Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28599 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6994-2020 proposto da:
P.M., in qualità di difensore di B.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso il
proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 26702/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 21/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’avvocato P.M. in proprio e quale difensore di B.A., propone ricorso per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 26702 del 2019 nella parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del suddetto difensore.
L’attuale ricorrente rileva di aver fatto richiesta di distrazione nel controricorso. Il Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca e l’Agenzia delle entrate non si costituivano.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che l’istanza di correzione di errore materiale concerne sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, e che pertanto deve essere notiziata, attraverso la notifica del ricorso per correzione tanto all’uno che all’altro (in tali esatti termini, cfr. Cass. n. 16580 del 2020; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 15346 del 2011). Poichè il ricorso in esame risulta notificato soltanto alle originarie controparti del giudizio di legittimità, è indispensabile, prima di ogni altra decisione, ordinare la notifica anche alla parte B.A..
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.A., da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020