Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28591 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 28591 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30799f07) proposto da:
GIACOPUZZI ADRIANO (C.F.: GCP DRN 59H26 L781G) e GIACOPUZZI SANDRO (C.F.:
GCP SDR 64D20 B296Q), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
dagli Avv.ti Francesco Mafficini e Franco Marconi ed elettivamente domiciliati presso lo studio
del secondo, in Roma, piazzale Clodio, n. 22; – ricorrenti contro
– intimata –

ZUCCONI MARGHERITA;

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1997/2006, depositata il 20 dicembre
2006 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 27 novembre 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

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1

Data pubblicazione: 20/12/2013

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio
Del Core, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione a
seguito di intervenuta rinuncia al ricorso.

FATTO E DIRITTO

atto di citazione non iscritto a ruolo) i sigg. Giacopuzzi Adriano e Giacopuzzi Sandro, sulla
premessa che, in data 11 dicembre 1990, avevano concluso un contratto preliminare in virtù
del quale il sig. Galvani Paolo aveva promesso di vendere ad essi attori, che promettevano — a
loro volta — di acquistare un appezzamento di terreno sito in Castelnuovo per il prezzo
complessivo di £ 187.000.000 con rogito da stipularsi entro il 30 giugno 1994, senza che,
però, il Galvani adempisse, poi, alla sua obbligazione, convenivano in giudizio quest’ultimo,
dinanzi al Tribunale di Verona, per l’ottenimento della pronuncia di sentenza costitutiva ex art.
2932 c.c., offrendo al medesimo il pagamento di quanto ancora dovute, con le modalità e le
garanzie che sarebbero state ritenute necessarie giudizialmente. Nella costituzione del
convenuto (che instava per il rigetto della domanda e, successivamente, anche per la
declaratoria di nullità del contratto dedotto in giudizio), il Tribunale adito, con sentenza n. 143
del 2003, rigettava la domanda con conseguente condanna degli attori al pagamento delle
spese giudiziali.
Interposto appello da parte dei sigg. Giacopuzzi e nella resistenza dell’appellata Zuccotti
Margherita, quale erede di Galvani Paolo (che, in via incidentale, instava per la dichiarazione
dì nullità del contratto siccome da ritenersi stipulato in frode alla legge o con causa illecita), la
Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1997 del 2006 (depositata il 20 dicembre 2006),
respingeva entrambi i gravami, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale rilevava l’infondatezza delle censure
mosse dai Giacopuzzi perché gli stessi, al momento della proposizione della domanda

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Con atto di riassunzione del 10 settembre 1998 (conseguente a precedente notificazione di

giudiziale, non avevano dato prova dell’esecuzione della prestazione a loro carico già esigibile
o di averne fatto offerta nei modi legge, senza che, peraltro, fosse stato indicato l’importo
residuo ancora da corrispondere e scaturiti dagli acconti che si assumevano già pagati,
ancorché senza un apposito riscontro probatorio allegato nel giudizio di primo grado, i cui
relativi documenti, inoltre, erano stati prodotti — ma inammissibilmente — solo in grado di

ne ravvisava l’inammissibilità perché riferito ad un domanda nuova.
Avverso la suddetta sentenza di appello (non notificata) hanno proposto ricorso per
cassazione i sigg. Giacopuzzi Adriano e Giacopuzzi Sandro, basato su due motivi, in ordine al
quale l’intimata Zuccotti Margherita non ha svolto attività difensiva in questa sede.
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per assunta
violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c., avuto riguardo alla parte in
cui con tale sentenza la Corte territoriale aveva ritenuto che la condotta processuale del
Galvani (realizzata in primo grado) non era stata tale da integrare gli estremi del
riconoscimento o, quanto meno, della non contestazione in ordine ai pagamenti da essi
effettuati per l’importo di complessive £ 175.000.00. A corredo di tale motivo i ricorrenti hanno
formulato — ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile, essendo stata la
sentenza impugnata pubblicata il 20 dicembre 2006) — il seguente quesito di diritto: “dica la
S. C. se, a fronte di un contratto scritto che prevedeva un saldo prezzo di £ 12.000.000; a
fronte di un invito scritto a presentarsi dal notaio per l’esecuzione del contratto; a fronte di un
atto di citazione contemplante, chiaramente ancorché implicitamente, quale somma ancora
dovuta, quella corrispondente al solo “saldo”, da versarsi contestualmente all’atto notarile di
trasferimento della proprietà; a fronte di un’omessa contestazione della parte convenuta, circa
eventuali maggiori importi, in ipotesi ancora dovuti a saldo; a fronte di una presunta omissione
di pagamento per £ 25.000.000, relativa alla prima rata di acconto (scaduta il 30 giugno 1991)
.

ed avente importo doppio; potesse considerarsi assolto, da parte convenuta, l’onere della
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appello, risultando, oltretutto, privi del carattere di decisorietà. Quanto all’appello incidentale

contestazione su di essa gravante, ai sensi degli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c., così da ritenersi,
anche nel silenzio difensivo di parte convenuta, accertato indiscutibilmente il fatto dell’omesso
pagamento di una quota parte di rata; possa considerarsi, per contro, non assolto da parte
attrice il suo onere probatorio, in base al complesso degli elementi sopra descritti e all’ulteriore
circostanza che l’importo asseritamente non versato, pari a £ 25.000.000. fosse scaduto in

ravvisandosi, nel caso di specie, violazione della normativa di cui agli artt. 167 c.p.c. e 2697
c.c., per effetto della mancata applicazione del principio di non contestazione, con tutte le
sue consequenziali implicazioni “.

2 Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto il vizio di carente e contraddittoria
motivazione sullo stesso punto decisivo della controversia, prospettando l’inaccettabilità
dell’accoglimento acritico di una presunta e parziale omissione di pagamento (della somma di
£ 25.000.000) riconducibile — sotto il profilo strettamente temporale — alla tempistica iniziale
delle rate programmate (30 giugno 1991), a fronte di un’omessa contestazione, perdurante per
tutto il giudizio di primo grado, tale da confermare, invece, in concreto, anche sotto un profilo
dell’interpretazione dei fatti, che il solo “saldo” di £ 12.000.000 rappresentasse la
controprestazione non ancora adempiuta.
3. Rileva il collegio che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni — con conseguente
preclusione dell’esame dei richiamati motivi proposti – per pervenire alla dichiarazione di
estinzione del presente giudizio per sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti,
ritualmente notificata alla parte intimata.
Infatti, risulta essere stato regolarmente depositato (in data 4 novembre 2013) in cancelleria
apposita dichiarazione di rinuncia (datata 30 luglio 2008) al ricorso principale da parte di
Giacopuzzi Adriano e Giacopuzzi Sandro, ritualmente sottoscritta dai medesimi ricorrenti e dai
loro difensori, con il riscontro dell’eseguita notificazione (a mezzo posta) del relativo atto
all’intimata Zuccotti Margherita, che risulta averlo ricevuto in data 18 settembre 2008.
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epoca di gran lunga anteriore al saldo, contrattualmente dovuto al 30 giugno 1994;

Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve provvedersi (nella forma dell’ordinanza: cfr., ad es.,
Cass. n. 1878 del 2011, ord.), alla conseguente dichiarazione di estinzione del presente
giudizio di legittimità, senza adottare alcuna pronuncia sulle relative spese, per come richiesto
dai medesimi ricorrenti rinuncianti.

La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

2.7
Così deciso nella camera di consiglio della 2″ Sezione civile in data 123 ottobre) 2013.

P.Q.M.

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