Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28599 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28599 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 17236-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

contro
LOLLI ROBERTA SERENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega
a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 883/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
17.6.2010, depositata il 29/06/2010;

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Data pubblicazione: 20/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.
FATTO E DIRITTO
Lolli Roberta Serena chiedeva al Tribunale di Teramo che fosse dichiarata la

con Poste Italiane s.p.a. per il periodo 1 luglio – 30 settembre 1999, con la duplice
causale “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti
occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi
produttivi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo riequilibrio sul
territorio delle risorse umane” e “per necessità del servizio in concomitanza di
assenza per ferie”.
Accolta la domanda, conseguiva la declaratoria dell’instaurazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore al pagamento delle
retribuzioni arretrate.
Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava
l’impugnazione.
Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva Lolli Roberta
Serena con controricorso.
Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che
veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.
Poste Italiane ha successivamente depositato memoria.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art.1372, c. 1-2, c.c. e
carenza di motivazione, in quanto il rapporto avrebbe dovuto essere ritenuto risolto
per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo tra la sua cessazione e la messa in
mora o la notifica del ricorso introduttivo indice di disinteresse della lavoratrice di
lavorare alle dipendenze di Poste Italiane. Il comportamento di inerzia protratto per
un tempo apprezzabile ben può essere valutato come dichiarazione solutoria del

Ric. 2011 n. 17236 sez. ML – ud. 17-10-2013

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nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato

rapporto di lavoro in modo socialmente tipico, nel senso della dimostrazione della
totale mancanza di interesse alla funzionalità ed attuazione del rapporto di lavoro.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 17.12.04 n. 23554 e numerose
seguenti) ha ritenuto che, nel giudizio instaurato per il riconoscimento della

dell’illegittimità del termine finale scaduto), la risoluzione del rapporto per mutuo
consenso è configurabile ove sia accertata – sulla base del tempo trascorso dopo la
conclusione dell’ultimo contratto a termine e delle modalità di tale conclusione, del
comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara
volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la
valutazione del significato di tale complesso di elementi di fatto compete al giudice di
merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non
sussistono vizi logici o errori di diritto.
La Corte d’appello ha rilevato che la soc. Poste Italiane (che vi era onerata) non
aveva fornito elementi utili a consentire tale valutazione, non ritenendo sufficiente a
rappresentare il disinteresse della lavoratrice la circostanza che la stessa avesse atteso
alcuni anni prima dell’azione giudiziaria. La soluzione accolta è conforme ai principi
di diritto sopra indicati ed è immune da vizi logici.
Con il secondo e con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1362 e segg. e vizio di motivazione in merito alla
interpretazione degli accordi collettivi e alla loro portata applicativa in ragione sia
della prima causale apposta al contratto (“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione….”), sia della seconda causale (“…per necessità del servizio in
concomitanza di assenza per ferie”).
Come già osservato da questa Corte in altre occasioni, la duplicità di ragioni
legittimanti l’apposizione del termine è di per sé legittima, non costituendo la loro
contemporanea indicazione incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto,

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sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto

con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà
tra dette motivazioni (Cass. 17.6.08 n. 16396).
Tanto premesso e con riferimento ad entrambe le fattispecie, deve rilevarsi che
la giurisprudenza ritiene che l’art. 23 della 1. 28.2.87 n. 56, nel demandare alla
contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie

29.1.83 n. 17, conv. dalla 1. 15.3.83 n. 79 – nuove ipotesi di apposizione del termine
alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a
favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati a figure di contratto a
termine comunque omologhe a quelle previste per legge (Cass., S.u., 2.3.06 n. 4588).
In forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di
contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, per cui la
giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con
riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto
che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della
situazione di fatto integrante le esigenze eccezionali menzionate dal detto accordo
integrativo.
Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque
procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con
contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità
dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto
normativo (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).
L’assunzione “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie nel periodo giugno/settembre”, rientra invece nell’originaria
formulazione dell’art. 8 del CCNL 1994 ed é, dunque, una ipotesi di contratto a
termine direttamente introdotta dalla contrattazione collettiva, autonoma non solo
rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per
ferie prevista dalla legge n. 230 del 1962, ma anche ai vincoli cui é sottoposta la
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tassativamente previste dall’art. 1 della 1. 18.4.62 n. 230 nonché dall’art. 8 bis del d.l.

