Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28594 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28594 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 9004-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
IANNI FRANCA NNIFNC68A70A345F, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato
VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2013

avverso la sentenza n. 454/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA dell’8.4.2010, depositata il 23/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 29.3-5.4.2011, la s.p.a. Poste Italiane chiede,
con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 23 aprile 2010,
con la quale la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione
di primo grado dichiarativa della nullità del termine apposto al
contratto di lavoro stipulato con Franca Ianni dal 20 febbraio al 31
maggio 2001, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001 (con
conseguente conversione del contratto a tempo indeterminato e con la
condanna della società al risarcimento dei danni), per non avere la
società provato l’osservanza della c.d. clausola di contingentamento,
imposta dall’art. 23 della legge n. 56 del 1987 come condizione di
legittimità del termine ove individuato dai contraenti collettivi alla
stregua dell’autorizzazione ivi in proposito stabilita.
L’intimato ha notificato tardivamente, in data 5-7 settembre 2011 un
controricorso.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
In data 12 luglio 2012 è stata depositata relazione ex art. 380 bis
c.p.c.. La soc. Poste Italiane ha depositato memoria vertente
sull’applicabilità dell’art. 32 legge n. 183/2010.
Il Collegio, condividendo la relazione, ritiene sussistenti i presupposti
per la definizione in camera di consiglio.
Ric. 2011 n. 09004 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

FRESA.

Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1372,
commi 1° e 2° c.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza
impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente respinto la
deduzione della società di intervenuta cessazione del rapporto per
tacito mutuo consenso.

In proposito, richiamati i principi ripetutamente ed esaustivamente
affermati da questa Corte, secondo cui: a) in via di principio è
ipotizzabile una risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti
(cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526); b)
l’onere di provare circostanze significative al riguardo grava sul datore
di lavoro che deduce la risoluzione per mutuo consenso (cfr. ad es.
Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403); c) la
relativa valutazione da parte del giudice costituisce giudizio di merito;
d) la mera inerzia del lavoratore nel contestare la clausola apposifiva
del termine, in difetto di altri significativi elementi, non è sufficiente a
far ritenere intervenuta la risoluzione per mutuo consenso; deve
ritenersi corretta la valutazione della Corte di merito che ha ritenuto
insussistente la dedotta risoluzione del rapporto con giudizio ispirato a
valutazioni di tipicità sociale.
Col secondo motivo, la difesa della società deduce la violazione
dell’art. 2697 c.c. 421 e 437 c.p.c., nonché il vizio di motivazione per
avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’onere di provare
l’osservanza della clausola di contingentamento gravi sul datore di
lavoro convenuto in giudizio e per non avere comunque attivato i
propri poteri istruttori al riguardo.
Il motivo è infondato.
In proposito, si ricorda che, secondo la condivisa giurisprudenza di
questa Corte, la determinazione da parte della contrattazione collettiva,
Ric. 2011 n. 09004 sez. ML – ud. 17-10-2013
-3-

Il motivo è infondato.

in conformità di quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 56 del 1987,
della percentuale massima di contratti a termine rispetto a quelli di
lavoro a tempo indeterminato nella azienda, è stabilita per la validità
della clausola appositiva del termine per le causali individuate dalla
medesima contrattazione collettiva (cfr. ad es., implicitamente, Cass. 24

E’ inoltre ormai generalizzato l’orientamento, secondo il quale l’onere
di dedurre e provare il rispetto di tale percentuale, grava sul datore di
lavoro (cfr. ad es. Cass. 19 gennaio 2010 n. 839).
Infine, quanto alla censura relativa alla mancata attivazione dei poteri
di ufficio da parte dei giudici, si rileva che la società non specifica se in
proposito abbia tempestivamente dedotto l’osservanza della clausola
indicando altresì i dati di fatto sufficienti a sostenere l’assunto, così
consentendo ai giudici l’esercizio degli oggi invocati poteri ufficiosi.
Col terzo motivo, vengono investite le conseguenze risarcitorie tratte
dalla Corte territoriale dalla ritenuta conversione del contratto a tempo
indeterminato e col quarto viene comunque invocata al riguardo
l’applicazione dello

ius superveniens

con efficacia retroattiva

rappresentato dall’art. 32 commi 5-7 della legge n. 183 del 2010.
I motivi sono inammissibili.
Va premesso che la sentenza impugnata, nel riferire dei motivi di
ricorso in appello, rappresenta che le uniche questioni devolute alla
cognizione del giudice di secondo grado riguardavano il mancato
accoglimento dell’eccezione di parte convenuta relativa alla risoluzione
del rapporto di lavoro per mutuo consenso e raccoglimento
dell’eccezione di parte ricorrente vertente sull’inosservanza della
clausola di contingentamento. Non risulta devoluta alla cognizione
della Corte di appello alcuna questione avente ad oggetto le statuizioni
risarcitorie; né l’odierna ricorrente lamenta l’omesso esame di specifici
Ric. 2011 n. 09004 sez. ML – ud. 17-10-2013
-4-

novembre 2011 n. 22009 o 3 marzo 2006 n. 4677).

motivi di appello (art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.). Al
riguardo, giova precisare che il giudice di primo grado ebbe a
riconoscere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate dal primo atto
di messa in mora fino all’effettivo ripristino del rapporto, detratto
l’ aliunde percotum (v. sentenza impugnata).

nel giudizio di legittimità, lo “ius superveniens”, che introduca una
nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare applicazione
alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia
pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi
generali dell’ordinamento in materia di processo per cassazione – e
soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia
esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi
di ricorso e sulla base di esse – richiedono che il motivo del ricorso,
con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella
disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo
la disciplina sua propria. Ne consegue che – ove sia invocata
l’applicazione dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n.183 del 2010 con
riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità
della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro – è
necessario che i motivi del ricorso investano specificamente le
conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, non
essendo possibile chiedere l’applicazione diretta della norma al di fuori
del motivo di impugnazione.
Il ricorso va dunque respinto, con onere delle spese a carico della
società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro
Ric. 2011 n. 09004 sez. ML – ud. 17-10-2013
-5-

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16642 del 2012)

2.500,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA