Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2860 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2860 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 13796-2008 proposto da:
FRATEA SAMANTHA C.F.FRTSNT82H19D969E, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
f
DI CASSAZIONE,rrappresentata e difesa dall’Avv. MARCO
IURILLI;
– ricorrente contro

2013
2619

GRECO & GRECO DI GRECO DEMETRIO & C SNC, IN PERSONA
DEL

LEGALE

RAPP.TE

P.T.

P.I.03753320104,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63,

presso

lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 07/02/2014

CONTALDI MARIO,

che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAMMAROTA MARIAGRAZIA;
– controricorrente nonchè contro

METROCITY SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

avverso la sentenza n. 1195/2007 del TRIBUNALE di
GENOVA, depositata il 29/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, o il rigetto del ricorso.

– intimata –

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione del 10 dicembre 2002 Fratea Samantha conveniva in giudizio
innanzi al Giudice di Pace di Genova-Sestri Ponente la Greco & Greco di Greco
Demetrio & C. s.a.s. e, rifacendosi al contratto di compravendita inter partes in data
11 settembre 2001 relativo avente ad oggetto un ciclomotore Booster 50 con telaio n.
1834365, lamentava di aver constatato solo dopo la consegna che il medesimo telaio
recava, come anno di costruzione, il 2001 e nn il 2002.
Chiedeva, quindi, la Fratea l’applicazione dei rimedi ex lege previsti per la
configurabile ipotesi di vendita “aliud pro alio” o, in subordine, per vizi ex art. 1490
c.c., oltre al risarcimento dei danni.
La Greco & Greco, tardivamente costituitasi, eccepiva l’infondatezza delle avverse
domande, di cui chiedeva il rigetto.
Adduceva, altresì, l’esistenza di un obbligo di garanzia in capo alla Motorcity s.r.1.,
all’uopo già evocata in altro giudizio per la declaratoria di manleva instaurato innanzi
allo stesso Giudice.
Riuniti i giudizi, con sentenza resa il 14 luglio 2004, l’adito Giudice di Pace -con
sentenza n. 423/2004- rigettava la domanda della Fratea, condannata alla refusione
delle spese in favore dalla Greco & Greco, condannando quest’ultima, a sua volta, al
pagamento delle spese di lite sostenute dalla evicata Motorcity s.r.1..
Avverso detta sentenza di primo grado interponeva appello la Greco & Greco,
chiedendo —in parziale riforma dell’impugnata decisione- che le spese del giudizio
sostenute dalla chiamata Motorcity fossero messe a carico della Fratea o, in
subordine, compensate.
La Motorcity resisteva all’avversa impugnazione, di cui chiedeva il rigetto con
conferma dell’appellata sentenza anche in punto alla regolamentazione delle spese
processuali.
Si costituiva e proponeva appello incidentale la Fratea, chiedendo che la sentenza del
Giudice di prime cure venisse riformata con conseguente accoglimento delle
domande dalla stessa proposte.
Il Tribunale di Genova (dopo apposito, ma vano tentativo di conciliazione della lite
previo ordine di comparizione ex art. 350, ult. co . c.p.c.), con sentenza del 29 marzo
2007, rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale con conseguente
integrale conferma dell’impugnata decisione del Giudice di Pace, con condanna della
Greco & Greco e della Fratea alla refusione della delle spese del giudizio di secondo
grado, rispettivamente, in favore di Motorcity e di Greco & Greco.
Per la cassazione della detta sentenza ricorre la Fratea adducendo a sostegno dl
proprio ricorso due ordini di motivi assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c..
Resiste con controricorso ex art. 370 c.p.c. la Greco & Greco.
MOTIVI della DECISIONE
1.Con il primo di impugnazione parte ricorrente ha censurato la “Violazione e /o falsa
applicazione delle norme 1490 e seguenti c.c. nonché dell’istituto dell'”aliud pro
aliud'”, proponendo quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, del seguente letterale
tenore : “E’ vero, per i motivi tutti di cui al primo motivo di ricorso, che il Tribunale