fattispecie introdotta dall’accordo integrativo 25.9.97 (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588),
costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.
Come osservato da questa Corte nella sentenza n. 25225 del 2009, l’unica
interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994)

espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugnosettembre è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla
previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie,
l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo prevede come unico presupposto
per la sua operatività che l’assunzione avvenga nel periodo in cui, di norma, i
dipendenti fruiscono delle ferie.
Inoltre, con riferimento alla causale della “necessità di espletamento del servizio
in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre, questa Corte ha
ritenuto che non è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori, (cfr.,
fra le altre, sulla ipotesi collettiva de qua Cass. 6-3-2008 n. 6052, nonché, sulla
analoga ipotesi precedentemente prevista dall’art. 8 del c.c.n.l. 1994, fra le altre, Cass.
6-12-2005 n. 26678, Cass. 2-3- 2007 n. 4933). Né trova applicazione, con riguardo
alla causale in parola, il limite temporale del 30 aprile 1998, di cui all’accordo attuativo
dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, sottoscritto in pari data, ed al
successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, oltre il quale questa
Corte ha ritenuto, in relazione alla causale delle esigenze eccezionali, conseguenti alla
fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in
ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione
di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul
territorio delle risorse umane, illegittima l’apposizione del termine (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453); infatti con accordo
attuativo stipulato il 27-4-98 (cioè in prossimità della scadenza del 30/4/98 indicata
dall’accordo attuativo precedente) si è stabilita la possibilità di stipulare contratti a
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nella parte in cui prevede la stipula di contratti a termine in relazione alla necessità di

tempo determinato in relazione alla “necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie”.
E’, dunque, arbitraria l’estensione del limite temporale del 30.4.98 a tale seconda
fattispecie legittimante, atteso che essa è indifferente a tale problematica, la quale è
invece riferita alla diversa fattispecie dell’assunzione per esigenze eccezionali,

quale solamente le parti collettive in sede pattizia delimitarono il periodo di
operatività.
In conclusione, il termine è correttamente apposto in ragione della seconda
causale giustificativa, non essendo la fattispecie “espletamento del servizio in
concomitanza di assenza per ferie” sottoposta al limite temporale sopra indicato.
Ogni altra questione dedotta dalla società Poste resta assorbita, essendo
legittimo il contratto stipulato inter partes sul quale si è pronunciata la Corte di appello
nel rigettare il gravame proposto dalla società. Ne consegue la cassazione
dell’impugnata sentenza.
Non può emettersi pronunzia di merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma,
c.p.c., non essendosi il giudice di merito ancora pronunziato sugli altri capi di
domanda, vertenti sulla legittimità dell’apposizione del termine agli altri successivi
contratti che sono stati stipulati tra le parti. Risulta infatti dalla stessa narrativa della
vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione che Lolli Roberta agì nei
confronti di Poste Italiane per sentir dichiarare la nullità del termine apposto ai
seguenti contratti, ulteriori rispetto a quello esaminato dai giudici di merito: 1.7.200030.9.2000 e 1.6.2001-30.9.2001.
A tale statuizione non osta la mancata proposizione di un ricorso incidentale
condizionato, che la parte vittoriosa non ha interesse a proporre (Cass. 3796/2008),
ne’, più semplicemente, la mancata segnalazione nel controricorso dell’esistenza di
questioni ancora aperte, perché la decisione nel merito consentita dall’art. 384 c.p.c.
impegna la Corte di legittimità a verificare d’ufficio, e quindi indipendentemente da
una sollecitazione di parte, che “non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
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introdotta nel testo dell’art. 8 del CCNL 1994 dall’accordo integrativo 25.9.97, per la

Infatti, la c.d. cassazione sostitutiva non è consentita nei casi in cui l’intervento
caducatorio della decisione di legittimità apre la via ad una pronuncia su questioni
non esaminate nella pregressa fase di merito (Cass. n. 4063/2004, n. 7367/2000, n.
2629/1996; cfr. pure Cass. n. 6209 del 2009, in un caso di revocazione).
Peraltro, spetterà al giudice di appello riesaminare se sia o meno intervenuta

1161 del 2003; da ultimo, Cass. 24021 del 2010) la parte pienamente vittoriosa nel
merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal
soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni
e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo,
ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e
preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il
riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento
omissivo, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice,
che si designa nella Corte di appello di Ancona, la quale si pronuncerà anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013
Il Presidente

rinuncia dalla parte pienamente vittoriosa in primo grado, considerato che (Cass. n.

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