Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28595 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 854-2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARLO GRANELLI, MARIA TERESA CROCE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2482/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata P11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il notaio M.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Ufficio su impugnazione di avviso di liquidazione per iscrizione ipotecaria anno 2017 proposto dal M., relativo all’avviso di recupero di imposta ipotecaria e catastale (indicato in misura fissa D.Lgs. n. 23 del 2011, ex art. 10, comma 3) nell’atto rogato il 14 gennaio 2017, rep. 75319 racc. 70399, con il quale sono stati trasferiti da G.A., G.P. e F.M., due appezzamenti di terreno agricolo a R.G. e D.G. ad estinzione di un credito (datio in solutum) da questi ultimi vantato nei confronti della ” G.A. e F.M. società agricola”. Il notaio aveva liquidato le imposte ipotecarie e catastali relative a detto atto nella misura fissa (di Euro. 50,00 per ciascuna imposta, per un totale di Euro. 100,00).

La CTP accoglieva il ricorso del M., ritenendo l’oggetto del contratto di vendita quale unico con unica causa; la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, dichiarando legittimo l’avviso di liquidazione in quanto le due vendite, pur contenute nello stesso rogito, costituiscono due distinte disposizioni con conseguente distinta tassazione, non essendo sufficiente a configurare un negozio complesso (con conseguente applicazione dell’art. 21 T.U.R., comma 1) l’essere i terreni ubicati nello stesso Comune e la vendita funzionalmente diretta a regolare e tacitare i rapporti debitori intercorrenti tra la società beneficiaria dell’adempimento dei terzi e gli aventi causa nonchè cessionari dei due cespiti oggetto del rogito.

Il notaio deduce che l’accordo di dazione in pagamento è un negozio unico, con unico oggetto, unico cedente e unico cessionario e con unica causa solutoria, con conseguente unica liquidazione dell’imposta ipotecaria e catastale.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependo che, contrariamente a quanto dedotto, non si è in presenza nella fattispecie di un negozio complesso, mancando l’interdipendenza necessaria tra le disposizioni contenute nel contratto, considerato un unicum giuridico solo per volontà delle parti contraenti, ricorrendo invece la diversa figura del collegamento negoziale essendo ciascuna disposizione contenuta nel contratto autonoma, consistente nella cessione di due terreni differenti, censiti autonomamente, di proprietà di soggetti diversi.

Il ricorrente deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, contenendo l’atto rogato una sola disposizione (cessione di beni immobili per datio in solutum), con conseguente unica tassazione di imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. Il ricorrente richiama alcune ipotesi di datio in solutum tipizzate nella legislazione e sottolinea che l’accordo di dazione in pagamento costituisce nella fattispecie un negozio unico con unica causa solutoria, che rende irrilevante che si tratti di due beni distinti e autonomi.

Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affrontato il tema dei negozi complessi (soggetti ad unica tassazione, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 21 comma 1, ove sussiste tra le convenzioni contenute nell’atto un legame con carattere di oggettiva causalita, connaturato come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse) e dei negozi collegati (ciascuno retto da causa distinta, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 21 comma 2, laddove, nel collegamento, distinti ed autonomi atti negoziali si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili). Ciò in linea con il principio generale della tassazione secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, a prescindere dal nomen iuris adoperato, per cui l’essere più negozi compresi in unico atto non fa venir meno l’autonomia sul piano causale di ciascun trasferimento, rimanendo irrilevante la volontà soggettiva delle parti.

E’ stato così statuito che ricorre l’ipotesi di cui al citato art. 21, comma 2, per le cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari (cfr., Cass. Sei 6 – 5, Ord. n. 25341 del 11 /10 / 2018; Cass. sez. 6-5, ord. 20 luglio 2016, n. 14866; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2015, n. 5735; Cass. sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2015, n. 3300; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2014, nn. 19245 e 19246); per i trasferimenti a soggetti diversi del diritto di proprietà e di usufrutto di un unico bene, contenuti in unico atto (Cfr. Cass. 2017 n. 15774).

La fattispecie di cui è causa, che riguarda il trasferimento di due terreni con estinzione di un debito pregresso (datio in solutum), si differenza dalle ipotesi richiamate, per cui il Collegio reputa che la mancanza di specifici precedenti della Corte escluda la ricorrenza della condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. (cfr. Sez. Un. 14417 del 2018) e renda opportuna la rimessione della causa alla sezione semplice, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

PQM

Rinvia la causa alla quinta sezione civile e a nuovo ruolo, non ricorrendo le condizioni ex art. 375 c.p.c., dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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