Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2860 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24162-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DE’

CENCI 21, presso lo studio dell’avvocato SIMON PIETRO FRANCESCO

CIOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CHIELLO,

giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

GELLOTTO GENTILE PASQUALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1008/2015 del 24/02/2015 della CORTE D’APPELLO

DI VENEZIA, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato, Greco Maurizio, (per l’Avvocatura) per il

ricorrente, che si riporta agli scritti e insiste per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione seguente:

“Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione avverso sentenza 24 febbraio-16 aprile 2015 della Corte d’Appello di Venezia che, accogliendo l’appello di L.D. avverso sentenza n. 12 81/2006 del Tribunale di Venezia – che aveva rigettato la domanda dell’appellante di condanna del Ministero a risarcirgli il danno subito mentre prestava servizio presso la casa circondariale di (OMISSIS) per un colpo a una gamba che gli aveva inferto l'(OMISSIS) il collega G.G.P. con l’arma d’ordinanza, per la sua abitudine di “scherzare con le armi”, e per cui nei suoi confronti era stata pronunciata sentenza penale ex art. 444 c.p.p. -, ha condannato l’attuale ricorrente, in solido con il G.G., a risarcire i danni all’appellante nella misura di Euro 78.702,99 oltre ad accessori e spese di lite.

L.D. si è costituito con controricorso.

Il ricorso, articolato in cinque motivi, può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Il primo motivo, rubricato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., con richiamo anche agli artt. 40 e 41 c.p. quanto al rapporto di causalità in tema di responsabilità aquiliana, presenta in realtà una censura fattuale, perseguendo dal giudice di legittimità, inammissibilmente, una valutazione alternativa del compendio probatorio per concludere che il nesso causale tra la condotta di controparte e lo sparo sarebbe oggettivo.

Il secondo motivo, ancora rubricato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come violazione e falsa applicazione, qui degli artt. 2697 e 2043 c.c., ripropone la stessa questione fattuale asserendo che controparte non avrebbe adempiuto al suo onere probatorio, e che sarebbe “invece rimasto dimostrato che il fatto si è verificato proprio per colpa del L.”, che avrebbe avviato la catena causale. Come il motivo precedente, la censura risulta inammissibile.

Il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2048 c.c. e art. 28 Cost. in riferimento alla responsabilità del ricorrente.

Il motivo censura l’impugnata sentenza per avere fatto riferimento all’art. 2048 c.c., “norma totalmente inconferente”, per fondare la responsabilità del Ministero. Inoltre rileva che non sarebbe ipotizzabile responsabilità ex art. 28 perchè nel caso in esame vi sarebbe stata “interruzione del rapporto organico conseguente alla violazione di specifiche disposizioni”; e anche questo motivo si conclude nel senso che è stata la controparte “con la sua condotta imprudente e negligente” a causare il danno.

Per quanto concerne il riferimento all’art. 2048 c.c., il motivo è manifestamente infondato, dal momento che esiste a pagina 15 della motivazione della sentenza impugnata tale riferimento, ma, dal contesto complessivo dei fatti descritti dalla motivazione stessa, emerge che si tratta di mero lapsus calami, intendendo il giudice d’appello riferirsi all’art. 2049 c.c.

Del tutto irrilevante è quanto viene addotto a proposito dell’art. 28 Cost., poichè lo stesso ricorrente ammette che ad esso non si è riferito il giudice d’appello. Quanto poi al riferimento sulla interruzione del rapporto organico, si torna a discutere inammissibilmente dell’accertamento fattuale, come ne discute, in sostanza, la parte conclusiva del motivo.

Poichè, dunque, il motivo nella sua prima parte non si fonda su quello che è l’effettivo contenuto, ictu oculi percepibile pur in presenza di un errore materiale, della sentenza impugnata, e nella parte successiva riguarda questioni di fatto, anche questo motivo appare inammissibile.

Il quarto motivo adduce omessa motivazione quanto alla condanna dell’attuale ricorrente e nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ancora il ricorrente si fonda sull’errore materiale del richiamo dell’art. 2048 c.c. da parte della corte territoriale, per dedurne che il giudice d’appello non ha chiarito le ragioni per cui ha pronunciato condanna verso il Ministero, in solido con il G.G., per cui la sentenza è nulla. Vale quanto osservato a proposito del precedente motivo.

Il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge per l’errata quantificazione della colpevolezza ex art. 1227 c.c., ferma “la natura assorbente” delle precedenti doglianze: osserva il ricorrente che il giudice d’appello ha determinato nel 30% la responsabilità del L., ritenendo il G.G. il responsabile principale, e confuta questo nuovamente sul piano fattuale, riproponendo la tesi che “l’unica condotta dotata di efficienza causale è quella del L.”. Il motivo è pertanto inammissibile.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.”

ritenuto che detta relazione è condivisibile e che nè la memoria successivamente depositata dal ricorrente nè la discussione che ha effettuato nè la sua nota di discussione hanno apportato elementi idonei a contrastarne il contenuto, riproponendo in sostanza le argomentazioni già confutate dalla relazione, tenuto conto che per la pubblica amministrazione l’art. 28 Cost. corrisponde all’art. 2049 c.c.;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000, di cui Euro 200 di esborsi, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA