Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28594 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 06/11/2019), n.28594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23659 – 2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al

viale G. Mazzini, n. 113, presso lo studio dell’avvocato Massimo

Oddo che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Giulio Martin

Ciccarone la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al ricorso.

– ricorrente –

contro

PARMALAT s.p.a. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – (quale assuntore del

concordato “(OMISSIS)”), in persona del procuratore speciale,

avvocato Giuseppina Corsi, giusta procura per notar C. del

13.6.2014, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Nicotera,

n. 31, presso lo studio dell’avvocato professor Francesco Astone che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla

scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

– resistente –

avverso la sentenza n. 976 del 29.6.2018 del tribunale di Parma;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 17 aprile

2019 del consigliere Dott. Abete Luigi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Celeste Alberto, che ha chiesto

dichiararsi “il difetto di competenza del giudice adito per essere

la presente causa, in parte qua, devoluta ad un collegio arbitrale”.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Parma la “(OMISSIS)” s.r.l. esponeva che aveva svolto attività di movimentazione merci e di trasporto per conto della “Parmalat” s.p.a.; che ne era perciò creditrice per il complessivo importo di Euro 230.900,56, portato da sei fatture, tutte emesse in data 30.4.2014, tra cui le fatture (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Chiedeva ingiungersi alla “Parmalat” il pagamento della somma di Euro 230.900,56, oltre interessi e spese.

Con decreto n. 1300/2016 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

La “Parmalat” s.p.a. proponeva opposizione.

Eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza del tribunale di Parma in virtù della clausola compromissoria di cui all’art. 17 del contratto di trasporto stipulato in data 1.1.2014 con la “Logipi” s.p.a..

Resisteva la “(OMISSIS)” s.r.l..

Con sentenza n. 976 del 29.6.2018 il tribunale di Parma, con riferimento alle fatture (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarava la propria incompetenza in dipendenza della clausola compromissoria.

Evidenziava il tribunale che il rapporto intercorso tra la “Parmalat” e la “(OMISSIS)”, al quale si correlava la pretesa creditoria portata dalle fatture (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), era da ricondurre al contratto di trasporto siglato dalla “Parmalat” e dalla “Logipi” l’1.1.2014 ed il cui art. 17 contemplava clausola compromissoria per arbitrato rituale.

Evidenziava in particolare che in tale contratto la “(OMISSIS)” era subentrata per effetto, dapprima, dell’affitto di ramo d’azienda intercorso in data 15.1.2014 tra la “Logipi” s.p.a. e la “Logistica Piattaforme Logipi” s.r.l.; per effetto, poi, della cessione in data 4.2.2014 del contratto d’affitto di ramo d’azienda alla “Interservice” s.r.l.; per effetto, infine, della cessione – da parte della “Interservice” – alla “(OMISSIS)”, in data 10.2.2014 e con decorrenza 12.2.2014, di una serie di rapporti, tra cui quello scaturito dal contratto di trasporto in data 1.1.2014.

Evidenziava più esattamente che non era stata acquisita prova che il rapporto negoziale intercorso tra la “Parmalat” e la “(OMISSIS)” fosse insorto ex novo in epoca successiva alla cessione intervenuta tra la “Interservice” e la “(OMISSIS)”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la “(OMISSIS) s.r.l.; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Parma pur con riferimento alle pretese azionate in via monitoria, portate dalle fatture (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “Parmalat” s.p.a. ha depositato scrittura difensiva.

Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

Col ricorso a questa Corte di legittimità la s.r.l. istante deduce che alla pretesa creditoria portata dalle fatture (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non si applica la clausola compromissoria di cui al contratto in data 1.1.2014.

Deduce segnatamente che la cessione del contratto di trasporto in data 1.1.2014, “stante il mancato consenso di Parmalat” (così ricorso, pag. 10), non si è mai perfezionata, sicchè la pretesa creditoria portata dalle fatture (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si correla ad un rapporto insorto ex novo tra la “Parmalat” ed essa ricorrente.