di Genova, con sentenza n. 1195 depositata in data 20-03-07, odiernamente
impugnata, ha con riferimento al caso di specie violato e/o falsamente applicato le
norme di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c. nonché l’istituto dell'”aliud pro alio”,
atteso che l’acquisto di un motociclo, avvenuto nel 2002, con numero di telaio 2001,
configura un’ipotesi di “aliud pro alio”?”.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di merito non ha violato, né falsamente applicato le suddette norme di
legge.
L’acquisto di un motociclo, anche se riportante un numero di telaio dell’anno
precedente a quello in cui si è concluso il contratto, non comporta —come quella in
esame- la configurabilità di una vendita di “aliud pro alio”.
Agli atti è del tutto mancata la prova che l’anno di riferimento, sul telaio, della
costruzione del motociclo costituiva motivo assolutamente determinante
del! ‘effettuato acquisto.
Deve, poi, rammentarsi —in punto- come, secondo nota giurisprudenza in materia
proprio di questa Sezione, “in tema di compravendita, l’ipotesi dell'”aliud pro alio” si
verifica quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita,
appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad assolvere la
destinazione economico-sociale della “res” dedotta come oggetto del contratto” (
Cass. n. 20996/2013).
Nella fattispecie il motociclo compravenduto e consegnato alla ricorrente senza alcun
artificio non era cosa completamente diversa da quella contrattata, né apparteneva ad
un genere diverso, né era “privo delle caratteristiche funzionali necessarie a
soddisfare i bisogni dell’acquirente o difettato in modo irreversibile” o con numero di
telaio diverso rispetto a quello indicato nella carta di circolazione (Cass. n.
9227/2005).
Neppure, nell’ipotesi, si verte nelle gravi e differenti ipotesi di contraffazione del
numero di telaio (Cass. n. 7561/2006).
D’altra parte l’acquisto di un mezzo di circolazione (autoveicolo o motociclo che sia)
“configura un contratto di compravendita di cosa determinata solo nel genere e non si
trasforma in un contratto di compravendita di cosa specificata”, salva
l’individuazione del veicolo da consegnare (con la comunicazione del numero di
telaio) da parte del venditore-concessionario, operazione —quest’ultima- costituente
“mero atto di esecuzione del negozio in precedenza perfezionato” (Cass. n. 31/1985).
Giova, inoltre, rilevare che, nella concreta fattispecie per cui è giudizio, risulta altresì
che la ricorrente era a conoscenza dei dati relativi al telaio del mezzo, comunque
accettato, fin dal 13.9.2002 (data di consegna del certificato di idoneità tecnica). Da
tale ultima data decorreva, per di più, il previsto termine di decadenza ex art. 1495,
co. I c.c., interamente trascorso stante la denuncia del preteso difetto solo in data
4.10.2002.
2.Con il secondo motivo di gravame si lamenta, da parte della ricorrente, l'”omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione”.
Il motivo in esame è assistito da formulazione del seguente quesito ex art. 366 bis
c.p.c : “E’ vero che per i motivi tutti di cui al secondo motivo di ricorso, che il

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione il 12 dicembre 2013
‘re de -tte””

L’Estensore

UPREMA DI CASSAZIONE

attesta la registrazione presso
l’Agenzia deye fltrate di Rom 2
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IL FUNZION

Tribunale di Genova, con sentenza n. 1195 depositata in data 29-03-07, odiernamente
im pugnata, ha con riferimento al caso di specie omesso e/o insufficientemente
motivato in sentenza nella parte in cui ritiene che la Sig. Fratea sarebbe incorsa nelle
decadenze di cui all’art. 1495 c.c. e ciò atteso che non è necessaria la denuncia
quando è lo stesso venditore ad aver riconosciuto il vizio, di tal che, la denuncia nei
termini indicati ex art. 1495, I comma c.c. non era necessaria nel caso di specie ai fini
Mterruttivi della decadenza dal diritto di garanzia e pertanto la sentenza oggetto del
presente ricorso va censurata nella parte in cui non viene preso in esame il fatto,
decisivo, tale per cui la Sig.ra Samantha Fratea (compratore) non è incorsa in alcuna
decadenza di cui all’art. 1495, in virtù dell’ammissione dello stesso venditore in
merito alla circostanza oggetto di controversia?”.
Il motivo è infondato.
Si prospetta, ad opera della parte ricorrente, il mancato esame della circostanza,
asseritamente decisiva, del riconoscimento del vizio ad opera del venditore, fatto —
quest’ultimo- che avrebbe fatto venir meno qualsivoglia decadenza.
Senonchè, per le ragioni già innanzi esposte, l’aspetto dell’effettiva o meno
intervenuta decadenza è uno (e non l’unico) dei profili, in base ai quali è fondata la
motivazione dell’impugnata decisione.
In sostanza e per quanto già detto l’esecuzione del contratto inter partes, così come
avvenuta, non concretava comunque un’ipotesi di vendita di “aliud pro alio”.
In ogni caso non risulta agli atti neppure l’intervenuto riconoscimento, in base alla
(errata) prospettazione del quale parte ricorrente riterrebbe non intervenuta la rilevata
decadenza.
3.Alla stregua di dei motivi innanzi esposti il ricorso deve essere rigettato.
4. Parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese determinate così come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
a) Rigetta il ricorso ;
b) Condanna Fratea Samantha al pagamento in favore della Greco & Greco di
Greco Demetrio s.n.c. delle spese del giudizio, che liquida in € 2.700,00, di cui
€ 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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