Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28598 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 08/11/2018), n.28598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13284-2016 proposto da:

A.C., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA VIA NIZZA 45 presso lo studio dell’Avvocato LUCIANO MARIANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTI FEDELI, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

CARDARELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIO CASILLI,

GENNARO SASSO, WALTER MARIA RAMUNNI, EMMA TORTORA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

AL.GI., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1449/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/11/2015 R.G.N. 1778/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza che aveva respinto la domanda dagli stessi proposta diretta a ottenere la condanna della Asl di Salerno al pagamento delle differenze relative alla retribuzione di posizione, parte variabile, per gli anni dal 2006 al 2010, previa ripartizione dell’aumento dell’apposito Fondo.

2. I ricorrenti, tutti dirigenti medici in servizio presso la convenuta, avevano adito il Giudice del lavoro di Salerno deducendo che con Delib. n. 202 del 2006 e Delib. n. 80 del 2007 l’Azienda sanitaria aveva provveduto alla determinazione del Fondo per la vigenza del CCNL 2002-2005; che detto Fondo era stato poi rideterminato in aumento mediante Delib. n. 1025 del 2009 del Commissario straordinario; che la differenza tra l’ammontare del Fondo inizialmente stabilito dalla Asl nel 2006 e quello rideterminato dal Commissario nel 2009 (differenza pari ad Euro 3.728.304,00) doveva valere per il periodo dal 2006 al 2010 e doveva essere imputata alla remunerazione della parte variabile aziendale della retribuzione di posizione.

3. La Corte territoriale, premesso che i ricorrenti avevano percepito la retribuzione di posizione nella parte fissa spettante, nonchè nella parte variabile come individuata e ripartita secondo le determinazioni assunte in base alle risorse disponibili ed assegnate al relativo Fondo, ha confermato il rigetto della domanda sulla base – in sintesi – dei seguenti argomenti:

3.1. il finanziamento degli istituti del trattamento economico è il risultato di un procedimento al quale partecipano anche le 00.SS.; negli anni mutano l’entità delle risorse disponibili, l’ammontare destinato alle varie voci contrattuali e l’individuazione dei relativi destinatari, onde non è possibile prevedere nè predeterminare ran e il quantum degli emolumenti, che da un anno all’altro non hanno mai lo stesso importo;

3.2. è legittimo il sistema di graduazione e di variabilità della retribuzione di posizione, nonchè del meccanismo stabilito per il finanziamento e la ripartizione del relativo Fondo, come previsto dalla contrattazione collettiva, occorrendo distinguere normativamente il trattamento economico del dirigente dal finanziamento degli istituti del trattamento economico; la componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella A del C.C.N.L. di comparto non è modificabile, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni è di competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili dell’apposito Fondo, mediante un’apposita procedura che tiene conto di una serie di criteri e parametri di massima specificamente indicati. In tale sistema non risulta possibile enucleare una posizione soggettiva certa ed determinabile in capo al dirigente, in quanto l’attribuzione della componente ulteriore dipende da elementi sono individuabili rimessi al determinazioni aziendali e l’esito dell’attività di graduazione delle posizioni e di valutazione è un elemento costitutivo del diritto alla retribuzione di posizione e non ha natura meramente ricognitiva di posizioni preesistenti (cfr. Cass. SU. n. 778/2009, n. 7768/2009);

3.3. in ogni caso, poi, la parte variabile della retribuzione di posizione non può essere erogata in modo indifferenziato sulla base di una diretta proporzionalità esclusivamente di tipo aritmetico rispetto all’eventuale disponibilità del fondo, ossia con operazioni matematiche di suddivisione dell’importo ancora fruibile (cfr. Cass. n. 6956/2014);

3.4. gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, l’entità dei fondi, lungi dall’integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori, si sostanziano in atti di macro-organizzazione riferibili ad adempimenti contabili, rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche (cfr. Cass. n. 6956/2014);