Il ricorso per regolamento di competenza va respinto.

Si rimarca previamente che non è atta a determinare l’interruzione del presente giudizio la circostanza che l'”(OMISSIS)” s.r.l., medio tempore, ovvero con sentenza del tribunale di Latina dell’11.12.2018, è stata dichiarata fallita (la circostanza è stata addotta con istanza datata 11.4.2019. Cfr. Cass. sez. lav. 29.1.2016, n. 1757, secondo cui nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo; Cass. 23.3.2017, n. 7477; Cass. (ord.) 15.11.2017, n. 27143).

Si rimarca altresì che la successione dell’affittuario nei contratti relativi all’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale (è il caso, nella fattispecie, del contratto di trasporto stipulato l’1.1.2014 da “Logipi” s.p.a. e da “Parmalat” s.p.a.) avviene, a norma dell’art. 2558 c.c., ope legis ed è efficace nei confronti del terzo contraente (nel caso di specie di “Parmalat”s.p.a.) senza che egli debba accettarla o che sia necessario dargliene comunicazione, costituendo tale comunicazione oggetto di un onere a carico dell’alienante e dell’acquirente dell’azienda (e dei soggetti ad essi equiparati (affittante ed affittuario)) finalizzato solo al decorso del termine di tre mesi entro il quale è consentito al terzo di recedere dal contratto, ciò che presuppone l’avvenuta successione (cfr. Cass. 14.5.1997, n. 4242; Cass. 8.6.1994, n. 5534, secondo cui il trasferimento d’azienda comporta a norma dell’art. 2558 c.c. (salvo patto contrario) la cessione “ipso iure” dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, ineriscano all’esercizio dell’azienda e non siano ancora esauriti, escludendosi l’applicabilità della disciplina dei requisiti di efficacia della cessione del contratto disposti dall’art. 1407 c.c., in quanto il citato art. 2558 c.c., comma 2, ricollega alla notizia del trasferimento dell’azienda e non già del contratto la facoltà di recedere dallo stesso, così derogando al descritto effetto automatico del trasferimento dell’azienda).

Su tale scorta a nulla vale addurre (cfr. ricorso, pag. 9) che la “Parmalat” (terzo contraente), così come si desume dalla comunicazione da tal ultima società inoltrata in data 20.5.2014, non ha mai accettato nè l’affitto di ramo d’azienda in data 15.1.2014 nè la cessione del contratto d’affitto di ramo d’azienda in data 4.2.2014.

Si rimarca infine che, allorquando, a fronte della richiesta pecuniaria azionata in via monitoria dalla “(OMISSIS)” (cessionaria di una serie di rapporti, tra cui quello scaturito dal contratto di trasporto in data 1.1.2014), la “Parmalat” (contraente ceduto) ha eccepito l’operatività della clausola compromissoria, ha in tal guisa inteso, univocamente, acconsentire alla cessione – nelle ordinarie forme ex artt. 1406 c.c. e ss. – del contratto di trasporto in data 1.1.2014.

Propriamente, allorchè ha dedotto, pregiudizialmente, che il contratto di trasporto dell’1.1.2014 contemplava, all’art. 17, clausola compromissoria per arbitrato rituale, nulla in tal guisa ha obiettato alla modificazione soggettiva del rapporto, id est al subingresso della cessionaria “(OMISSIS)” alla cedente “Interservice”, siccome ha circoscritto i suoi rilievi, pregiudizialmente, a che le pretese di debito – credito correlate alle fatture (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero devolute alla cognizione di arbitri rituali.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della s.r.l. ricorrente al pagamento delle spese – liquidate come da dispositivo – del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara, limitatamente alle pretese correlate alle fatture (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) del 30.4.2014, la competenza arbitrale; condanna la “(OMISSIS)” s.r.l. a rimborsare alla “Parmalat” s.p.a. le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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