Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28591 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28591
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3943/2014 R.G. proposto da:
S.T., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Lucchese,
elettivamente domiciliata in Roma, in viale Parioli, n. 43, presso
lo studio dell’avv. Francesco d’Ayala Valva.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, sezione staccata di Verona, sezione n. 21, n. 69/21/2013,
pronunciata in data 17/06/2013, depositata in data 24/06/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre
2020 dal Consigliere Riccardo Guida.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di S.T., con due distinti ricorsi, degli avvisi di accertamento che, con metodo sintetico, recuperavano a tassazione maggiore imponibile IRPEF, per gli anni d’imposta 2005-2006.
2. La Commissione tributaria provinciale di Verona, riuniti i ricorsi, li rigettò, con sentenza (n. 118/03/2012) confermata dalla C.T.R. del Veneto, sezione staccata di Verona, che ha rigettato l’appello della contribuente.
3. La parte privata ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, con cinque motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito controricorso.
4. L’Avvocatura generale dello Stato, con istanza datata 29/08/2018, ha chiesto che sia dichiarata la (parziale) cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, dando atto che, in data 25/09/2017, la contribuente ha presentato due domande di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione di ciascuna di esse.
5. In data 22/07/2020 la ricorrente ha depositato copia delle domande (relative ai due avvisi di accertamento impugnati), del 25/09/2017, di definizione della controversia tributaria pendente, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
6. Con memoria datata 01/10/2020 la stessa parte ha chiesto la declaratoria d’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’intervenuta definizione amministrativa della lite del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11.
7. Occorre disporre in conformità dell’istanza della contribuente, mentre le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020