3.5. alla stregua di tali principi, l’incremento del Fondo, determinato con Delib. del Commissario straordinario n. 1025 del 2009, non poteva comportare l’automatica attribuzione di risorse aggiuntive ai fini dell’aumento della parte variabile della retribuzione di posizione per gli anni oggetto di causa, nè la determinazione assunta dal Commissario straordinario poteva essere intesa come un atto di riconoscimento del debito;

3.6. peraltro, detta delibera non aveva trovato neppure concreta attuazione in quanto superata dall’avvenuto accorpamento delle varie Asl, con conseguenti modifiche strutturali e di organico delle disciolte aziende sanitarie e riflessi anche sull’entità delle risorse assegnate ai Fondi contrattuali e sulla loro ripartizione;

3.7. in conclusione, la pretesa non poteva trovare fondamento nella semplice presa d’atto, nella Delib. n. 10256 del 2009, della sottostima dei posti in organico avvenuta del 2006, in difetto di nuova e autonoma valutazione in vista della ripartizione dell’incremento de quo.

4. Per la cassazione di tale sentenza gli originari ricorrenti propongono ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la ASL di Salerno.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 e art. 112 c.p.c., travisamento della causa petendi. Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda originariamente proposta avesse ad oggetto le modalità di costituzione del Fondo e quindi il merito dell’attività posta in essere dalla Asl.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla violazione o falsa applicazione del C.C.N.L. 1994/1997, artt. 40, 51, 55, 56 e 57. Si ribadisce che la Asl ebbe a determinare il Fondo per la retribuzione di posizione con le Delib. n. 202 del 2006 e Delib. n. 80 del 2007, determinando il Fondo stesso nella misura di Euro 12.415.692,45; che tale Fondo, a seguito di idonea ricognizione delle strutture effettivamente esistenti presso ciascuno dei presidi sanitari, con indicazione dei nominativi dei responsabili e con decorrenza 1.1.2002, venne rideterminato mediante delibera n. 1025 del 27.11.2009 del Commissario straordinario della ASL nella misura di 16.153.996,00, con una differenza di Euro 3.728.304,00 in più rispetto al Fondo precedente. La Corte territoriale aveva omesso di considerare che la delibera era stata adottata a seguito di trattative sindacali di cui al verbale in data 18.11.2009, in cui si era dato atto che il Fondo sarebbe stato rettificato e approvato con delibera, come poi avvenuto.

3. Il ricorso è infondato.

4. Innanzitutto, deve rilevarsi il mancato adempimento degli oneri processuali, gravanti sulla parte ricorrente, di trascrivere nel ricorso – almeno nelle parti salienti – il contenuto degli atti di cui si discute (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e quindi, innanzitutto, della Delib. Commissario straordinario 27 novembre 2009, n. 1025 più volte citata, ma anche delle precedenti Delib. della Asl n. 202 del 2006 e Delib. n. 80 del 2007, rispetto alle quali sarebbe stato rideterminato (in aumento) il Fondo e il cui differenziale sarebbe alla base della pretesa avanzata dagli odierni ricorrenti.

4.1. Come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013n. 14784 del 2015e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015), vi è un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

5. Comunque, il nucleo centrale della decisione è sintetizzabile in due proposizioni, conformi alla giurisprudenza di questa Corte in materia: a) nessun automatismo è ravvisabile nella erogazione del trattamento economico accessorio, poichè la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo (cfr Cass. n. 11084 di 2007; Cass. n. 23696 del 2008; Cass. n. 29671 del 2008; Cass. n. 9807 del 2012 e n. 24396 del 2014); b) dalle norme contrattuali disciplinanti il finanziamento della voce di trattamento accessorio per cui è causa non discende alcuno specifico diritto direttamente azionabile dal dirigente, poichè si è in presenza di norme di contabilità la cui violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente, penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi e/o per chi è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente; di conseguenza, gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, dell’entità dei Fondi, lungi dall’integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori, si sostanziano in atti di macro-organizzazione riferibili ad adempimenti contabili rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche (Cass. n. 6956 del 2014).

6. Detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c..

7. La decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta e dunque il ricorso va rigettato. Nè sono stati prospettati argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento.

8. Consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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