Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 286 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16741-2014 proposto da:

L’INCONTRO DI P.S. S.A.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20 C/O LIOLI, presso lo studio

dell’avvocato MAURO FONZO, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.H.E.S.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO N. 19, presso lo studio

dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2597/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2014 r.g.n. 4886/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato MOZZETTI ROBERTO per delega CERUTTI GILBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma con sentenza del 14.3.2014 dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto dalla società L’Incontro di P.S. s.a.s. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che con sentenza del 19.5.2009 che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento a A.H.E.S.F. con condanna alla riassunzione ed al pagamento della somma di Euro 27.904,87. La Corte territoriale osservava che la sentenza impugnata era stata notificata al legale rapp.te pro – tempore presso la sua residenza in (OMISSIS) in due date a mezzo servizio postale e che in entrambi i casi l’atto non era stato recapitato per temporanea assenza del destinatario, era stato immesso avviso nella cassetta postale ed il plico era stato depositato presso l’Ufficio con spedizione di avvenuto deposito con raccomandata di cui era stato indicato il numero. L’appellante aveva peraltro confermato che l’indirizzo in questione era quello ove la P. era residente; dall’avviso di ricevimento emergeva che l’ufficiale postale aveva specificamente indicato la motivazione della mancata consegna dovuta alla mancanza delle persone abilitate e pertanto era chiaro che tale mancata consegna era da addebitarsi alla temporanea assenza del destinatario o delle persone indicate a ricevere la posta. Pertanto la notifica era regolare e l’appello non tempestivo.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società L’incontro di P.S. s.a.s. con un motivo; resiste controparte con controricorso, corredato da memoria.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto si allega la violazione del diritto alla difesa e la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8 comma 2, sulla disciplina delle notificazione a mezzo posta. L’abitazione del legale rapp.te già residenza del legale rapp.te era disabitata da tempo; non si trattava di temporanea assenza del destinatario ed andava comunque tentata altra notifica nei confronti della società.

Il motivo appare infondato in quanto risulta eseguita (per ben due volte) la procedura prevista dalle norme in materia di notificazione a mezzo posta con le formalità previste in caso di mancato recapito. Si è accertata la temporanea assenza del destinatario come da avviso di ricevimento che oggi viene contestata sulla base di elementi non documentati in alcun modo che non sembrano neppure essere stati sollevati in appello e dei quali non può quindi tenersi conto in mancanza di un’idonea produzione documentale. La notificazione ben poteva essere effettuata all’amministratore a mezzo del servizio postale nella sua residenza come da giurisprudenza, che si condivide, di questa Corte (Cass. n. 22957/2012), trattandosi di modalità alternativa a quella della consegna presso la sede della società.

Si deve quindi respingere il ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% oltre accessori come per legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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