Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 286 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 09/01/2020), n.286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4209/2018 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in Roma, Via Degli Scipioni

268/a, presso lo studio dell’avvocato Caporossi Gianluca,

rappresentato e difeso dagli avvocati Brancati Corrado, Siano

Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Autostrade per L’Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste 87, presso

lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Santucci Alessandro, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente incidentale –

e contro

M.N., elettivamente domiciliata in Roma, Via Mario Fascetti 5,

presso lo studio dell’avvocato Caporossi Gianluca, rappresentata e

difesa dagli avvocati Brancati Corrado, Siano Vincenzo, giusta

procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il

04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi, in subordine invio alle S.U.;

udito l’Avvocato Marco Tullio Marcucci con delega per la ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Arturo Antonucci per il controricorrente

incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del controricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Autostrade per l’Italia ha proposto alla Corte d’appello di Ancona opposizione alla stima dell’indennità di esproprio di una fascia di terreno di cui era proprietaria M.N., in (OMISSIS), avente destinazione in parte agricola (per mq. 4891) e in parte commerciale e terziaria (per mq. 579), utilizzata per l’ampliamento della terza corsia dell’autostrada (OMISSIS), per effetto del decreto di esproprio dell’11 maggio 2015.

La Corte, con ordinanza del 4 maggio 2017, ridimensionando la maggiore stima operata dal Collegio dei periti, per quanto ancora interessa, ha determinato l’indennità di esproprio in complessivi Euro 105371,80, oltre accessori, nonchè le indennità di occupazione d’urgenza e di occupazione temporanea di una porzione non espropriata.

In particolare, ha valutato come legalmente inedificabile, e stimato di conseguenza, l’area ricompresa nella fascia di rispetto autostradale, ravvisandovi un vincolo assoluto di inedificabilità a carattere generale riguardante tutti i cittadini che si trovano in una determinata posizione di vicinanza rispetto all’opera pubblica, indipendentemente dall’intervento ablatorio, senza possibilità di indennizzare il dedotto pregiudizio per la perdita della volumetria.

La M. ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta Autostrade per l’Italia che ha presentato ricorso incidentale, resistito dalla M. anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 26 e 28, per avere negato l’indennizzo per la perdita della volumetria relativa alla fascia di rispetto.

Premesso che l’ordinanza impugnata ha accertato che la “superficie dei terreni espropriati risultava ricompresa all’interno della fascia di rispetto autostradale” e che lo stesso “fondo residuo (era) ricompreso nella fascia di rispetto”, ed ha escluso l’indennizzabilità per la perdita di volumetria della suddetta fascia, divenuta inedificabile per legge, il ricorso è inammissibile.

Esso postula un accertamento di fatto, esorbitante dalle attribuzioni del giudice di legittimità, diverso e comunque ulteriore rispetto a quello che risulta dalla ordinanza, circa l’inclusione solo parziale dell’area di proprietà nella fascia di rispetto e quindi l’esistenza di una porzione di area residua contigua pregiudicata dalla creazione (o dall’allargamento) della fascia di rispetto per la perdita di volumetria, senza neppure chiarire quale sia in concreto la perdita lamentata, se riferita soltanto all’area residua o anche a quella inserita nella fascia di rispetto e dove la volumetria perduta dovrebbe essere recuperata.

L’accertamento impropriamente richiesto postula inoltre la verifica dell’unitarietà della destinazione economica dell’intera area prima della vicenda espropriativa, cioè del nesso di funzionalità tra la parte espropriata o colpita dalla fascia di rispetto e l’eventuale porzione residua, quale presupposto della rilevanza sotto il profilo indennitario di quest’ultima.

Il motivo è quindi anche non specifico e carente nella indicazione degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, risolvendosi in una disquisizione su una questione giuridica astratta, riguardante la tutela dei privati rispetto alle fasce di rispetto autostradali in materia espropriativa, senza porre questa Corte in condizioni di comprendere le condizioni fattuali della vicenda (ulteriore ragione di perplessità deriva da riferimenti alla stessa area di rispetto come espropriata) e senza farsi carico di sottoporre a congrua critica l’accertamento compiuto in sede di merito mediante mezzo appropriato (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorso incidentale di Autostrade per l’Italia, notificato il 1 marzo 2018 avverso l’impugnata ordinanza del 4 maggio 2017, non notificata, è tardivo e, quindi, inefficace, essendo il ricorso principale inammissibile, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale alle spese, liquidate in Euro 3200,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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