Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2860 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2860 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 19394-2017 proposto da:
ZANGROSSI MANUELA, MIRRA PAOLO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA A VARALDO 24, presso lo studio dell’avvocato
UMBERTO FRATINI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
DEUTSCHE BANK SPA;
– intimato avverso la sentenza n. 1834/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 03/05/2017;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FAL ABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento

Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1.

Deutsche Bank s.p.a. richiedeva e otteneva l’emissione di

un decreto ingiuntivo nei confronti di Mirra Paolo, titolare
dell’omonima ditta, e Zangrossi Manuela: a fondamento della domanda
monitoria poneva una cambiale, sottoscritta dagli intimati, dell’importo
di 40.695,54, rilasciata a fronte dell’esposizione debitoria derivante da
un contratto di finanziamento.
Gli ingiunti, nel proporre opposizione, assumevano che
nell’ambito del rapporto di finanziamento erano stati applicati interessi
usurari e anatocistici; negavano l’inadempienza denunciata da
controparte e deducevano di aver risentito un danno dalla illegittima
segnalazione della loro posizione presso la Centrale rischi.: danno di cui
domandavano il risarcimento.
Il Tribunale di Lecco rigettava l’opposizione e disattendeva la
domanda risarcitoria.

2.

La Cone di appello di Mil-anu ru5pingeva il gravame degli

ingiunti con sentenza pubblicata il 3 maggio 2017.
3. — Contro tale pronuncia i signori Mirra e Zangrossi hanno
proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi illustrati da
memoria. Deutsche Bank non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il primo motivo denuncia violazione di legge, nullità
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in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del

processuale e vizio di motivazione. In particolare, gli istanti lamentano
una omessa o insufficiente motivazione in relazione agli artt. 2697 c.c. e
356 c.p.c., rilevando che la Corte di appello «avrebbe errato nel ritenere
non allegato e non provato l’effettivo saldo relativo al finanziamento n.

gli interessi anatocistici ed ultralegali». Sostengono, in particolare, di aver
prodotto, in primo grado, una perizia stragiudiziale e che, sulla scorta di
tale elaborato, andava esperita una consulenza tecnica, la quale non
avrebbe potuto presentare contenuto esplorativo proprio in quanto
doveva essere diretta alla verifica dei contenuti della relazione di parte.
Il motivo è infondato.
La ricognizione di debito contenuta nella cambiale comporta,
secondo la disciplina dell’art. 1988 c.c., una presunzione juris tantum della
valida esistenza del rapporto sottostante: spettava pertanto agli odierni
ricorrenti dar prova delle nullità afferenti il contratto di finanziamento,
avendo specificamente riguardo alla natura usuraria e anatocistica degli
interessi convenuti e applicati.
Ciò posto, la Corte di appello ha evidenziato che la
documentazione prodotta dagli appellanti era inidonea a dar conto della
parziale insussistenza del credito portato dalla cambiale, posto che essa
consisteva in una relazione di parte «del tutto imprecisa quanto agli
elementi di illiceità dedotti». Tale affermazione integra una motivazione
della statuizione con cui è stata respinta la richiesta di nomina del
consulente tecnico. Né i ricorrenti possono invocare, al riguardo,
l’insufficienza dell’argomento speso dalla Corte di merito. Ancor prima
di rilevare che la censura è del tutto carente di specificità — dal
momento che i ricorrenti mancano di riprodurre sia il contratto di
finanziamento (da cui dovrebbero desumersi i saggi di interesse
convenuti), sia i passi veramente significativi della perizia stragiudiziale
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924-2D84675 previa decurtazione degli interessi eccedenti il tasso soglia,

