Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28600 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. II, 15/12/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 15/12/2020), n.28600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8683/2016 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SILVESTRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERRICO EDUARDO

CHIUSOLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PELOSI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.A., L.R.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3835/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., n. 3835/2015 la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello interposto da S.O. avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli n. 13593/2014.

Con tal sentenza, per quanto rileva ancora in questa sede, il Tribunale di prima istanza aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante-odierna ricorrente proposta nei confronti di plurime parti convenute.

La domanda stessa era finalizzata all’accertamento della annullabilità, nullità, inefficacia e simulazione dell’atto di compravendita dell’autovettura “Tiguan” targata (OMISSIS), trascritta al PRA in data (OMISSIS) ed effettuata da R.A. nei confronti di L.R.E..

L’attrice proponeva, inoltre, la domanda anche nei confronti di P.R., ma a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c..

L’inammissibilità dell’appello era dichiarata dalla Corte distrettuale “ai sensi dell’art. 342 c.p.c.” come novellato dalla L. n. 134 del 2012, poichè “le doglianze poste a fondamento dell’interposto gravame prescindono del tutto da valutazioni giuridiche e fattuali “, sostanziandosi in “una mera invettiva contro il rigetto della domanda proposta in primo grado”.

La S. ricorre avverso la decisione della Corte napoletana con atto affidato a tre motivi e resistito con controricorso della sola intimata P.R..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso viene censurato “ex art. 360, nn. 3 e 4, e (secondo parte ricorrente, testualmente), per quanto possibile, n. 5” il vizio di violazione di legge.

In particolare parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, come modificato dalla L. n. 263 del 2012, art. 1, comma 1). La doglianza attiene, nella sistanza alla mancata concessione dei termini previsti dal suddetto art. 183 c.p.c..

Il Collegio osserva quanto segue.

La censura viene svolta col ricorso, cumulativo e promiscuo, alle varie e differenti ipotesi di cui dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Tanto, già di per sè, comporta l’inammissibilità della doglianza, svolta, per di più, con anomalo riferimento “per quanto possibile” al n. 5 della detta norma.

Deve, inoltre, rimarcarsi che il denunciare, come nell’ipotesi in esame, vizi di attività del giudice anche comportanti la nullità degli atti non può essere svincolata dalla indicazione della specifica lesione che in concreto sia derivata alla parte in causa che si limita, come nella fattispecie, a lamentare meramente una (eventuale) astratta violazione delle norme relative all’attività giudiziaria.

A riguardo non può che richiamarsi la condivisa giurisprudenza di questa Corte che fa onere alla parte di indicare il pregiudizio effettivamente subito dalla parte per effetto della pretesa violazione della norma processuale (Cass. n.ri 6809/2015, 6343/2011 e 18635/2009).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, allo stesso modo e negli stessi termini di cui al motivo precedente, il vizio di violazione di legge per omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 107 c.p.c..

Il motivo, al di là del riferimento all’art. 107 c.p.c., che non riguarda l’integrità del contraddittorio, ma la chiamata in giudizio da parte del Giudice del terzo al quale la causa è comune, si sostanzia nel riferimento al mancato esame di produzioni, profilo che nulla ha a che vedere con la questione dell’integrità del contraddittorio.

Pertanto, alla luce di tale circostanza, nonchè alla stregua del principio di cui giurisprudenza innanzi già citata, non può che dichiararsi – parimenti al motivo precedente – inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente, eccependo la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione – secondo parte ricorrente -alla “carenza assoluta di motivazione”.

La censura risulta, nel suo complesso, svolta in modo del tutto apodittico ed irrituale.

Poichè, nella sostanza, la parte ricorrente si lamenta del mancato accenno ed alle prove offerte in appello, deve ritenersi che il motivo è chiaramente inammissibile in quanto non congruente con la ratio della decisione, che aveva invero ritenuto inammissibile l’atto di appello ex art. 342 c.p.c..

Anche il motivo qui esaminato deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile.

4.- Conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità, nel suo complesso, del ricorso.

5.- Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate, in favore della parte controricorrente, così come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA