Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28593 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24031-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MENDOLA

58, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 790/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.G. ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 8107/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento IRPEF 2010. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In sede di memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dichiarato di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3; questa Corte con ordinanza del 12.9.2018 ha rinviato la causa a nuovo ruolo invitando la parte a documentare il pagamento delle prima rata e di eventuali successive.

Ciò premesso, si rileva che la causa non si presenta di evidenza decisoria poichè non è in atti una dichiarazione della Agenzia sulla effettiva definizione del condono e pertanto va rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione al Presidente della quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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