(non potendo essere considerato tale lo stralcio trascritto a pag. 17 del
ricorso, in cui è indicato un superamento del tasso-soglia con
riferimento a un singolo rateo di rimborso, laddove quel che rileva, ai
fini della violazione dell’art. 1815 c.c., è l’operazione nel suo complesso,

applicati interessi eccedenti la soglia di legge) — occorre rilevare che
l’art. 360, n. 5 c.p.c., nel testo vigente, esclude qualunque rilevanza del
semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile
2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
E’ escluso, del resto, che nel caso in esame sia stato ritualmente
prospettato il vizio del mancato esame di un fatto decisivo. Infatti, la
parte che ricorre per cassazione intende -dolersi del mancato
apprezzamento di fatti che avrebbero consentito l’esperimento della
consulenza tecnica deve procedere alla loro specifica indicazione,
essendo altresì onerata di individuare il dato, testuale o extratestuale, da
cui essi risultino, il «come» ed il «quando» tali fatti siano stati oggetto di
discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Cass. 23 marzo
2017, n. 7472).
2. — Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per
violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione. Viene
dedotta una insufficiente motivazione «in relazione agli artt. 1226, 2043,
2056, 2697 c.c.; 356 c.p.c.». Si assume che la Corte di appello avrebbe
errato nel ritenere non allegato e non provato il danno per l’erronea
segnalazione alla Centrale rischi a fronte dell’ammissione della banca di
aver effettuato la segnalazione in assenza delle condizioni che la
consentivano.
Anche tale motivo va disatteso.
Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato che la segnalazione è
stata effettuata in presenza di rate insolute, prima che intervenisse
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dovendosi verificare se rispetto all’intero capitale mutuato siano stati

raccoglimento della richiesta di proroga avanzata da Mirra: dopo la
regolarizzazione della situazione — ha precisato il giudice distrettuale —
la segnalazione è stata revocata.
Ora, l’ammissione, da parte del difensore della banca,

trascrivere il contenuto dell’atto processuale in cui sarebbe stato
contenuto il suddetto riconoscimento: per ciò stesso la deduzione non
potrebbe avere ingresso in questa sede.
Si osserva, comunque, in tetmini generali, che le dichiarazioni
contenute nella comparsa di risposta, relative a fatti sfavorevoli al
rappresentato e favorevoli all’altra parte, non hanno efficacia di
confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l’atto
sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente(per tutte:
Cass. 27 febbraio 2017, n. 4908, Cass. 4 marzo 2005, n. 4744). La
circostanza, addotta nella memoria conclusiva, della sottoscrizione della
comparsa di risposta da parte dell’odierna controricorrente non è stata
nemmeno prospettata nel ricorso (ove avrebbero dovuto indicarsi tutti
gli elementi utili ai fini della pronuncia richiesta).Si evidenzia, altresì, che
nella fattispecie non viene nemmeno in questione l’ammissione di un
fatto, quanto, piuttosto, la formulazione di un giudizio: giudizio che non
può di certo surrogarsi a quello che è chiamato a formulare il giudice del
merito investito della questione circa l’asserita illegittimità della attuata
segnalazione.
L’affermazione della Corte di merito, secondo cui la segnalazione
ha avuto luogo prima della concessione della proroga, in presenza di
rate insolute, riflette un dato non contestato, essendosi i ricorrenti
limitati a dedurre che l’inadempimento non sussisteva al momento della
richiesta della proroga stessa. Ciò posto, la pronuncia del giudice
distrettuale, nella parte in cui ha riconosciuto la correttezza dell’operato
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dell’erroneità della segnalazione è dedotta in modo non specifico, senza

dell’odierna intimata, non risulta essere stata efficacemente censurata,
dal momento che gli istanti nemmeno indicano la ragione che, sulla base
della disciplina in tema di centralizzazione dei rischi, avrebbe esonerato
Deutsche Bank dal segnalare l’inadempienza insorta.

l’istanza di prova per interrogatorio formale e per testimoni articolata
nel primo grado del giudizio: tuttavia essi non spiegano, tantomeno
soffermandosi specificamente sulle singole evenienze oggetto di
capitolazione, come l’ammissione di detti mezzi istruttori — che
deducono diretti a «dimostrare un’esistenza del danno subito» —
avrebbe consentito di reputare legittima l’omessa segnalazione alla
Centrale dei rischi per l’esposizione debitoria prodottasi.
3. — Il ricorso va dunque respinto.
Nulla deve ovviamente statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione
Civile, in data 28 novembre 2017.
Il Pre idente

Nello svolgimento del motivo i ricorrenti richiamano a più riprese

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