Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28592 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 08/11/2018), n.28592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17214-2013 proposto da:

S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO N 7, presso lo studio dell’avvocato LUCA FRANCANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO RISCICA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AUGUSTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio

dell’avvocato CORRADO V. GIULIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCIA SCIACCA giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/04/2013 R.G.N. 1382/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCIA SCIACCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A., ragioniere capo del Comune di Augusta, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Comune era stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di Euro 7.109, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio di responsabilità contabile, concluso con sentenza di proscioglimento.

Alla prima udienza del 23 marzo 2010, constatata la mancata comparizione dell’appellante, la Corte territoriale – presente l’appellato – rinviava la causa all’udienza del 21 settembre 2010, a norma dell’art. 348 codice di rito. A tale udienza, appurato che nessuna delle parti era comparsa, il Collegio ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.

Con atto introduttivo dell’8 marzo 2011 la causa era riassunta dall’appellante.

In seguito alla riassunzione si costituiva l’appellato, eccependo preliminarmente l’improcedibilità dell’appello e in subordine, nel merito, l’infondatezza.

Nel seguito del giudizio, la Corte territoriale, rilevando che non sussisteva la condizione per la cancellazione della causa dal ruolo, atteso che una siffatta dichiarazione presuppone la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella di rinvio, accoglieva l’eccezione d’improcedibilità dell’appellato, comparso alla prima udienza, e condannava l’appellante al rimborso delle spese del giudizio.

La cassazione della sentenza è domandata da S.A. con tre censure, il Comune di Augusta resiste con tempestivo controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità della Pubblica Udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella prima censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente contesta “Nullità della sentenza e del procedimento”, per avere la Corte d’Appello ritenuto “ritualmente comunicata alle parti” la fissazione di nuova udienza a norma dell’art. 348 c.p.c., pur essendosi dimostrato che il numero del fax cui era stato disposto l’invio era collegato a un’utenza errata, diversa da quella autorizzata, sicchè il ricorrente non era stato messo in condizione di venire a conoscenza della fissazione dell’udienza di rinvio.

Con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c., comma 2 e art. 437 c.p.c.”.

Il ricorrente si duole della declaratoria d’improcedibilità del ricorso, evidenziando come, la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione avrebbe dovuto comportare una pronuncia nel merito della controversia.

Nella terza censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 si contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 310 c.p.c.”.

Il ricorrente contesta il capo della sentenza che ha disposto la condanna alle spese di giudizio in favore del Comune di Augusta. La statuizione sarebbe l’erronea conseguenza della mancata pronuncia d’improcedibilità all’udienza del 21 settembre 2010, la quale avrebbe di fatto estinto il processo con possibilità di porre le spese a carico delle parti che le hanno anticipate a norma dell’art. 310 c.p.c., u.c..

Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta di non essere comparso all’udienza di rinvio ai sensi dell’art. 348 c.p.c., in quanto la comunicazione della stessa era stata effettuata all’utenza telefonica, comparente sul timbro apposto sugli atti di parte ricorrente, che non corrispondeva a quella autorizzata dalla difesa, la quale aveva indicato una linea di fax attivata proprio al fine di facilitare la ricezione delle comunicazioni di Cancelleria.

Per quanto concerne la trasmissione del biglietto di cancelleria a mezzo fax, al numero apposto dal timbro stampato sulla produzione di parte, e non specificamente indicato dal difensore quale numero presso il quale lo stesso dichiara di voler ricevere gli avvisi, occorre riportarsi all’art. 134 c.p.c., comma 3, u.p., applicabile ratione temporis in quanto introdotto dal D.L. n. 35 del 2005, conv. in L. n. 80 del 2005 (e successivamente abrogato a partire dal 1/2/2012 dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, comma 1, lett. c) – Legge di stabilità 2012), il quale prevede che ai fini della comunicazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, “il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso”.

Tale indicazione riveste carattere obbligatorio, lasciando al difensore soltanto la scelta tra numero di fax e indirizzo di posta elettronica. Ciò si desume dal tenore letterale della norma (“il difensore indica” e non “può indicare”), ma anche dalla stessa ratio che è, evidentemente, quella di semplificare le comunicazioni di cancelleria, obiettivo che rimarrebbe frustrato qualora dovesse ritenersi che la legge abbia inteso rimettere la scelta al difensore. Il margine di scelta consentito si limita, perciò, all’indicazione o di un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica.

Anche l’evoluzione della normativa, affidata al D.L. n. 138 del 2011, convertito con L. n. 183 del 2011, ha – questa volta espressamente – introdotto all’art. 125 c.p.c., comma 1, ult. periodo, l’obbligo del difensore di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax prevedendo, inoltre, all’art. 136 c.p.c., commi 2 e 3 (nuovo testo) che le comunicazioni di cancelleria debbono essere fatte per mezzo di posta certificata o, qualora ciò non sia possibile, a mezzo fax.

