Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 286 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 10/01/2011), n.286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29056-2006 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato BRUCCOLERI LILLO

SALVATORE, che lo rappresenta e difende, con procura speciale del

dott. Notaio Enrica Ermini in Roma, del 26.11.2010. rep. n. 354,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, Dott. C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio

dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del

Commissario Liquidatore avv. I.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO CADLOLO 90, presso lo studio

dell’avvocato TORRESI TULLIA, che la rappresenta e difende, con

procura speciale del dott. Notaio Giorgio TAVASSI in Roma, del

24/11/2010, rep. n. 125883, giusta delega in atti.

– controricorrenti –

e contro

L.M., F.T., PI.SI., TIRRENA ASSIC

SPA, V.M., M.G., M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3062/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 4^

Sezione Civile, emessa l’08/03/2005, depositata il 08/07/2005; R.G.N.

3507/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato LILLO SALVATORE BRUCCOLERI ; udito l’Avvocato Tullia

TORRESI;

udito l’Avvocato Anna Maria Francesca BAFFA;

udito l’Avvocato Mario GALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso p.q.r..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che P.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3062/05, pubblicata il 8.7.05, con la quale è stata confermata la precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 8497/99, la quale a sua volta ha dichiarato estinto il processo da quegli indentato, nella qualità di passeggero trasportato, per conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale occorsogli il (OMISSIS);

– che controparti nel giudizio di merito sono:

– p. o M.G. e M.R., rispettivamente conducente e proprietario del veicolo trasportante, – Pi.Si., F.T. e Tirrena spa (posta in l.c.a. nelle more del giudizio di primo grado), nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria ed assicuratrice RcA del veicolo su cui il danneggiato era trasportato, – V.M., L.M. e Prudential o forse meglio Centurion ass.ni spa, nelle rispettive qualità di proprietaria, conducente ed assicuratrice RcA di altro veicolo coinvolto (l’ultima delle quali incorporata, nelle more del giudizio, dalla AXA ass.ni).

– che la notifica del ricorso per cassazione risulta carente:

– quanto a L.M. ed a V.M., siccome effettuata a mezzo posta e carente dell’avviso di ricevimento;

– quanto a F.T., risultando dalla relata di notifica che la medesima è deceduta;

– quanto a p. o M.G. e M.R., in quanto la notifica, richiesta nei loro confronti presso il procuratore costituito, non è andata a buon fine, risultando quest’ultimo trasferito da lungo tempo;

– che hanno proposto controricorso la AXA ass.ni e la Tirrena spa in l.c.a..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che il ricorrente li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento – come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c.) – deve trovare applicazione l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l’impugnazione (Cass. S.U. 11 giugno 2010 n. 14124).

PQM

la Corte ordina che sia eseguita la notificazione del ricorso agli eredi di F.T. – da identificarsi a cura del ricorrente – e che sia rinnovata la notificazione del ricorso a L.M., V.M., p. o M.G. e M. R., entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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