Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28593 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28593
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24031-2018 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MENDOLA
58, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 790/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
M.G. ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 8107/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento IRPEF 2010. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In sede di memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dichiarato di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3; questa Corte con ordinanza del 12.9.2018 ha rinviato la causa a nuovo ruolo invitando la parte a documentare il pagamento delle prima rata e di eventuali successive.
Ciò premesso, si rileva che la causa non si presenta di evidenza decisoria poichè non è in atti una dichiarazione della Agenzia sulla effettiva definizione del condono e pertanto va rimessa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione al Presidente della quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020