Infine, deve per completezza menzionarsi anche il D.L. n. 90 del 2014, art. 45 bis conv. in L. n. 114 del 2014 che ha sostituito l’art. 125, comma 1, ultimo periodo, introducendo la seguente prescrizione: “Il difensore, deve, altresì, indicare il proprio numero di fax”, nella quale si conferma l’esigenza di semplificazione nelle comunicazioni di rito.

Questa Corte, in un caso riferibile a una fattispecie analoga a quella scrutinata, dalla previsione di obbligatorietà del recapito certificato o del numero di fax, ha fatto conseguire il principio secondo cui è sufficiente che l’indicazione risulti dal timbro apposto sul primo atto difensivo, considerando la stessa come una “manifestazione implicita” della volontà del difensore di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax ivi risultante (Cass. n.2561/2014).

Pertanto, essendo stata la comunicazione di cancelleria inviata al numero di fax contenuto sul timbro apposto all’atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi che l’odierno ricorrente fosse stato ritualmente convocato all’udienza di rinvio.

Ciò porta a escludere che la mancata comparizione dello stesso possa essere attribuita alla ricezione dell’avviso al numero di fax indicato nel timbro di studio anzichè a quello diverso menzionato nell’atto difensivo. Riconoscere una residua possibilità di scelta in capo alla parte, vorrebbe dire contraddire i fini di semplificazione e razionalizzazione cui è rivolta la legge processuale, nell’interesse, oltre che dell’amministrazione della giustizia, degli stessi contendenti.

La seconda censura è infondata.

La disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di rito, con riguardo al giudizio di primo e di secondo grado, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. n. 533 del 1973, non ostando a ciò nè la specialità del rito del lavoro, nè i principi cui questa s’ispira (Cass. n. 16358/2015). Ne consegue che nel caso in cui l’inattività si manifesti nell’udienza di cui all’art. 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 181 e 348 c.p.c. il Giudice non è tenuto a decidere nel merito la causa, come vorrebbe il ricorrente, in quanto la mancata comparizione delle parti (ritualmente convocate) sia all’udienza di discussione, sia alla successiva udienza di rinvio, determina la cancellazione della causa dal ruolo, mentre all’assenza dell’appellante nella prima udienza, e in quella di rinvio, ritualmente comunicatagli, consegue la dichiarazione d’improcedibilità dell’impugnazione.

Esclusa, dunque, la possibilità di una decisione nel merito, dalla disciplina processuale si ricava che unico destinatario dell’art. 348 c.p.c. è l’appellante, in quanto la norma richiamata esclude ogni decadenza a suo danno in caso di mancata comparizione all’udienza di discussione, prevedendo la facoltà che egli sia posto in condizione di comparire all’udienza successiva a quella disertata (Cass. n.5125/2007; n. 6326/2001).

Le disposizioni processuali, non attribuiscono, tuttavia, all’appellante che non compaia nel giudizio da egli stesso intentato, il diritto di impedire la decisione del gravame nel merito, o anche solo in rito, giustificando, così, l’adozione di un comportamento processuale dilatorio, contrastante con la ratio ispiratrice della legge n.353 del 1990 (art.54) di modifica dell’art. 348 c.p.c., e col principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 2816/2015).

Nel giudizio di appello di cui si controverte, si sono avute: a) la fissazione di una prima udienza di discussione (preceduta da regolare comunicazione) per il 23 marzo 2010, e alla stessa il solo appellante non è comparso; b) la fissazione di un’altra udienza per 21 settembre 2010, nella quale nessuna delle parti è comparsa.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione delle norme processuali, così come interpretate da questa Corte. Infatti, nel giudizio in esame, si è riscontrata la ripetuta inerzia del solo appellante, assente sia all’udienza di discussione originaria sia a quella di rinvio ritualmente comunicatagli dalla Cancelleria, mentre l’appellato, ancorchè non comparso all’udienza del 21 settembre 2010, si era, tuttavia, presentato all’originaria udienza di discussione. Tale diversità nella condotta processuale delle parti non è indifferente rispetto alle sorti del giudizio, di tal che deve dedursene di conseguenza la legittimità della declaratoria d’improcedibilità dell’appello e altresì della condanna alle spese in capo all’odierno ricorrente.

Anche la terza e ultima censura è infondata.

Essa si basa, infatti, sull’assunto dell’applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all’art. 310 c.p.c. che è invece inapplicabile trattandosi, come chiarito in precedenza, di improcedibilità di cui all’art. 348 c.p.c. e non già di estinzione.

In definitiva, essendo i motivi infondati, il ricorso va rigettato.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso nei confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Udienza pubblica, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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