Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28594 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16911-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A.L.M., G.G.A.M.,

G.S., G.V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8097/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

G.A.L.M., G.V.M. e G.S. proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento, relativo ad un immobile di cui sono proprietari sito a (OMISSIS), microzona (OMISSIS) L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente in relazione alla non coerenza del classamento rispetto alla situazione reale riducendolo a Cat. A/2 classe 3;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per vizio insanabile della notifica che deve intendersi come giuridicamente inesistente, posto che l’atto risulta essere inviato al contribuente a mezzo posta per mezzo di un operatore privato (Nexive s.p.a), mentre l’unico soggetto abilitato all’epoca della notifica era Poste s.p.a.

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente non si costituiva.

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1 comma 2, lett. O.

Critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto non idonee ai fini della notifica le modalità di spedizione a mezzo del servizio privato in epoca successiva alla liberalizzazione del mercato.

Con il secondo motivo d’impugnazione, sollevato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in quanto la CTR ha ritenuto che la notifica dell’appello erariale fosse addirittura inesistente malgrado l’atto avesse raggiunto lo scopo con la costituzione tempestiva dei contribuenti.

Ciò posto si ritiene necessario ai fini della verifica della tempestività dell’appello alla luce della decisione delle Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020 secondo cui la notifica di atti processuali a mezzo operatori privati è nulla e non inesistente, disporre l’acquisizione del fascicolo di merito per verificare la tempestività dell’appello.

P.Q.M.

rimette la causa sul ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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