 2010
BARI del 21.12.2010, depositata il

8463

Data pubblicazione: 20/12/2013

I

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Bari, Rosa Cecca, operaia agricola a
tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo
venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di
disoccupazione per l’anno 2004; la ricorrente – premesso che il
trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto dall’Istituto sulla
base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato,
ai sensi del D. Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso
l’elemento denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra
quanto spettante e quanto percepito.
La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado, mentre la
Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 3 gennaio 2011, l’ha
accolta integralmente.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione —
notificato in data 13 dicembre 2011 -, con due motivi.
La parte intimata non si è costituita in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Coi due motivi, l’Istituto ricorrente, lamentando la violazione dell’art.
18, comma 18° del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e, in
Ric. 2012 n. 00357 sez. ML – ud. 17-10-2013
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FRESA che si riporta alla relazione scritta.

via subordinata, degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli
e fiorovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6, comma 4 0 , lettera a) del
dIgs. n. 314/97 nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ.
ed all’ artt. 4 commi 10 0 e 11 0 legge 297/82, censura la sentenza
unicamente per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per

denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per
avere essa — contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale —
effettiva natura di retribuzione differita.
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Il ricorso, unitariamente considerato, è manifestamente fondato.
In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente enunciato,
ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie
analoghe a quella in esame, il seguente principio: “Confermandosi
quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata
“quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del
27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione,
in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è
vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14
giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma
del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli
accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a
Ric. 2012 n. 00357 sez. ML – ud. 17-10-2013
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la liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la voce

quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce
abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non
è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva.”
Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il significato della

giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che
all’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n.
111 dello stesso anno, ha specificato che “L’art. 4 del D. Lgs. 16 aprile
1997 n. 146 e l’art. 1, comma 5° del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto dei dubbi interpretativi che hanno riguardato le
questioni oggetto del presente giudizio, è giustificata la compensazione
delle spese dell’intero giudizio.

norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997 individuato dalla

P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda quanto all’inclusione del TFR
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013 DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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