Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2860 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23823/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA A.S.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e dall’avvocato DARIO VLADIMIRO GAMBA;

– ricorrente –

contro

M.C.,

– intimato –

avverso la sentenza n. 606/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/05/2014 R.G.N. 752/2013.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 606 del 2014, ha accolto l’impugnazione, proposta dalla ASL (OMISSIS) nei confronti di M.C., avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Torino, ed ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dal lavoratore.

2. Il M. aveva adito il Tribunale esponendo di avere lavorato presso la ASL con le mansioni di operatore socio sanitario in virtù di un contratto a termine stipulato per il periodo 15 luglio 2008 – 14 luglio 2009, poi prorogato di 24 mesi fino al 14 luglio 2011, e deducendo la nullità della clausola di apposizione del termine per la mancanza di specificità del D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, sia della successiva proroga del contratto.

Chiedeva che fosse accertata la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 15 luglio 2008, o dal 15 agosto 2010, e che la ASL, fosse condannata al risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva in parte il ricorso, riteneva illegittima l’apposizione del termine per l’insussistenza delle esigenze temporanee ed eccezionali necessarie per l’assunzione a termine, e condannava l’ASL a pagare 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi.

3. La Corte d’Appello nel dispositivo ha rigettato l’appello dell’ASL (OMISSIS), ma nella motivazione ha accolto l’impugnazione in quanto ha ritenuto la legittimità del termine apposto al contratto.

Al momento dell’assunzione vi era una cronica carenza di personale e quindi scopertura di organico, per cui l’assunzione aveva la funzione di rispondere ad un’esigenza temporanea.

Sussistevano quindi obiettive ragioni organizzative/sostitutive di carattere temporaneo ed eccezionale. Anche la proroga del contratto, di 24 mesi disposta in esecuzione della Delib. 10 marzo 2009del D.G. dell’ASL (OMISSIS), era da ritenersi legittima occorrendo mantenere la continuita assistenziale senza incorrere in interruzioni di pubblico servizio.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la ASL (OMISSIS) con un motivo di impugnazione.

5. Il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con l’unico motivo di ricorso è dedotta a nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

Ed infatti, nel dispositivo l’appello della ASL (OMISSIS) veniva rigettato, mentre nella motivazione che fondava l’accoglimento dell’appello, si dava atto che nel dispositivo letto in udienza per mero lapsus calami era stata pronunciata la reiezione dell’appello, anzichè, coma discendeva dalla motivazione, l’accoglimento, ritenendo sussistenti le condizioni per il raddoppio del contributo versato per l’appello.

Espone il ricorrente che la motivazione della sentenza dava atto della fondatezza dell’appello e sussisteva quindi un chiaro contrasto tra la stessa e il dispositivo, che non era suscettibile di correzione, e dava luogo a nullità della sentenza.

2. Il motivo è fondalo e va accolto.

Dalla lettura della motivazione della sentenza di appello è palese il contrasto tra la motivazione, che espone ragioni per l’accoglimento dell’appello e il dispositivo che lo rigetta.

Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione (si v., Cass., n. 21618 del 2019).

Nella specie, come si è rilevato, sussiste insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, con conseguente nullità della sentenza.

3. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e invia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA